Si può rifiutare il divorzio?
Quali sono i casi in cui è possibile opporsi al divorzio? Quando si può richiedere la separazione senza che l'altro coniuge sia d'accordo? Vediamo di seguito quali sono le possibilità in vigore nel nostro ordinamento giuridico.
Rifiutare il divorzio è possibile? Si tratta di una domanda non scontata. Nel nostro Paese il divorzio non è mai automatico, ma può verificarsi legalmente soltanto dopo un periodo noto come separazione. Nella pratica, si può anche rimanere separati senza divorziare.
Cosa succede nell’ipotesi in cui la richiesta di divorzio arrivai da parte di un solo coniuge? Si può comunque arrivare a divorziare se uno dei due non vuole?
Nelle prossime righe sarà fornita una risposta legale a queste domande: per maggiori informazioni sul tema ci si potrà, comunque, rivolgere, a uno degli avvocati di deQuo.it.
Quando può avvenire la separazione
La separazione è un periodo di transizione che può condurre due coniugi:
- alla separazione definitiva, che prende il nome di divorzio;
- alla riconciliazione.
I coniugi hanno il diritto di chiedere la separazione, anche singolarmente, nei casi in cui la convivenza sia divenuta intollerabile. Il termine intolleranza non si riferisce soltanto a una situazione di conflittualità tra i coniugi, ma anche semplicemente alla mancanza di amore e all’impossibilità di continuare a vivere sotto lo stesso tetto.
Nella pratica, la separazione non deve essere per forza una necessità di entrambi i coniugi: può, infatti, trattarsi della richiesta di uno solo tra i due. Le motivazioni alla base possono dunque essere anche di tipo soggettivo.
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Tipologie di separazione
La separazione potrà essere:
- di tipo consensuale, nella quale i due coniugi sono d’accordo nel presentare a un Giudice o in Comune la richiesta di separazione;
- di tipo giudiziale, ovvero il caso in cui i due coniugi non siano riusciti a raggiungere un accordo e si presenteranno in Tribunale per difendere i propri diritti.
In questa seconda ipotesi, per esempio, qualora si richieda la separazione per violazione da parte del proprio coniuge dei doveri fondamentali del matrimonio, ovvero fedeltà, obbligo di convivenza e assistenza morale e materiale, si potrà ottenere l’addebito dei costi al coniuge colpevole, il quale non avrà alcun diritto a ricevere l’assegno di mantenimento.
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Quando il coniuge rifiuta la separazione (e il divorzio)
In caso di separazione giudiziale, sarà possibile per uno dei due coniugi opporsi alla separazione qualora sia esclusivamente volontà dell’altro. Quest’ultimo potrà, tuttavia, procedere con la separazione giudiziale, anche senza aver ricevuto il consenso dell’altro.
Il giudice non potrà opporsi nell’ipotesi in cui soltanto uno dei due coniugi volesse la separazione. A conti fatti, quindi, opporsi alla separazione è abbastanza insensato nella misura in cui non si potrà bloccare il normale svolgimento del processo.
Il nostro ordinamento giuridico prevede, comunque, la possibilità di cambiare idea: questo significa che una separazione giudiziale potrà, eventualmente, essere trasformata in una separazione consensuale, interrompendo così il processo.
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Come funziona l’opposizione al divorzio
Una delle differenze più significative che intercorrono tra la separazione e il divorzio consiste nel fatto che mentre la prima può essere concessa anche per ragioni soggettive, il divorzio avviene in presenza di una situazione oggettiva.
Nella pratica dovranno trascorrere:
- 6 mesi dal momento in cui è avvenuta la separazione consensuale;
- 1 anno dalla prima udienza presidenziale, nel caso di separazione giudiziale.
Ci si potrà opporre al divorzio nell’ipotesi in cui ci sia stata una riconciliazione che abbia interrotto i termini stabiliti dalla legge.
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Come avviene la riconciliazione
Per quel che riguarda la riconciliazione, quest’ultima potrà verificarsi sia nel corso della causa di separazione, sia dopo l’emanazione della sentenze di separazione, o dell’omologazione dell’accordo di separazione.
La riconciliazione potrà avvenire in due modi differenti. Potrà infatti essere tacita, ovvero consistere in un comportamento che è incompatibile con lo stato di separazione, come per esempio il tornare a vivere sotto lo stesso tetto, il quale dovrà essere stabile e non temporaneo.
In alternativa, la separazione potrà essere espressa, ovvero avvenire con una dichiarazione scritta nella quale viene messo nero su bianco che si ha intenzione di riprendere la vita matrimoniale e tutti i doveri che ne derivano.
La riconciliazione effettiva e reale tra i coniugi rappresenta, in pratica, l’unico modo per opporsi al divorzio e porta al ripristino della comunione di vita tra i coniugi. In caso di fallimento della riconciliazione, i coniugi dovrebbero procedere con una nuova causa di separazione per poter divorziare poiché la sentenza precedente non avrebbe più validità.
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Opposizione al divorzio – Indice
Il divorzio comporta l’assegnazione di alcuni diritti, come per esempio l’assegno di mantenimento: ecco di cosa si tratta nello specifico.
La suddivisione delle spese legali viene generalmente stabilita dal giudice, a meno che non ci sia un accordo tra le parti.
Il divorzio deve essere sempre preceduto da un periodo di separazione: scopri come funziona tutta la procedura.
Se uno dei due coniugi vuole il divorzio ma l’altro si oppone, il matrimonio può comunque sciogliersi. Il diritto italiano non richiede il consenso di entrambi: basta che uno solo presenti ricorso al tribunale, a condizione che siano trascorsi i tempi minimi di separazione previsti dalla legge. L’altro coniuge può partecipare al giudizio, presentare le proprie difese, contestare le condizioni economiche proposte – ma non può impedire il divorzio in sé. Questo è il divorzio giudiziale, regolato dalla Legge 1° dicembre 1970, n. 898 (la cosiddetta legge sul divorzio), che tutela il diritto di ciascuno a uscire da un matrimonio ormai finito.
Dal momento in cui la sentenza di divorzio diventa definitiva – cioè passa in giudicato – sei libero di risposarsi. Non esiste un periodo di attesa ulteriore. L’unica eccezione riguardava storicamente la donna, per via della cosiddetta presunzione di paternità prevista dall’art. 232 del Codice civile: in passato si attendevano 300 giorni per evitare incertezze sulla paternità di eventuali figli. La riforma della filiazione ha tuttavia ridotto la rilevanza pratica di questo aspetto, e oggi i tribunali gestiscono queste situazioni caso per caso. Se hai fretta di risposarsi, la cosa più semplice è verificare con il tuo avvocato che la sentenza sia effettivamente passata in giudicato e richiedere il relativo certificato all’anagrafe.
No. Aver scelto la separazione consensuale non ti dà alcun diritto di veto sul divorzio futuro. Sono due procedimenti distinti: la separazione mette fine alla convivenza e agli obblighi di fedeltà, ma non scioglie il matrimonio. Il divorzio è il passo successivo, e può essere chiesto anche da uno solo dei coniugi, indipendentemente da come è avvenuta la separazione. L’unico requisito è che sia trascorso il periodo minimo previsto dalla legge – oggi sei mesi per la separazione consensuale e dodici mesi per quella giudiziale, termini introdotti dalla Legge 6 maggio 2015, n. 55 (il cosiddetto “divorzio breve”). Se questi tempi sono maturi, il tuo ex coniuge può procedere anche senza il tuo accordo.
Se il coniuge convenuto non compare in udienza, viene dichiarato contumace e il processo va avanti comunque. La sua assenza non blocca il procedimento: il giudice esamina il ricorso, sente la parte presente e, se ricorrono i presupposti di legge, pronuncia lo scioglimento del matrimonio. Ignorare un’udienza di divorzio è quindi una scelta rischiosa: si perde la possibilità di difendersi, di contestare le condizioni economiche proposte dall’altro coniuge, o di far valere le proprie ragioni sull’affidamento dei figli. Il Codice di procedura civile disciplina la contumacia agli artt. 290 e seguenti, garantendo comunque alcune tutele minime, ma non certo un risultato favorevole.
Sì, è pienamente possibile e anzi è la forma più comune di divorzio quando i rapporti tra i coniugi sono conflittuali. Si chiama divorzio su domanda unilaterale ed è espressamente previsto dall’art. 3 della Legge 898/1970. Uno dei due presenta ricorso al tribunale competente, l’altro viene citato in giudizio e ha il diritto di costituirsi e difendersi. Il giudice valuta se esistono i presupposti per lo scioglimento del matrimonio – tra cui il decorso del periodo minimo di separazione – e, in caso positivo, pronuncia la sentenza di divorzio anche contro la volontà dell’altro coniuge. Il matrimonio, in altre parole, non è una gabbia da cui si esce solo se entrambi lo vogliono.
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