Rottamazione quinquies estesa ai Comuni: IMU, TARI e multe, come funziona
Con l'emendamento approvato il 13 maggio 2026 in Commissione Finanze al Senato, la rottamazione quinquies si allarga ai tributi locali: IMU arretrata, TARI, imposta di soggiorno e sanzioni stradali diventano definibili in forma agevolata.
- L’emendamento al decreto fiscale n. 38/2026, approvato il 13 maggio 2026, estende la rottamazione quinquies ai debiti verso i Comuni, includendo IMU, TARI e sanzioni amministrative.
- Chi aderisce paga solo la quota capitale e le spese di notifica: sanzioni, interessi di mora e aggio di riscossione vengono azzerati.
- Il decreto fiscale deve essere approvato definitivamente entro il 26 maggio 2026: fino ad allora, alcuni dettagli operativi potrebbero ancora cambiare.
Hai debiti di IMU o TARI accumulati negli anni? O magari multe stradali mai pagate che nel tempo si sono gonfiate di interessi e sanzioni? Se è così, potrebbe esserci un’opportunità concreta per chiudere la partita a condizioni vantaggiose. La rottamazione quinquies – già attiva dal 2025 per i tributi statali con la Legge n. 199/2025 – si prepara ad allargare il proprio raggio d’azione ai tributi comunali. La misura è fresca di approvazione, i termini per i Comuni non sono ancora scattati, e c’è ancora qualche passaggio parlamentare da completare. Ecco cosa sapere adesso.
Cos’è la rottamazione quinquies e cosa cambia con i nuovi emendamenti
La rottamazione quinquies è uno strumento di definizione agevolata che consente di regolarizzare i debiti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) pagando solo la quota capitale e le spese di notifica, senza interessi di mora, sanzioni e aggio. La rottamazione quinquies, nella versione originaria, si è concentrata soprattutto su debiti erariali e contributivi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione tra il 2000 e il 2023.
Il problema è che questa versione aveva lasciato fuori una fetta rilevante di debiti: quelli verso i Comuni. La Legge di Bilancio 2026 aveva già consentito a Regioni, Province e Comuni di introdurre autonomamente forme di definizione agevolata sui tributi locali, ma con un limite preciso: le cartelle per le quali i Comuni avevano delegato la riscossione all’Agenzia delle Entrate-Riscossione restavano escluse dalla rottamazione locale, perché seguono la disciplina statale.
Per le grandi città – che affidano all’AdER gran parte del recupero coattivo di IMU e TARI arretrate – questo vincolo creava una disparità ingiusta tra contribuenti anche dello stesso Comune. Da qui la proposta di estensione, oggi diventata emendamento approvato.
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Cosa rientra nella nuova rottamazione quinquies
Con il nuovo correttivo potranno essere definiti in forma agevolata i debiti tributari locali affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023.
I carichi che possono essere oggetto di definizione agevolata sono:
- IMU non versata, per gli anni dal 2000 al 2023;
- TARI arretrata accumulata negli anni;
- imposta di soggiorno e altri tributi comunali affidati all’AdER;
- sanzioni amministrative, incluse le multe stradali – ma con una precisazione importante: per le contravvenzioni al Codice della Strada la definizione agevolata riguarda solo gli interessi e gli aggi maturati, non l’importo principale della sanzione, che resta dovuto per intero;
- canoni per l’occupazione di suolo pubblico e pubblicità, oltre ad altri crediti legati alla concessione o locazione di beni pubblici.
Chi aderisce paga solo l’importo originariamente dovuto e le spese di notifica e gestione, senza sanzioni né interessi. È previsto un piccolo contributo aggiuntivo – tra 2 e 4 euro – per coprire i costi di procedura.
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Quali sono le scadenze?
Il meccanismo si articola in più fasi, con date differenti rispetto alla rottamazione quinquies statale (per la quale i termini di adesione erano scaduti il 30 aprile 2026). Per i tributi locali il calendario è il seguente:
| Data | Adempimento |
| 30 giugno 2026 | I Comuni approvano e pubblicano la delibera di adesione |
| 15 settembre 2026 | L’AdER mette a disposizione i dati dei carichi pendenti |
| 16 settembre – 31 ottobre 2026 | Finestra per presentare la domanda di adesione |
| 31 dicembre 2026 | L’AdER invia la comunicazione con l’importo dovuto e il piano rate |
| 31 gennaio 2027 | Termine per il pagamento in un’unica soluzione |
Un punto da tenere a mente: ogni Comune dovrà decidere autonomamente se aderire alla misura e comunicarlo entro il 30 settembre 2026. Non tutti i Comuni aderiranno automaticamente. Prima di fare qualsiasi calcolo, vale la pena verificare se il tuo Comune ha pubblicato la delibera.
Come fare domanda
Per aderire bisogna accedere all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate tramite SPID, CIE o CNS. Il sistema consente di consultare l’elenco dei carichi definibili e di selezionare i debiti da includere nella domanda. In alternativa, si può usare l’area pubblica del sito – accessibile senza credenziali – compilando un modulo con i dati anagrafici, l’indicazione delle cartelle e caricando un documento di identità. La richiesta deve essere confermata entro 72 ore tramite un link inviato via e-mail.
Pagamento rateale
Chi non vuole o non può pagare tutto in una volta ha la possibilità di rateizzare. È possibile suddividere il pagamento in un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo, distribuibili nell’arco di nove anni. A partire dal 1° agosto 2026 si applica un interesse fisso del 3% annuo, con rate non inferiori a 100 euro.
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Chi è escluso dalla rottamazione quinquies su IMU e TARI?
Non tutti possono accedere alla nuova rottamazione. Sono esclusi:
- i debiti già inseriti nella rottamazione quater (o riammissioni) per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano regolarmente pagate tutte le rate;
- i contribuenti decaduti dalle precedenti definizioni agevolate per pagamento mancato o tardivo, dove la decadenza deve essere avvenuta entro il 30 settembre 2025.
Quando si decade dalla rottamazione?
La rottamazione quinquies perde efficacia in caso di omesso o insufficiente pagamento della prima rata, oppure di due rate anche non consecutive. In questo scenario, le somme già versate saranno considerate semplici acconti sul debito originario, che tornerà a essere esigibile per intero.
L’emendamento è stato approvato in Commissione al Senato, ma prima di valutare qualsiasi decisione operativa – sospensione di pagamenti, predisposizione di domande di adesione, revisione della posizione debitoria complessiva – è necessario attendere l’approvazione definitiva del testo normativo e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. L’iter di conversione in legge del decreto deve chiudersi entro il 26 maggio 2026. Il quadro è quindi in rapida evoluzione. Ci sono ancora margini per modifiche tecniche, e le istruzioni operative dell’AdER non sono ancora disponibili.
Se hai cartelle esattoriali relative a IMU, TARI o multe stradali e vuoi capire se conviene aderire alla rottamazione – o se la tua situazione ti esclude dalla misura – consulta un avvocato tributarista o un commercialista prima di muoverti.
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