Aspettativa sul lavoro retribuita e non retribuita: che differenza c’è?
Quando è possibile chiedere l'aspettativa sul lavoro? Quando è retribuita? Quando non lo è? I CCNL possono prevedere l'aspettativa? Analizziamo più da vicino la questione.
- L’aspettativa sul lavoro è un periodo di congedo che il lavoratore può chiedere per un tempo massimo, senza perdere il proprio posto di lavoro.
- In genere, non è retribuita, sebbene vi siano casi in cui è prevista la retribuzione da parte del datore di lavoro.
- Oltre alle ipotesi di legge, si consente anche ai contratti collettivi di lavoro di prevedere dei casi di aspettativa sul lavoro.
Può accadere, nel corso della vita lavorativa, di aver bisogno di un po’ di tempo per la famiglia, i figli disabili, per una propria malattia, per studiare, per tentare una nuova carriera.
Che fare se si lavora già? Basta chiedere l’aspettativa sul luogo di lavoro, ossia un periodo di congedo, durante il quale è possibile conservare il posto di lavoro, talvolta ricevendo anche la retribuzione.
Nel seguente articolo, affronteremo il tema dell’aspettativa sul lavoro, cercando di delineare gli elementi essenziali della fattispecie. Ci soffermeremo sulle varie cause, indicheremo quando non è retribuita e ci occuperemo anche delle ipotesi di aspettativa sul lavoro prevista dal CCNL.
Aspettativa sul lavoro: cos’è?
Ci sembra opportuno prima di tutto procedere all’analisi del concetto di aspettativa sul lavoro. Il lavoro prevede l’indicazione di mansioni, obblighi lavorativi e doveri del dipendente.
Talvolta, però, il dipendente può essere impossibilitato a svolgere tali mansioni, per ragioni che l’ordinamento decide di giustificare e per le quali sono previste norme per la conservazione del rapporto di lavoro.
In questi casi, l’ordinamento consente di chiedere l’aspettativa sul lavoro, che rappresenta un periodo di assenza dal lavoro giustificato, durante il quale il dipendente è esonerato dalla prestazione del proprio servizio e può assentarsi senza il rischio di prendere il proprio posto di lavoro.
Il lavoratore non perde il proprio posto di lavoro per tutta la durata dell’aspettativa, dunque, il dipendente può assentarsi senza perdere il proprio posto di lavoro o incorrere in sanzioni disciplinari. L’aspettativa sul lavoro mette in pratica in stand by il rapporto lavorativo, senza arrecare significativi pregiudizi alla parte debole.
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Aspettativa sul lavoro: tipologie
L’aspettativa può essere di due tipologie, ossia retribuita e non retribuita:
- se l’aspettativa è retribuita, il dipendente ha diritto a ricevere almeno parte dello stipendio;
- se l’aspettativa non è retribuita, il dipendente non riceve alcun tipo di retribuzione durante il periodo di assenza.
È poi opportuno effettuare anche una seconda distinzione, ossia tra aspettativa disciplinata dalla legge o dai Contratti collettivi di lavoro.
Nel primo caso, l’aspettativa spetta a tutti i lavoratori indistintamente, mentre, nel secondo, spetta esclusivamente ai lavoratori della categoria disciplinata dall’apposito CCNL che prevede l’aspettativa.
I principali casi di aspettativa previsti dalla legge sono:
- per motivi familiari;
- per esigenze formative;
- per volontariato;
- per assistenza a un familiare disabile;
- ove siano svolte cariche pubbliche.
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1. Per motivi familiari
L’aspettativa sul lavoro per motivi familiari non è retribuita: si può ricorrere ad essa quando sussistono gravi motivi familiari. Può essere richiesta per motivi legati a una propria situazione personale, oppure può essere richiesta per occuparsi:
- del proprio convivente;
- dei parenti o affini entro il 3° grado se affetti da disabilità (anche non conviventi);
- del coniuge (o parte dell’unione civile), dei figli (anche se adottivi), dei genitori, generi e nuore, suoceri e suocere, fratelli o sorelle del dipendente.
Costituiscono gravi motivi familiari:
- le contingenze familiari che derivino dal decesso di uno dei soggetti sopracitati;
- le situazioni che richiedano la presenza del dipendente o dei familiari nell’assistenza di uno dei soggetti di cui sopra
- i casi di grave disagio personale subiti dal dipendente in prima persona;
- le situazioni relative ai soggetti di cui sopra che derivino da comprovate malattie acute o croniche e che determinano la temporanea o permanente riduzione della loro autosufficienza;
- le situazioni relative ai soggetti di cui sopra che richiedano assistenza continua da parte del dipendente o frequenti monitoraggi clinici.
In tale ipotesi, il periodo di aspettativa non può superare i 2 anni, usufruibili in via continuativa o frazionata.
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2. Per motivi di formazione
L’aspettativa può essere richiesta anche per esigenze di formazione, purché siano rispettate alcune condizioni:
- avere almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda;
- richiedere l’aspettativa per il completamento della scuola dell’obbligo;
- richiedere l’aspettativa per il conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea;
- richiedere l’aspettativa per la partecipazione ad attività formative diverse da quelle finanziate dal datore di lavoro.
Si tratta di un’aspettativa non retribuita, che può essere richiesta per soli 11 mesi in tutta la vita lavorativa del dipendente. L’aspettativa per esigenze formative non concorre alla formazione dell’anzianità di servizio e non è cumulabile con altri giorni di ferie.
Il dipendente può però chiedere il riscatto contributivo del periodo di aspettativa non retribuita, versando da sé i contributi dovuti per suddetti mesi.
La richiesta di aspettativa non retribuita per fini formativi deve essere presentata al datore di lavoro che ha il diritto di non accoglierla o, in alternativa, di spostarne l’accoglimento in caso di comprovate esigenze aziendali e organizzative.
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3. Per volontariato
Altra ipotesi ancora è l’aspettativa sul lavoro per motivi di volontariato. Questa fattispecie è prevista per consentire l’esercizio dell’attività di volontariato. Il dipendente deve però essere coinvolto in specifiche attività che vengono elencate dal D.P.R. n. 194 del 2001.
Tale diritto può essere esercitato su richiesta del sindaco o della protezione civile, laddove il dipendente possa:
- interrompere la prestazione lavorativa;
- conservare il posto di lavoro;
- ricevere il trattamento economico e previdenziale spettante da parte del datore di lavoro presso cui risulta impiegato.
In questo caso, la retribuzione è conferita, ma è posta a carico del fondo per la retribuzione civile, benché la retribuzione sia anticipata dal datore di lavoro. Il datore di lavoro può chiedere poi il rimborso all’Autorità di protezione civile nei due anni successivi al termine dell’intervento, esercitazione o attività di volontariato.
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4. Per disabilità di un familiare
È possibile poi richiedere l’aspettativa sul lavoro anche nel caso in cui uno dei familiari è disabile o portatore di handicap. La legge consente al dipendente di richiedere al datore di lavoro un periodo di aspettativa di una durata massima di tre anni. Anche in questo caso l’aspettativa non è retribuita.
In alternativa, il dipendente può chiedere permessi retribuiti, in base alle norme della nota Legge 104. La retribuzione è resa dal datore di lavoro, che procede al pagamento e al calcolo dei contributi INPS.
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5. Per svolgere cariche politiche
Per svolgere attività di rilievo pubblico è altresì possibile chiedere l’aspettativa sul lavoro non retribuita. Secondo la legge n. 300 del 1970 è possibile chiedere l’aspettativa se il lavoratore è stato eletto come membro:
- del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo;
- di assemblee regionali o che sia incaricati di svolgere funzioni pubbliche elettive, che potrà richiedere un’aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato.
L’aspettativa sul lavoro può essere richiesta anche per le elezioni sindacali, provinciali e nazionali. Tali periodi sono comunque calcolati e riconosciuti al fine di conferire contributi necessari in relazione alla pensione del lavoratore.
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Quando l’aspettativa sul lavoro è retribuita?
La legge prevede tre casi in cui è possibile richiedere l’aspettativa retribuita. Non solo sarà possibile mantenere il posto di lavoro, ma anche la piena retribuzione spettante, nei seguenti casi:
- assistenza familiari con handicap;
- volontariato;
- Dottorato di ricerca.
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Aspettativa sul lavoro e CCNL
I Contratti collettivi di lavoro possono prevedere altri motivi per ottenere l’aspettativa sul lavoro, che, in genere, non è retribuita.
Oltre alle casistiche che abbiamo menzionato, i contratti collettivi possono prevedere ulteriori ipotesi. Nella maggior parte dei casi, prevedono l’aspettativa sul lavoro per motivi personali.
Si tratta di una tipologia di aspettativa non retribuita, la quale può anche essere liberamente rifiutata dal datore di lavoro.
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Aspettativa per motivi personali
L’aspettativa sul lavoro per motivi personali può essere richiesta per tutte quelle peculiari circostanze che possono presentarsi nella vita quotidiana, come può essere la nascita di un figlio, la disabilità di un genitore, lo studio per un concorso.
Molti di questi eventi non rientrano, però, nelle condizioni previste per accedere all’aspettativa sul lavoro: proprio per questo i contratti collettivi di lavoro hanno previsto un’ulteriore ipotesi.
Il lavoratore che intende accedere all’aspettativa per motivi personali dovrà verificare se il CCNL preveda tale possibilità. Non tutti i contratti collettivi, però, prevedono questa possibilità, stabilendone anche la disciplina.
Nello specifico, l’aspettativa per motivi personali:
- può essere richiesta per un massimo di 12 mesi all’interno della vita lavorativa del dipendente;
- è usufruibile in un unica soluzione o frazionabile in più parti;
- può essere negata dal datore di lavoro, il quale deve motivare il diniego, indicando le esigenze organizzative e di servizio che non hanno reso possibile permettere al dipendente di ottenere il periodo di aspettativa.
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Aspettativa sul lavoro – Domande frequenti
L’aspettativa sul lavoro è un periodo di inattività, durante il quale il lavoratore conserva il proprio posto di lavoro.
L’aspettativa sul lavoro è retribuita in sole tre ipotesi: per figli disabili, per svolgere un dottorato di ricerca e per volontariato.
L’aspettativa sul lavoro può essere negata dal datore di lavoro quando si tratta di un’ipotesi prevista dal CCNL, se vi sono esigenze organizzative dell’attività lavorativa.
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