Accertamento giudiziale di paternità o maternità: cos’è, come funziona e quando si può fare
L’accertamento giudiziale di paternità o maternità rappresenta uno strumento fondamentale per tutelare il diritto del figlio alla propria identità e ai propri legami familiari. In riferimento al figlio, non vi sono limiti di tempo per agire e il Giudice può avvalersi di tutte le prove disponibili, in particolare dell’esame del DNA.
- Il figlio può esercitare l’azione per l’accertamento di paternità o maternità in qualsiasi momento della sua vita.
- Per dimostrare il proprio diritto al riconoscimento, si devono fornire dei mezzi di prova e tra di essi assume rilievo quello del DNA.
- In caso di esito positivo, il figlio acquisirà gli stessi diritti di figlio legittimo.
L’accertamento giudiziale di paternità o maternità è uno strumento legale attraverso il quale un figlio può ottenere il riconoscimento della propria filiazione naturale. Si tratta di una procedura di grande importanza giuridica e personale, che consente al figlio di vedere tutelati i propri diritti successori, affettivi e patrimoniali.
In questo articolo vedremo:
- che cos’è l’accertamento giudiziale della paternità o maternità;
- come funziona;
- quali sono i tempi di prescrizione;
- chi può promuovere l’azione e se è possibile farlo anche dopo la morte del presunto genitore.
- Cos’è l’accertamento giudiziale della paternità o maternità
- Quando è possibile chiedere l’accertamento giudiziale
- Dichiarazione giudiziale di paternità: procedura
- Dichiarazione giudiziale di paternità: prescrizione
- Ammissibilità dell’azione di accertamento giudiziale di paternità o maternità
- Quali sono le conseguenze del riconoscimento giudiziale?
Cos’è l’accertamento giudiziale della paternità o maternità
L’accertamento giudiziale della paternità o maternità è una dichiarazione giudiziale che può essere promossa quando non vi è stato un riconoscimento spontaneo del figlio da parte del genitore naturale. Serve, quindi, a dichiarare formalmente che una determinata persona è il padre o la madre biologica del figlio.
Questa azione è disciplinata dagli articoli 269 e seguenti del Codice Civile italiano e si applica nei casi in cui:
- non vi sia stato un riconoscimento volontario;
- si voglia contestare un riconoscimento falso;
- il genitore sia deceduto senza aver mai riconosciuto il figlio.
L’azione può riguardare tanto la paternità quanto la maternità. Ha effetti personali e patrimoniali rilevanti, per cui è importante valutare attentamente, anche con l’assistenza di un avvocato, quando e come proporla.
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Quando è possibile chiedere l’accertamento giudiziale
L’azione di accertamento giudiziale può essere proposta in diversi momenti della vita del figlio, anche molti anni dopo la nascita.
Può essere avviata:
- dal figlio stesso, in qualsiasi momento della sua vita, anche se maggiorenne;
- da un genitore, in nome e per conto del figlio minorenne;
- dal curatore speciale del minore;
- dagli eredi del figlio, nel caso in cui quest’ultimo sia deceduto.
Una questione importante è che l’azione può essere proposta anche se il presunto padre o la presunta madre sono deceduti, purché vi siano elementi idonei a sostenere la richiesta come vedremo nel dettaglio più avanti.
Dichiarazione giudiziale di paternità: procedura
La causa per ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità si svolge davanti al Tribunale ordinario del luogo in cui risiede il figlio o, se minore, il suo rappresentante. Durante il processo, il giudice valuta tutte le prove presentate dalle parti. La prova della paternità e della maternità può essere fornita con ogni mezzo, ma tra le prove più importanti e decisive vi è l’esame comparativo del DNA, che oggi costituisce il metodo più sicuro e attendibile per accertare la filiazione.
L’esame del DNA avviene mediante il prelievo di un campione biologico (di solito saliva o sangue) da parte del figlio e del presunto genitore. I campioni vengono poi confrontati per valutare la compatibilità genetica. L’analisi consente di stabilire con una probabilità vicina al 100% se due persone sono legate da un rapporto di filiazione biologica. In presenza di un esito positivo, il giudice può dichiarare la paternità o maternità anche in assenza di consenso da parte del genitore.
Il rifiuto ingiustificato del presunto genitore di sottoporsi all’esame del DNA può essere valutato dal giudice come indizio grave, preciso e concordante. La maternità è dimostrata provando l’identità di colui che fu partorito dalla donna che si assume essere madre con colui che si assume essere il figlio.
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Accertamento giudiziale post mortem: è possibile?
L’accertamento giudiziale di paternità o maternità è possibile anche se il presunto genitore è deceduto. In tal caso, il giudice può autorizzare il prelievo del DNA da:
- campioni biologici conservati (per esempio in ospedale o in banca dati medica);
- resti mortali (esumazione della salma);
- parenti stretti del defunto (es. fratelli, sorelle, genitori o altri figli).
Anche in assenza di DNA del defunto, si possono utilizzare prove genetiche indirette, come il confronto del DNA del figlio con quello di parenti prossimi del presunto genitore. Tali confronti, pur non essendo precisi quanto quelli diretti, possono fornire un’elevata attendibilità statistica.
In mancanza di prove genetiche, si può ricorrere ad altri elementi come testimonianze, lettere, fotografie, sostegni economici, coabitazione.
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Dichiarazione giudiziale di paternità: prescrizione
L’azione di accertamento giudiziale non è soggetta a prescrizione se proposta dal figlio. Questo significa che il figlio può agire in qualsiasi momento della sua vita, anche da adulto.
Diversamente, se l’azione viene proposta:
- dalla madre per conto del minore, il termine di prescrizione è di un anno, che decorre dalla nascita;
- dagli eredi del figlio, solo se il figlio stesso aveva iniziato l’azione in vita, oppure, se è già deceduto, si prescrive entro due anni dalla morte.
Il principio guida del legislatore è tutelare in via prioritaria il diritto del figlio alla propria identità personale, diritto che trova fondamento anche nella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU).
Qual è il Tribunale competente?
La competenza territoriale per l’azione di accertamento giudiziale è del:
- Tribunale ordinario del luogo di residenza del figlio;
- Tribunale per i minorenni, se l’azione è promossa quando il figlio è ancora minorenne.
Il giudice può anche disporre provvedimenti provvisori per la tutela del figlio, come l’affidamento, il mantenimento o il riconoscimento dell’autorità genitoriale, se l’accertamento riguarda anche aspetti relazionali o patrimoniali.
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Ammissibilità dell’azione di accertamento giudiziale di paternità o maternità
L’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale è ammessa solo quando concorrono specifiche circostanze tali da farla apparire giustificata.
Sull’ammissibilità, il Tribunale decide in camera di consiglio con decreto motivato, su ricorso di chi intende promuovere l’azione, sentiti il pubblico ministero e le parti e assunte le informazioni del caso. Contro il decreto, si può proporre reclamo con ricorso alla Corte d’appello, che pronuncia anch’essa in camera di consiglio.
L’inchiesta sommaria compiuta dal Tribunale ha luogo senza alcuna pubblicità e deve essere mantenuta segreta. Al termine dell’inchiesta, gli atti e i documenti della stessa sono depositati in cancelleria e il cancelliere deve darne avviso alle parti, le quali, entro quindici giorni dalla comunicazione di detto avviso, hanno facoltà di esaminarli e di depositare memorie illustrative.
Il Tribunale, anche prima di ammettere l’azione, può, se trattasi di minore o di altra persona incapace, nominare un curatore speciale che la rappresenti in giudizio.
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Quali sono le conseguenze del riconoscimento giudiziale?
Una volta accertata la paternità o maternità giudizialmente, il figlio acquista tutti i diritti legati allo status di figlio legittimo, cioè:
- il cognome del genitore, salvo diversa disposizione;
- i diritti successori (eredità);
- il diritto al mantenimento, se ancora minorenne o non autosufficiente;
- il diritto di avere rapporti personali con il genitore e con i suoi parenti;
- il diritto alla cittadinanza, se il genitore è cittadino italiano e il figlio non lo era.
Inoltre, il genitore riconosciuto è tenuto a partecipare alla cura, educazione e mantenimento del figlio anche se non vi è stato alcun rapporto affettivo precedente.
L’accertamento può essere impugnato?
Il riconoscimento giudiziale, una volta divenuto definitivo, può essere impugnato solo con una nuova causa che dimostri il contrario, per esempio in presenza di frodi, errori tecnici o nuove prove genetiche che escludano il legame di filiazione.
Allo stesso modo, se una persona ha riconosciuto un figlio che non è biologicamente suo, può promuovere l’azione di disconoscimento della paternità entro tempi precisi e in presenza di gravi elementi.
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