Quali sono i motivi personali per richiedere l’aspettativa?
L'aspettativa per motivi personali non è prevista dalla legge, ma può essere contemplata da un determinato contratto di lavoro: ecco chi la può richiedere e come.
L’aspettativa dal lavoro è un periodo durante il quale il lavoratore può assentarsi dalla propria attività, senza rischiare il licenziamento. Può essere retribuita o non retribuita, a seconda del motivo per cui viene richiesta e di quanto prevede il contratto applicato.
In questa guida vedremo quando è possibile fare richiesta di aspettativa per motivi personali, quanto dura e come presentare la domanda al datore di lavoro.
Cosa si intende per aspettativa
Ogni rapporto di lavoro si basa su un contratto, in forza del quale il lavoratore è tenuto a rispettare un orario e a svolgere la prestazione concordata. La retribuzione deriva, appunto, dall’adempimento di questi obblighi contrattuali.
Ci sono situazioni, però, in cui il lavoratore ha bisogno di staccarsi temporaneamente dal lavoro per ragioni che vanno oltre le normali ferie o i permessi. In questi casi entra in gioco l’aspettativa: una sospensione temporanea del rapporto di lavoro, che non comporta la perdita del posto.
Chiariamo subito una distinzione: durante l’aspettativa non retribuita, il lavoratore non percepisce lo stipendio e, nella maggior parte dei casi, il periodo non è utile ai fini della maturazione dell’anzianità di servizio né della contribuzione previdenziale. Spetta al lavoratore valutare se sia conveniente riscattare il periodo o versare contributi volontari, rivolgendosi all’INPS.
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L’aspettativa prevista dalla legge
Alcune tipologie di aspettativa sono riconosciute direttamente dalla legge e spettano a tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal contratto collettivo applicato. Tra le principali:
- il congedo straordinario ai sensi della legge 104/1992, per assistere un familiare con disabilità grave;
- l’aspettativa per malattia, che consiste nel prolungamento del periodo di malattia oltre il limite previsto dal contratto;
- l’aspettativa per gravi motivi familiari, disciplinata dalla legge 53/2000 e dal D.M. 278/2000, che elenca una serie di situazioni gravi legate alla famiglia (come patologie oncologiche, tossicodipendenza, handicap di un familiare);
- l’aspettativa per volontariato, prevista dall’art. 9 del D.P.R. n. 194/2001;
- l’aspettativa per cariche pubbliche, elettive e per attività sindacali;
- l’aspettativa per richiamo alle armi;
- l’aspettativa per la formazione.
A queste si aggiungono le aspettative previste dai singoli Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL), che possono ampliare le tutele già riconosciute dalla legge.
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Quando si può richiedere l’aspettativa per motivi personali
L’aspettativa per motivi personali non è prevista dalla legge in via generale, ma da alcuni CCNL. Non va confusa con l’aspettativa per gravi motivi familiari di cui alla legge 53/2000, che ha presupposti più specifici e un regime diverso.
I motivi personali che possono giustificare la richiesta sono i più vari: un periodo di stress prolungato, la volontà di dedicarsi a un percorso di studio non legato all’attività lavorativa, o anche la necessità di affrontare una situazione familiare difficile che non rientra nelle fattispecie legali. Il lavoratore non è obbligato a fornire documentazione medica o certificati, ma deve comunque indicare le ragioni nella propria richiesta.
Il CCNL si applica ai lavoratori assunti da aziende aderenti alle associazioni datoriali firmatarie, a quelli che aderiscono alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto, e a quelli il cui contratto individuale richiami espressamente il CCNL.
Per sapere se si ha diritto all’aspettativa per motivi personali, il primo passo è leggere il contratto collettivo applicato al proprio rapporto di lavoro, oppure rivolgersi al sindacato di categoria o a un avvocato.
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Quanto dura l’aspettativa per motivi personali
La durata massima dell’aspettativa per motivi personali è generalmente di 12 mesi, da utilizzare in modo continuativo o frazionato. Le modalità variano da contratto a contratto.
Un esempio pratico è il CCNL del comparto Regioni e autonomie locali, applicato ai dipendenti di Comuni, Province, Comunità montane e Regioni. Questo contratto prevede un’aspettativa:
- non retribuita;
- senza decorrenza dell’anzianità di servizio (il periodo non conta per gli scatti di anzianità);
- della durata massima di 12 mesi nell’arco di un triennio.
Un altro esempio è il CCNL per i dipendenti di studi professionali, che prevede la possibilità di richiedere un’aspettativa non retribuita per motivi personali fino a un massimo di 6 mesi, previa comunicazione scritta con un congruo anticipo.
Va ricordato che, durante il periodo di aspettativa non retribuita, il lavoratore non matura ferie, permessi né tredicesima. Se si desidera mantenere la continuità contributiva, è possibile valutare la prosecuzione volontaria della contribuzione presso l’INPS.
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Come fare richiesta di aspettativa per motivi personali
Se il proprio CCNL prevede l’aspettativa per motivi personali, è possibile presentare una richiesta formale al datore di lavoro. Quest’ultimo può concederla o rifiutarla, ma in caso di diniego è tenuto a fornire una motivazione – solitamente legata a esigenze organizzative o di servizio.
Se il datore di lavoro rifiuta senza motivare il diniego, il lavoratore ha il diritto di impugnare la decisione davanti al giudice del lavoro, ai sensi degli artt. 409 e seguenti del Codice di procedura civile.
La richiesta va presentata con un adeguato anticipo rispetto alla data di inizio dell’aspettativa – generalmente almeno 15-30 giorni prima, salvo diversa previsione del CCNL. La domanda deve essere consegnata all’ufficio risorse umane, preferibilmente in forma scritta e con ricevuta di avvenuta consegna (o tramite raccomandata/PEC), per conservare prova dell’avvenuta comunicazione.
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Cosa scrivere nella richiesta di aspettativa
La richiesta può essere redatta come lettera formale o su un modulo prestampato fornito dall’azienda. Deve contenere:
- i dati personali del lavoratore (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo);
- la data di assunzione e il tipo di contratto applicato;
- la mansione svolta;
- la durata dell’aspettativa richiesta (con date di inizio e fine) e se si intende fruirla in modo continuativo o frazionato;
- le ragioni della richiesta, anche in forma sintetica;
- la data e la firma.
Ecco un esempio di formula di apertura:
Il sottoscritto [Nome Cognome], dipendente presso [ragione sociale azienda] con contratto a tempo indeterminato dal [data], inquadrato come [qualifica], chiede di essere collocato in aspettativa non retribuita per motivi personali, ai sensi dell’art. [numero articolo] del CCNL applicato, dal [data inizio] al [data fine].
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Aspettativa per motivi personali – Domande frequenti
Le ragioni possono essere le più diverse: un periodo di difficoltà personale o familiare, il desiderio di conseguire un titolo di studio, un progetto personale, o anche la volontà di ricoprire una carica elettiva. Non è richiesta documentazione specifica, ma il lavoratore deve indicare i motivi nella richiesta.
No. L’aspettativa per motivi personali è generalmente non retribuita: il lavoratore non percepisce lo stipendio e, salvo eccezioni, il periodo non è computato ai fini dell’anzianità di servizio né della contribuzione previdenziale.
Per le ipotesi previste dalla legge, l’aspettativa spetta a tutti i lavoratori dipendenti. Per l’aspettativa per motivi personali, invece, è necessario che il proprio CCNL la preveda espressamente.
Il datore di lavoro non può rifiutare l’aspettativa nei casi espressamente previsti dalla legge (come la legge 104/1992 o la legge 53/2000). Per quella per motivi personali, invece, il datore ha margini di valutazione legati alle proprie esigenze organizzative, ma deve sempre motivare l’eventuale rifiuto.
Il silenzio del datore di lavoro di fronte a una richiesta formale di aspettativa non equivale ad accettazione. In assenza di risposta, il lavoratore deve sollecitare un riscontro scritto prima di assentarsi, per evitare di incorrere in un’assenza ingiustificata con possibili conseguenze disciplinari.
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