Vai al contenuto

Collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.): cosa sono e come funzionano

In questa guida scopriamo come funzionano le co.co.co. e quali sono le caratteristiche di questa tipologia di rapporto di lavoro, da conoscere per chi intende avviare una collaborazione coordinata e continuativa, con o senza partita IVA.

co co co cosa significa cosa sono
  • Le collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.) sono rapporti di lavoro parasubordinato che si differenziano dal lavoro autonomo e dal lavoro subordinato.
  • Tali collaborazioni godono di particolari tutele in virtù del rapporto di soggezione economica che può instaurarsi con il committente.
  • I collaboratori coordinati e continuativi devono iscriversi obbligatoriamente alla Gestione separata INPS e godono della maggior parte delle prestazioni assistenziali previste per il lavoro subordinato.

Nel nostro ordinamento è sempre più frequente il ricorso a tipologie di rapporti lavoro differenti rispetto al classico rapporto di lavoro subordinato. Ne fanno parte, per esempio, le collaborazioni coordinate e continuative – cosiddette co.co.co.

Si tratta di un istituto particolare, pensato per rapporti di lavoro dotati di maggiore flessibilità, ma spesso oggetto di contrasti giurisprudenziali e interventi legislativi, in particolare per quanto riguarda le tutele dei collaboratori. In questo articolo cerchiamo di fare chiarezza sugli aspetti fondamentali di questa particolare tipologia di rapporto di lavoro.

Cosa sono le co.co.co.?

La collaborazione coordinata e continuativa – co.co.co. – è un rapporto di lavoro parasubordinato, che si colloca a metà tra un rapporto di lavoro subordinato e un rapporto di lavoro autonomo. 

Le collaborazioni coordinate e continuative sono caratterizzate dall’obbligo del collaboratore di svolgere, in via continuativa, una prestazione prevalentemente personale a favore del committente e in coordinamento con quest’ultimo, ma senza il vincolo di subordinazione.

Scopri di più su Contratto di tirocinio, cos’è e cosa prevede la Legge

cococo contratti cosa sono
Consulenza Legale Online

Vuoi una consulenza legale sull'argomento? Chiedi Gratis ad un Avvocato

  • +3000 avvocati pronti ad ascoltarti
  • Consulenza Legale Online - Telefonica, in webcam, scritta o semplice preventivo gratuito
  • Anonimato e Riservatezza - La tua consulenza verrà letta solo dall'avvocato che accetterà di rispondere

Richiedi una Consulenza

Co.co.co.: cosa cambia rispetto a lavoro subordinato e autonomo

Le co.co.co. si differenziano dal rapporto di lavoro subordinato in quanto:

  • non vi è un vincolo di subordinazione nei confronti del committente;
  • vi è solo un obbligo di coordinamento: la collaborazione potrà essere svolta secondo le direttive pattuite con il committente, ma senza la possibilità per quest’ultimo di controllare la prestazione lavorativa (come nel rapporto di lavoro subordinato);
  • l’interesse del committente riguarda solo il raggiungimento del risultato pattuito, e non lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Le co.co.co. si differenziano, invece, dal lavoro autonomo in quanto la prestazione resa ha carattere prevalentemente personale e non vi è l’organizzazione dei mezzi e l’assunzione del rischio d’impresa in capo al lavoratore.

Al fine di poter correttamente qualificare un rapporto di lavoro come collaborazione coordinata e continuativa, è necessario che i requisiti della personalità della prestazione, continuità ed etero-organizzazione siano contemporaneamente presenti.

LEGGI ANCHE False accuse sul lavoro: come tutelarsi?

Co.co.co.: quali sono le tutele e i vantaggi

Pur in assenza di formale subordinazione, è frequente che i collaboratori subiscano situazioni di soggezione economica tale da comportare una loro sostanziale subordinazione all’imprenditore. 

Per questo motivo, il Decreto legislativo n. 81/2015 ha previsto, dal 1° gennaio 2016, l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione ove si concretizzassero in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative ed organizzate dal committente rispetto al luogo e all’orario di lavoro.

Il successivo Decreto-legge n.101/2019 ha esteso poi il campo di applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti che si concretano in prestazioni di lavoro “prevalentemente” personali (e non più, quindi, “esclusivamente” personali). Inoltre, con il medesimo Decreto è venuto meno il riferimento “ai tempi e ai luoghi di lavoro”, relativo al modo in cui il committente può organizzare le modalità di esecuzione della prestazione.

Per gli stessi motivi, l’art. 409 co. 3 c.p.c. ha esteso l’applicazione del rito del lavoro, con le sue garanzie processuali e sostanziali, anche a questa tipologia di contratti.

Co.co.co. e Pubblica Amministrazione

Per le Pubbliche Amministrazioni è previsto, invece, il divieto di collaborazioni che si concretizzino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

Approfondisci leggendo Collaborazioni occasionali e ritenuta d’acconto: regole e istruzioni

contratto di collaborazione coordinata e continuativa cos'è

Obblighi contributivi e assicurativi co.co.co.: quali sono

I collaboratori coordinati e continuativi devono iscriversi obbligatoriamente alla Gestione separata INPS. Devono essere, inoltre, assicurati contro gli infortuni e le malattie professionali. La contribuzione e il premio INAIL sono ripartiti per 1/3 a carico del collaboratore e per 2/3 a carico del committente sul quale, però, grava per intero l’obbligo del versamento.

I collaboratori coordinati e continuativi godono di altre prestazioni assistenziali e previdenziali, quali:

  • maternità/paternità: i collaboratori tenuti al versamento della contribuzione godono dell’indennità di maternità/paternità e del congedo parentale;
  • malattia: in caso di malattia, è riconosciuta un’indennità giornaliera di malattia a carico dell’INPS;
  • assegno per il nucleo familiare: è riconosciuta l’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare solo se i redditi derivanti dalle attività di collaborazione coordinata e continuativa sono pari al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare;
  • DIS-COLL: pur non godendo della NASpI, i collaboratori che perdono involontariamente l’occupazione possono beneficiare di questa prestazione, riservata agli iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS, non pensionati e privi di partita IVA.

Ti potrebbe interessare anche Contratto a chiamata: cos’è, come funziona, licenziamento, costi

come vengono pagati i cococo

Qual è il regime fiscale delle co.co.co.?

Dal punto di vista fiscale, i redditi percepiti per lo svolgimento di collaborazioni sono assimilati a quelli di lavoro dipendente. In questo senso, l’attività può essere svolta senza partita IVA.

Il committente agisce come sostituto d’imposta applicando, all’atto del pagamento del compenso, una ritenuta a titolo d’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, calcolata sulla base delle aliquote progressive per scaglioni di reddito.

Se hai bisogno di una consulenza relativa alla gestione o all’instaurazione di una collaborazione coordinata e continuativa, rivolgiti a un avvocato esperto in diritto del lavoro per chiarire ogni dubbio.

Co.co.co – Domande frequenti

I collaboratori coordinati e continuativi godono di ferie?

No, le ferie sono un istituto tipico del rapporto di lavoro subordinato, ove i lavoratori dipendenti e il datore di lavoro concordano le ferie tenuto conto delle necessità aziendali. Nel caso delle co.co.co. è il collaboratore a gestire i tempi della prestazione lavorativa.

Una volta cessata la collaborazione co.co.co., si ha diritto alla NASpI?

No, i collaboratori co.co.co. non maturano alcun diritto alla NASpI, ma possono chiedere la DIS-COLL, un’apposita indennità erogata dall’INPS.

I compensi percepiti per le co.co.co. sono soggetti a ritenuta d’acconto?

Sì, i compensi dei collaboratori coordinati e continuativi sono soggetti a ritenuta di acconto e le ritenute sono versate dal committente entro il giorno 16 del mese successivo all’erogazione del compenso.

Consulenza Legale Online

Vuoi una consulenza legale sull'argomento? Chiedi Gratis ad un Avvocato

  • +3000 avvocati pronti ad ascoltarti
  • Consulenza Legale Online - Telefonica, in webcam, scritta o semplice preventivo gratuito
  • Anonimato e Riservatezza - La tua consulenza verrà letta solo dall'avvocato che accetterà di rispondere

Richiedi una Consulenza

Argomenti
Immagine profilo autore
Avv. Rossella Russo
Esperta di diritto del lavoro e della previdenza sociale
L’Avv. Rossella Russo ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli Federico II nel dicembre 2018 ed è iscritta all’albo degli Avvocati del Foro di Santa Maria Capua Vetere dal 2022. Nel 2023, ha frequentato il Master di II livello in diritto del lavoro presso l’Università degli Studi di Roma – La Sapienza. Si dedica principalmente al diritto del lavoro e della previdenza sociale e ha collaborato con studi legali operanti nel settore in ambito nazionale ed internazionale. Si occupa inoltre di diritto civile, con riferimento in particolare alla contrattualistica, risarcimento danni e tutela dei consumatori.
Cerca
Effettua una ricerca all'interno del nostro blog, tra centinaia di articoli, guide e notizie
Ti serve il parere di un Avvocato sull'argomento?
Prova subito il nostro servizio di consulenza online. Più di 3000 avvocati pronti a rispondere alle tue richieste. Invia la tua richiesta.
Richiedi Consulenza

Newsletter

Iscriviti alla nostra newsletter settimanale per ricevere informazioni e notizie dal mondo legal.

Decorazione
Hai altre domande sull'argomento?
Se hai qualche dubbio da risolvere, chiedi una consulenza online a uno dei nostri Avvocati
Richiedi Consulenza

Altro su Diritto del Lavoro

Approfondimenti, novità e guide su Diritto del Lavoro

Leggi tutti
aspettativa socio cooperativa
20 Luglio 2026
Il socio lavoratore ha un doppio rapporto con la cooperativa: uno associativo e uno di lavoro, disciplinati dalla legge 142/2001. Se il rapporto di lavoro è subordinato, si applica lo Statuto dei Lavoratori (legge 300/1970), e con esso l'aspettativa sindacale e quella per gravi motivi familiari previste dalla legge 53/2000.…
licenziamento silernzioso
15 Luglio 2026
Il quiet firing (licenziamento silenzioso) consiste in un progressivo disinvestimento del datore di lavoro nei confronti del dipendente, con riduzione di compiti, comunicazione e coinvolgimento, allo scopo di indurlo a dimettersi. Non esiste una norma che disciplini il fenomeno con questo nome, ma le condotte che lo caratterizzano possono integrare…
caregivers
15 Luglio 2026
La legge 205/2017 definisce oggi il caregiver familiare, ma un disegno di legge ancora all'esame della Camera punta a un riconoscimento più ampio, con una piattaforma INPS dedicata. Il bonus caregiver fino a 400 euro al mese non è ancora operativo: serve l'approvazione definitiva della legge, attesa nei prossimi mesi.…
contratto di solidarietà
13 Luglio 2026
Il contratto di solidarietà riduce l'orario di lavoro per evitare i licenziamenti, con integrazione INPS pari all'80% della retribuzione persa. Ne esistono due tipologie: il tipo A per le aziende in regime di CIGS e il tipo B per le imprese minori e per le aziende artigiane. Durante la vigenza…
congedo straordinario
13 Luglio 2026
Il congedo straordinario consiste in un totale di due anni di assenza retribuita dal lavoro per assistere un familiare disabile.  Non è previsto in ogni occasione, ma solo in presenza di una disabilità grave.  In alcuni casi, viene pagato dal datore di lavoro, mentre in altri arriva direttamente dall’INPS.  Il…
730 per tre mesi di lavoro
10 Luglio 2026
L'obbligo di presentare il 730 dipende dal reddito complessivo annuo e non dal numero di mesi effettivamente lavorati. Chi ha avuto un solo datore di lavoro con conguaglio regolare a fine rapporto è, nella maggior parte dei casi, esonerato. Più datori di lavoro, indennità INPS non conguagliate o partita IVA…