Collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.): cosa sono e come funzionano
In questa guida scopriamo come funzionano le co.co.co. e quali sono le caratteristiche di questa tipologia di rapporto di lavoro, da conoscere per chi intende avviare una collaborazione coordinata e continuativa, con o senza partita IVA.
- Le collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.) sono rapporti di lavoro parasubordinato che si differenziano dal lavoro autonomo e dal lavoro subordinato.
- Tali collaborazioni godono di particolari tutele in virtù del rapporto di soggezione economica che può instaurarsi con il committente.
- I collaboratori coordinati e continuativi devono iscriversi obbligatoriamente alla Gestione separata INPS e godono della maggior parte delle prestazioni assistenziali previste per il lavoro subordinato.
Nel nostro ordinamento è sempre più frequente il ricorso a tipologie di rapporti lavoro differenti rispetto al classico rapporto di lavoro subordinato. Ne fanno parte, per esempio, le collaborazioni coordinate e continuative – cosiddette co.co.co.
Si tratta di un istituto particolare, pensato per rapporti di lavoro dotati di maggiore flessibilità, ma spesso oggetto di contrasti giurisprudenziali e interventi legislativi, in particolare per quanto riguarda le tutele dei collaboratori. In questo articolo cerchiamo di fare chiarezza sugli aspetti fondamentali di questa particolare tipologia di rapporto di lavoro.
Cosa sono le co.co.co.?
La collaborazione coordinata e continuativa – co.co.co. – è un rapporto di lavoro parasubordinato, che si colloca a metà tra un rapporto di lavoro subordinato e un rapporto di lavoro autonomo.
Le collaborazioni coordinate e continuative sono caratterizzate dall’obbligo del collaboratore di svolgere, in via continuativa, una prestazione prevalentemente personale a favore del committente e in coordinamento con quest’ultimo, ma senza il vincolo di subordinazione.
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Co.co.co.: cosa cambia rispetto a lavoro subordinato e autonomo
Le co.co.co. si differenziano dal rapporto di lavoro subordinato in quanto:
- non vi è un vincolo di subordinazione nei confronti del committente;
- vi è solo un obbligo di coordinamento: la collaborazione potrà essere svolta secondo le direttive pattuite con il committente, ma senza la possibilità per quest’ultimo di controllare la prestazione lavorativa (come nel rapporto di lavoro subordinato);
- l’interesse del committente riguarda solo il raggiungimento del risultato pattuito, e non lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Le co.co.co. si differenziano, invece, dal lavoro autonomo in quanto la prestazione resa ha carattere prevalentemente personale e non vi è l’organizzazione dei mezzi e l’assunzione del rischio d’impresa in capo al lavoratore.
Al fine di poter correttamente qualificare un rapporto di lavoro come collaborazione coordinata e continuativa, è necessario che i requisiti della personalità della prestazione, continuità ed etero-organizzazione siano contemporaneamente presenti.
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Co.co.co.: quali sono le tutele e i vantaggi
Pur in assenza di formale subordinazione, è frequente che i collaboratori subiscano situazioni di soggezione economica tale da comportare una loro sostanziale subordinazione all’imprenditore.
Per questo motivo, il Decreto legislativo n. 81/2015 ha previsto, dal 1° gennaio 2016, l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione ove si concretizzassero in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative ed organizzate dal committente rispetto al luogo e all’orario di lavoro.
Il successivo Decreto-legge n.101/2019 ha esteso poi il campo di applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti che si concretano in prestazioni di lavoro “prevalentemente” personali (e non più, quindi, “esclusivamente” personali). Inoltre, con il medesimo Decreto è venuto meno il riferimento “ai tempi e ai luoghi di lavoro”, relativo al modo in cui il committente può organizzare le modalità di esecuzione della prestazione.
Per gli stessi motivi, l’art. 409 co. 3 c.p.c. ha esteso l’applicazione del rito del lavoro, con le sue garanzie processuali e sostanziali, anche a questa tipologia di contratti.
Co.co.co. e Pubblica Amministrazione
Per le Pubbliche Amministrazioni è previsto, invece, il divieto di collaborazioni che si concretizzino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
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Obblighi contributivi e assicurativi co.co.co.: quali sono
I collaboratori coordinati e continuativi devono iscriversi obbligatoriamente alla Gestione separata INPS. Devono essere, inoltre, assicurati contro gli infortuni e le malattie professionali. La contribuzione e il premio INAIL sono ripartiti per 1/3 a carico del collaboratore e per 2/3 a carico del committente sul quale, però, grava per intero l’obbligo del versamento.
I collaboratori coordinati e continuativi godono di altre prestazioni assistenziali e previdenziali, quali:
- maternità/paternità: i collaboratori tenuti al versamento della contribuzione godono dell’indennità di maternità/paternità e del congedo parentale;
- malattia: in caso di malattia, è riconosciuta un’indennità giornaliera di malattia a carico dell’INPS;
- assegno per il nucleo familiare: è riconosciuta l’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare solo se i redditi derivanti dalle attività di collaborazione coordinata e continuativa sono pari al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare;
- DIS-COLL: pur non godendo della NASpI, i collaboratori che perdono involontariamente l’occupazione possono beneficiare di questa prestazione, riservata agli iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS, non pensionati e privi di partita IVA.
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Qual è il regime fiscale delle co.co.co.?
Dal punto di vista fiscale, i redditi percepiti per lo svolgimento di collaborazioni sono assimilati a quelli di lavoro dipendente. In questo senso, l’attività può essere svolta senza partita IVA.
Il committente agisce come sostituto d’imposta applicando, all’atto del pagamento del compenso, una ritenuta a titolo d’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, calcolata sulla base delle aliquote progressive per scaglioni di reddito.
Se hai bisogno di una consulenza relativa alla gestione o all’instaurazione di una collaborazione coordinata e continuativa, rivolgiti a un avvocato esperto in diritto del lavoro per chiarire ogni dubbio.
Co.co.co – Domande frequenti
No, le ferie sono un istituto tipico del rapporto di lavoro subordinato, ove i lavoratori dipendenti e il datore di lavoro concordano le ferie tenuto conto delle necessità aziendali. Nel caso delle co.co.co. è il collaboratore a gestire i tempi della prestazione lavorativa.
No, i collaboratori co.co.co. non maturano alcun diritto alla NASpI, ma possono chiedere la DIS-COLL, un’apposita indennità erogata dall’INPS.
Sì, i compensi dei collaboratori coordinati e continuativi sono soggetti a ritenuta di acconto e le ritenute sono versate dal committente entro il giorno 16 del mese successivo all’erogazione del compenso.
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