Assegno unico e genitore collocatario: quando spetta al 100%
L'assegno unico universale non segue regole rigide nelle separazioni: la legge fissa un punto di partenza (50% a ciascun genitore con affidamento condiviso), ma lascia ampio spazio alla valutazione del giudice e all'accordo tra le parti. Analizziamo il caso in cui al genitore collocatario spetta il 100% del contributo.
- Con l’affidamento condiviso, l’assegno unico si divide di default al 50% tra i genitori, ma il giudice può disporre diversamente.
- In caso di collocamento prevalente del figlio presso uno dei due genitori, l’assegno può essere attribuito al 100% al genitore collocatario, anche senza affido esclusivo.
- L’attribuzione integrale all’uno può incidere sull’assegno di mantenimento dovuto dall’altro, e trattenere l’assegno senza averne diritto può configurare il reato di appropriazione indebita.
Se sei un genitore separato o divorziato con figli, quasi certamente ti sei già fatto questa domanda: a chi spetta l’assegno unico? La risposta non è sempre scontata. La legge parte da una ripartizione paritaria, ma la realtà concreta delle famiglie separate è spesso ben diversa.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4672 del 22 febbraio 2025, ha finalmente fatto chiarezza su uno dei punti più controversi: il giudice può attribuire l’intero importo al genitore con cui il figlio vive stabilmente, anche in presenza di affidamento condiviso. Vediamo nel dettaglio come funziona.
Cos’è l’assegno unico universale e come si divide
L’assegno unico universale (AUU) è il beneficio mensile introdotto dal D.Lgs. 230 del 21 dicembre 2021 per sostenere le famiglie con figli a carico. Ha sostituito una serie di misure precedenti – dagli assegni familiari alle detrazioni fiscali per i figli – riunendole in un unico strumento erogato direttamente dall’INPS. L’importo varia in base all’ISEE del nucleo familiare e spetta fino al compimento dei 21 anni del figlio (senza limiti di età in caso di disabilità).
L’assegno è destinato al figlio, non al genitore. Chi lo riceve è tecnicamente un gestore di risorse destinate al minore, non un beneficiario finale. Questa distinzione, apparentemente tecnica, è la chiave per capire perché i tribunali possono attribuirlo integralmente al genitore collocatario.
L’art. 6, comma 4, del D.Lgs. 230/2021 stabilisce che l’assegno viene erogato al richiedente oppure, su richiesta, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In pratica, con l’affidamento condiviso – che in Italia è la regola – la legge prevede una divisione al 50% tra i due genitori, anche se sono separati o divorziati.
Fanno eccezione i casi di affidamento esclusivo: qui l’assegno spetta per intero al genitore affidatario, senza necessità di accordo con l’altro.
Questa impostazione paritaria ha generato non pochi problemi. Il genitore che vive con il figlio ogni giorno, che lo accompagna a scuola, gestisce le visite mediche e affronta le spese quotidiane, si è spesso trovato a ricevere solo metà di un beneficio pensato proprio per coprire quelle spese. Da qui l’escalation di ricorsi ai tribunali.

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Quando il giudice può attribuire l’assegno al 100% al genitore collocatario
La svolta è arrivata su due fronti paralleli: quello amministrativo e quello giurisprudenziale. Sul fronte INPS, la Circolare n. 23/2022 aveva già chiarito che, nei procedimenti giudiziali, il giudice può disporre che l’assegno spetti per intero al genitore collocatario. La circolare specifica che, qualora il giudice stabilisca il collocamento del minore presso il genitore richiedente, si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario, in aggiunta all’eventuale assegno di mantenimento.
Sul fronte della giurisprudenza, la Corte di Cassazione, Sez. I Civile, ordinanza n. 4672 del 22 febbraio 2025 ha fatto propria questa interpretazione, dichiarandola pienamente compatibile con la ratio del D.Lgs. 230/2021. La Corte ha chiarito che il genitore collocatario è quello che convive con il figlio e provvede direttamente ai suoi bisogni quotidiani – è quindi il soggetto più idoneo a gestire l’intero importo dell’assegno, nell’interesse esclusivo del minore.
L’assegno si chiama “unico” proprio perché nasce per semplificare, e attribuirlo a chi gestisce concretamente la vita del figlio risponde a questa finalità. Il genitore non collocatario non perde però ogni tutela: conserva il diritto di chiedere conto dell’utilizzo delle somme, analogamente a qualsiasi altra spesa sostenuta nell’interesse del figlio, e sotto il controllo del giudice.
Scopri di più su Quali sono gli obblighi del genitore collocatario?
Cosa cambia in caso di affidamento condiviso con collocamento prevalente
Nella maggior parte delle separazioni italiane si ha affidamento condiviso con collocamento prevalente presso uno dei due genitori.
In questo scenario la regola del 50% è quella di partenza, ma può essere derogata quando:
- il giudice lo dispone espressamente nel provvedimento di separazione o divorzio;
- i genitori raggiungono un accordo scritto in tal senso, da inserire nelle condizioni di separazione;
- uno dei genitori presenta successivamente istanza di modifica delle condizioni.
Se sei il genitore collocatario e stai ricevendo solo il 50% dell’assegno pur gestendo la quotidianità del figlio, puoi chiedere al giudice di attribuirtelo integralmente. Lo stesso vale se stai negoziando le condizioni di separazione: l’attribuzione del 100% dell’assegno al collocatario ha un valore economico concreto che va valorizzato nella trattativa
Assegno unico e assegno di mantenimento: come si influenzano?
Un aspetto che spesso crea confusione è il rapporto tra l’assegno unico e l’assegno di mantenimento. Sono due misure distinte: l’assegno unico è un beneficio statale erogato dall’INPS, il mantenimento è un obbligo del genitore non collocatario. Non si sostituiscono a vicenda, ma il giudice può tenere conto dell’uno nel determinare l’altro.
In concreto, se l’assegno unico viene attribuito integralmente al genitore collocatario, il giudice può ridurre l’importo del mantenimento in misura corrispondente, considerando che una parte del sostegno economico al figlio è già garantita dall’assegno statale. I
l Tribunale di Bari (provvedimento del 12 luglio 2022) ha adottato esattamente questa logica, attribuendo l’assegno unico intero alla madre collocataria e riducendo in modo proporzionale il mantenimento a carico del padre. Non esiste però una formula automatica: la valutazione è sempre rimessa al giudice, che tiene conto della situazione economica di entrambi i genitori e delle esigenze concrete del figlio.

Cosa rischia il genitore che trattiene l’assegno senza averne diritto?
Se il genitore non collocatario riceve l’assegno unico ma non lo destina al figlio – trattenendolo per sé – si espone a conseguenze penali. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24140 del 5 giugno 2023, ha confermato che questa condotta può integrare il reato di appropriazione indebita (art. 646 del Codice penale). L’assegno, per sua natura, è vincolato allo scopo: supportare le spese del figlio. Chi lo distrae a proprio profitto non ne ha la gestione autonoma.
Prima di procedere con una querela è necessario avanzare una richiesta formale di restituzione. Il termine di tre mesi per presentare la querela decorre dal momento in cui questa richiesta viene rifiutata.
Se sei un genitore separato e stai valutando come impostare questa questione – in sede di separazione, divorzio o modifica delle condizioni – contatta un avvocato specializzato in diritto di famiglia per una consulenza personalizzata.
Genitore collocatario e assegno unico – Domande frequenti
Non in modo automatico. La legge prevede di default la divisione al 50% in caso di affidamento condiviso. Tuttavia, il giudice può attribuirlo integralmente al genitore collocatario quando ciò risponde all’interesse del minore. Lo stesso risultato si raggiunge con un accordo tra i genitori, purché sia formalizzato nelle condizioni di separazione o divorzio.
Dipende dal tipo di affidamento. Con l’affidamento esclusivo, l’intero importo va al genitore affidatario. Con l’affidamento condiviso, la regola è la divisione al 50%, salvo diverso accordo o provvedimento del giudice. Se c’è un genitore collocatario – cioè quello con cui il figlio risiede stabilmente – l’assegno può essere attribuito interamente a lui, su richiesta e con decisione del giudice. L’ISEE di riferimento è quello del nucleo familiare del genitore con cui vive il figlio.
Dal punto di vista pratico, conviene al genitore collocatario chiederne l’attribuzione integrale: gestisce le spese quotidiane del figlio, e ricevere l’intero importo semplifica la gestione economica. Dal punto di vista negoziale, chi cede il proprio 50% dell’assegno all’altro genitore sta facendo una concessione concreta, che va valorizzata nella trattativa – ad esempio ottenendo una riduzione corrispondente del mantenimento. La scelta va però calata nella situazione specifica: importi, redditi, spese e accordi già in essere sono tutti elementi che un avvocato esperto in diritto di famiglia deve valutare caso per caso.
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