Si può continuare a lavorare dopo la pensione?
Come funziona la legge italiana in merito alla possibilità di continuare a lavorare dopo aver raggiunto i requisiti per andare in pensione? Analizziamo le varie casistiche che possono verificarsi, sia nel settore pubblico sia in quello privato.
- La pensione di vecchiaia non fa cessare in automatico il rapporto di lavoro: la prosecuzione oltre l’età pensionabile richiede quasi sempre un accordo tra lavoratore e datore di lavoro.
- Nel settore privato il datore può ricorrere al licenziamento ad nutum una volta maturati i requisiti per la pensione di vecchiaia, oggi fissata a 67 anni.
- Nel pubblico impiego, dal 2025, il limite ordinamentale è salito a 67 anni e il trattenimento in servizio fino a 70 anni dipende da una scelta discrezionale dell’amministrazione.
Una domanda piuttosto gettonata quando si parla di pensionamento è quella relativa alla possibilità di continuare a lavorare dopo la pensione.
Sono in molti, infatti, a chiedersi come se sia possibile il trattenimento in servizio fino a 70 anni, fino a che età si può lavorare nel pubblico impiego o ancora come funziona il licenziamento per raggiunti limiti di età pensionabile.
Vediamo di seguito quali sono le possibilità offerte dalla legge italiana e fino a che età si può lavorare.
Si può continuare a lavorare dopo la pensione?
Un pensionato può continuare a lavorare anche dopo aver raggiunto l’età pensionabile. La legge italiana consente di assumere un lavoratore già in pensione senza limiti di età, sia con un contratto subordinato sia come lavoratore autonomo.
Bisogna però distinguere la prosecuzione del rapporto di lavoro in corso, che riguarda chi resta presso lo stesso datore oltre l’età pensionabile, dalla nuova assunzione di chi percepisce già una pensione. In quest’ultimo caso il tema centrale non è la possibilità di lavorare, ma il cumulo tra pensione e reddito da lavoro.
Per la pensione di vecchiaia e per quella anticipata ordinaria il cumulo è generalmente permesso, mentre restano limiti per la pensione anticipata dei lavoratori precoci e per alcune uscite agevolate come quota 100, quota 102 e quota 103, incumulabili fino al compimento dei 67 anni – salvo il lavoro autonomo occasionale entro una soglia annua di 5.000 euro lordi.
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Richiesta di prosecuzione del rapporto di lavoro oltre l’età pensionabile
Per chi vuole restare al proprio posto di lavoro dopo aver maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia, la disciplina di riferimento è l’articolo 24, comma 4 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (il cosiddetto decreto Salva Italia, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), che ha introdotto un meccanismo di incentivo alla prosecuzione dell’attività lavorativa fino al limite anagrafico legato alla speranza di vita, oggi pari a 71 anni.
La norma valorizza, con coefficienti di trasformazione più favorevoli, i contributi versati durante gli anni di lavoro aggiuntivi. Non attribuisce però al lavoratore un diritto automatico a restare in servizio. La prosecuzione del rapporto oltre l’età pensionabile serve solo a creare le condizioni, tramite un accordo tra le parti, per il calcolo di coefficienti di trasformazione più favorevoli.
Questo principio è stato confermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 20089 del 30 luglio 2018 e più di recente dall’ordinanza n. 23603 del 20 agosto 2025, che ha ribadito come la prosecuzione dell’attività presso lo stesso datore, dopo il raggiungimento dei requisiti minimi di pensione, sia sempre subordinata a un accordo tra le parti, anche tacito o desumibile da comportamenti concludenti.
In pratica, se vuoi lavorare fino a 70 anni presso lo stesso datore, la richiesta va concordata con l’azienda: non basta la sola volontà del lavoratore.
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Licenziamento per raggiunti limiti di età
Fino al raggiungimento dell’età pensionabile – oggi fissata a 67 anni per la generalità dei lavoratori – il rapporto gode della normale tutela contro il licenziamento illegittimo prevista dalla legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori).
Al maturare dei requisiti per la pensione di vecchiaia, l’articolo 4 della legge 108/1990 consente invece al datore di lavoro di recedere liberamente dal rapporto, senza necessità di giusta causa o giustificato motivo: è il cosiddetto licenziamento ad nutum.
La Corte di Cassazione ha però precisato un punto importante: il recesso ad nutum è legittimo solo quando la prestazione previdenziale è effettivamente conseguibile dal lavoratore – non basta la semplice maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi (Cass. ord. n. 13181 del 2018, principio confermato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 24917 del 9 settembre 2025). Se tra la maturazione dei requisiti e l’erogazione della pensione passa del tempo per effetto della finestra mobile, il licenziamento ad nutum resta precluso per quel periodo.
Il licenziamento ad nutum non si applica invece a chi ha maturato solo i requisiti per la pensione anticipata: in questo caso il rapporto può proseguire fino al raggiungimento dell’età pensionabile ordinaria.
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Fino a che età si può lavorare nel privato?
Nel settore privato non esiste un limite massimo di età oltre il quale è vietato lavorare. La possibilità di lavorare fino a 70 anni nel privato, o anche oltre, dipende dall’accordo tra lavoratore e azienda, una volta maturati i requisiti per la pensione di vecchiaia.
Per chi rientra nel sistema contributivo puro, l’articolo 24, commi 6 e 7 del decreto-legge 201/2011, prevede inoltre una via alternativa: chi non raggiunge i 20 anni di contributi necessari per la pensione di vecchiaia ordinaria può accedere alla pensione al compimento di 71 anni (requisito 2026, destinato a salire a 71 anni e un mese dal 2027), con almeno 5 anni di contribuzione effettiva. In questi casi è possibile lavorare oltre i 70 anni proprio per raggiungere questo secondo requisito, sempre con il consenso del datore di lavoro.
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Fino a che età si può lavorare nel pubblico impiego?
Le regole per il pubblico impiego sono cambiate in modo sostanziale con la legge di bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207, articolo 1, commi 162 e 165). Fino al 2024 il limite ordinamentale per il collocamento a riposo d’ufficio era fissato a 65 anni; dal 1° gennaio 2025 il limite è stato allineato a quello della pensione di vecchiaia, cioè 67 anni, per la generalità dei dipendenti pubblici.
Oltre i 67 anni, le pubbliche amministrazioni possono scegliere di trattenere in servizio il personale, dirigenziale e non, fino al compimento dei 70 anni. Non si tratta di un diritto del dipendente: la decisione spetta all’amministrazione, che può disporre il trattenimento solo nei limiti del 10% delle facoltà assunzionali disponibili e solo per il personale che abbia ottenuto una valutazione della performance “ottima” o “eccellente”, con il consenso dell’interessato. Restano esclusi dal trattenimento fino a 70 anni il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo dei vigili del fuoco, i magistrati e gli avvocati e procuratori dello Stato.
Chi invece, al compimento dei 67 anni, non ha ancora maturato i 20 anni di contributi minimi per la pensione di vecchiaia, può chiedere il trattenimento in servizio fino a 71 anni ai sensi dell’articolo 24, comma 7 del decreto-legge 201/2011, per raggiungere il requisito contributivo o quello economico minimo.
Su questo fronte è intervenuta anche la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 125 del 14 luglio 2026. La Consulta ha dichiarato illegittimo, per il personale della scuola, il tetto fisso di 70 anni previsto dal Testo Unico dell’istruzione per chi non ha ancora maturato il diritto minimo alla pensione: il limite deve seguire l’adeguamento alla speranza di vita e non può lasciare un dipendente pubblico senza retribuzione e senza pensione. La pronuncia riguarda direttamente il comparto scuola, ma esprime un principio che i commentatori ritengono applicabile, per analogia, all’intero pubblico impiego.
Trattenimento in servizio fino a 65 anni per categorie particolari
Esiste infine un’ipotesi residuale, riservata a chi ha un’età pensionabile inferiore ai 67 anni per effetto di specifiche gestioni previdenziali sostitutive o esclusive, come alcune categorie del soppresso fondo trasporti. Per questi lavoratori resta in vigore l’articolo 6 della legge 26 febbraio 1982, n. 54, che consente di chiedere la prosecuzione del rapporto di lavoro fino al compimento dei 65 anni, per completare l’anzianità contributiva massima utile o incrementarla.
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Lavorare dopo la pensione – Domande frequenti
Sì, la legge non pone limiti di età per lavorare dopo la pensione. Restano solo alcuni limiti al cumulo tra pensione e reddito da lavoro per specifiche uscite agevolate.
Sì, non esiste un limite massimo di età per l’assunzione, anche per chi è già pensionato. Va verificato solo se il trattamento pensionistico percepito è cumulabile con il nuovo reddito da lavoro.
È la cessazione automatica del rapporto di lavoro nel pubblico impiego al raggiungimento del limite ordinamentale, oggi 67 anni, senza bisogno di una domanda del dipendente.
Riferimenti normativi
- decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, articolo 24, commi 4, 6 e 7 (convertito con modificazioni dalla legge 214/2011);
- legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori);
- legge 11 maggio 1990, n. 108, articolo 4; legge 26 febbraio 1982, n. 54, articolo 6; legge 30 dicembre 2024, n. 207, articolo 1, commi 162 e 165;
- Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 17589 del 4 settembre 2015;
- Corte di Cassazione, sentenza n. 20089 del 30 luglio 2018;
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 23603 del 20 agosto 2025;
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 24917 del 9 settembre 2025;
- Corte Costituzionale, sentenza n. 125 del 14 luglio 2026.
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