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Aspettativa per il socio lavoratore di cooperativa: quando spetta?

Il socio lavoratore di una cooperativa può chiedere l'aspettativa nei casi previsti dalla legge o dal regolamento interno. Ecco quando è un diritto e quando dipende invece dalla discrezionalità della cooperativa.

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  • Il socio lavoratore ha un doppio rapporto con la cooperativa: uno associativo e uno di lavoro, disciplinati dalla legge 142/2001.
  • Se il rapporto di lavoro è subordinato, si applica lo Statuto dei Lavoratori (legge 300/1970), e con esso l’aspettativa sindacale e quella per gravi motivi familiari previste dalla legge 53/2000.
  • L’aspettativa per motivi personali, invece, non è un diritto automatico: dipende dal regolamento interno della cooperativa o dal CCNL applicato.

Sei socio di una cooperativa e hai bisogno di assentarti dal lavoro per un periodo prolungato, per assistere un familiare o per motivi personali. Ti chiedi se puoi chiedere l’aspettativa come qualsiasi altro dipendente, oppure se la tua posizione di socio cambia le regole del gioco. La risposta dipende in primo luogo dal tipo di rapporto di lavoro che hai instaurato con la cooperativa. Vediamo insieme come funziona.

Chi è il socio lavoratore di una cooperativa?

Chi lavora in una cooperativa come socio non ha un solo legame con essa, ma due, distinti e paralleli. Lo stabilisce l’articolo 1, comma 3, della legge 142/2001: con l’adesione alla cooperativa nasce il rapporto associativo, mentre con l’inizio dell’attività lavorativa nasce un ulteriore rapporto di lavoro, che può essere subordinato, autonomo oppure di collaborazione coordinata non occasionale.

Questa distinzione conta molto quando si parla di aspettativa. Le tutele previste dal diritto del lavoro, comprese quelle sull’assenza dal lavoro, seguono infatti il tipo di rapporto lavorativo instaurato, non la sola qualifica di socio.

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Quali norme si applicano al socio lavoratore?

L’articolo 2, comma 1, della legge 142/2001 stabilisce che ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato si applica la legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), con l’eccezione dell’articolo 18 quando l’esclusione dalla cooperativa comporta anche la fine del rapporto di lavoro.

Questo significa che, in presenza di un rapporto subordinato, il socio lavoratore gode delle stesse tutele di un qualsiasi dipendente in materia di:

  • diritti sindacali, compresa l’aspettativa per cariche sindacali ed elettive prevista dall’articolo 31 della legge 300/1970;
  • congedi e aspettative previsti da leggi speciali, come quella per gravi motivi familiari;
  • applicazione del CCNL scelto dalla cooperativa, se prevede ulteriori ipotesi di aspettativa.

Diverso il discorso se il rapporto di lavoro instaurato è autonomo o di collaborazione coordinata non occasionale. In questo caso, le norme sullo Statuto dei Lavoratori non si applicano automaticamente, e le condizioni per un’eventuale sospensione dell’attività vanno cercate nel contratto individuale o nel regolamento interno della cooperativa.

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Aspettativa per gravi motivi familiari

Se sei socio lavoratore con rapporto subordinato, puoi chiedere l’aspettativa non retribuita per gravi motivi familiari prevista dalla legge 53/2000 (articolo 4) e dal decreto ministeriale 278/2000. Il diritto spetta a tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con contratto a tempo indeterminato.

I motivi che la giustificano comprendono:

  • il decesso o la grave infermità del coniuge, di un familiare o di un convivente;
  • la necessità di assistere persone con handicap, anche non conviventi, entro il terzo grado di parentela o affinità;
  • situazioni personali gravi, non riconducibili a una malattia del richiedente.

La durata massima è di due anni, continuativi o frazionati, nell’arco dell’intera vita lavorativa. Durante l’aspettativa il posto di lavoro è conservato, ma non matura retribuzione né trattamento previdenziale, salvo eventuali coperture figurative previste dalla normativa previdenziale.

Approfondisci leggendo Quali sono i motivi personali per richiedere l’aspettativa?

Aspettativa sindacale e per cariche pubbliche

L’articolo 31 della legge 300/1970 riconosce al lavoratore chiamato a ricoprire una carica sindacale o pubblica elettiva il diritto all’aspettativa non retribuita per la durata del mandato. Come detto, questa disposizione si applica anche al socio lavoratore con rapporto subordinato, per effetto del rinvio operato dalla legge 142/2001.

Prima dell’entrata in vigore della legge 142/2001, la giurisprudenza tendeva a escludere questo tipo di aspettativa per i soci di cooperativa, proprio per l’assenza di un rapporto di lavoro subordinato riconosciuto in modo autonomo rispetto a quello sociale. La riforma del 2001 ha superato questo limite, equiparando sotto questo profilo il socio lavoratore subordinato al dipendente ordinario.

Ti suggeriamo di leggere pure Aspettativa sul lavoro retribuita e non retribuita: che differenza c’è?

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Aspettativa per motivi personali

Per i motivi personali non riconducibili a una legge specifica – come la necessità di dedicarsi a un progetto privato, di prendersi una pausa dal lavoro o di gestire un impegno temporaneo – non esiste un diritto generalizzato all’aspettativa.

La sua concessione dipende da due fonti:

  1. il CCNL applicato dalla cooperativa, se prevede specifiche ipotesi di aspettativa per motivi personali o di studio;
  2. il regolamento interno della cooperativa, previsto dall’articolo 6 della legge 142/2001, che disciplina l’organizzazione del lavoro dei soci e può individuare condizioni proprie per la sospensione del rapporto.

In assenza di una previsione specifica, la cooperativa può concedere l’aspettativa per motivi personali in via discrezionale, valutando le proprie esigenze organizzative. Un rifiuto, in questo caso, non è di per sé illegittimo, a differenza di quanto accade per le aspettative previste direttamente dalla legge.

LEGGI pure Aspettativa non retribuita per motivi personali: come funziona e quanto dura

Cosa cambia se il rapporto di lavoro è autonomo?

Chi ha instaurato con la cooperativa un rapporto di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata non occasionale non rientra nell’ambito di applicazione diretta dello Statuto dei Lavoratori. In questi casi, la sospensione temporanea dell’attività va concordata direttamente con la cooperativa, e le condizioni vanno cercate nel contratto individuale sottoscritto o nel regolamento interno.

Prima di presentare la richiesta, verifica quindi con attenzione quale tipo di rapporto di lavoro hai instaurato al momento dell’adesione: la qualifica formale (subordinato, autonomo, parasubordinato) determina in concreto quali tutele puoi far valere.

La disciplina dell’aspettativa nelle cooperative incrocia diverse fonti normative e contrattuali, e la soluzione cambia caso per caso. Per verificare quali diritti puoi far valere nella tua situazione specifica, ti consigliamo di rivolgerti a un avvocato giuslavorista o a un consulente del lavoro, che potrà esaminare il tuo contratto e il regolamento della cooperativa.

Aspettativa lavoratore cooperativa – Domande frequenti

Il socio lavoratore ha sempre diritto all’aspettativa?

No. Il diritto dipende dal tipo di rapporto di lavoro instaurato e dal motivo della richiesta. Solo i casi previsti dalla legge sono un diritto esigibile.

La cooperativa può rifiutare l’aspettativa per motivi personali?

Sì, se non è prevista dal CCNL cooperative sociali o dal regolamento interno, la concessione resta discrezionale.

Durante l’aspettativa non retribuita il socio perde anche la qualifica di socio?

No, il rapporto associativo resta distinto da quello di lavoro e non viene meno per la sola sospensione dell’attività lavorativa.

Cosa succede ai contributi previdenziali durante l’aspettativa non retribuita?

Di regola non maturano, salvo le coperture figurative previste da specifiche disposizioni di legge per alcuni casi.

Riferimenti normativi

  • legge 3 aprile 2001, n. 142 (articoli 1, 2 e 6), sulla posizione del socio lavoratore di cooperativa;
  • legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), articolo 31, sull’aspettativa per cariche sindacali ed elettive;
  • legge 8 marzo 2000, n. 53, articolo 4, sull’aspettativa per gravi motivi familiari;
  • decreto ministeriale 21 luglio 2000, n. 278, di attuazione dell’articolo 4 della legge 53/2000.
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Gregorio Gentile
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Appassionato di scrittura per il web e di diritti dei lavoratori, collabora con la redazione di deQuo per alimentare il suo desiderio di giustizia nel mondo.
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