Rito unico separazione e divorzio: quali sono le novità della Riforma Cartabia
A partire dal 28 febbraio entrano in vigore le nuove disposizioni in tema di separazione e divorzio, previste con la Riforma Cartabia. Vediamo cosa si intende per rito unico e quali novità saranno introdotte.
- Dal 28 febbraio entrerà in vigore la ben nota Riforma Cartabia del processo civile.
- Le nuove disposizioni hanno introdotto alcune significative novità, soprattutto per quel che riguarda la disciplina della separazione e del divorzio.
- L’intento principale perseguito con queste disposizioni è stato quello di semplificare la procedura preesistente.
Sono ormai anni che si susseguono interventi legislativi, oltre che giurisprudenziali, che hanno come scopo principale quello di realizzare un sistema snello e di immediata intelligibilità anche per il comune cittadino.
Negli anni passati si è tentato di contenere il ricorso al giudice per sciogliere gli effetti civili del matrimonio, cercando di favorire l’adozione dei rimedi stragiudiziali. Con la Riforma Cartabia, invece, si è inteso facilitare anche la procedura innanzi al Tribunale.
Il nuovo testo ha, infatti, previsto il c.d. Rito unico proprio per adempiere a questo obiettivo. La procedura ha reso possibile presentare congiuntamente le domande di separazione e divorzio, che saranno decise dal medesimo giudice.
Il rito unico comporta indubbi vantaggi, sia in merito alla durata della procedura, sia sull’impiego più efficiente delle risorse. Negli atti introduttivi, infatti, dovranno essere indicati tutti i mezzi di prova a cui si intende ricorrere e l’intero procedimento potrebbe perfino concludersi entro 90 giorni dal ricorso, con la definizione dell’intera causa.
- Rito unico: che cos’è?
- Rito unico: vantaggi e obiettivi
- Rito unico e dedizioni scritte senza avvocato
- Rito unico: il tribunale della famiglia
- Rito unico: le innovazioni processuali
- Che fine fa l’udienza presidenziale?
- Cos’è il piano genitoriale?
- Come si chiede la separazione al coniuge
- Come lasciare la casa coniugale
- Quando il divorzio è legittimo
- Se il coniuge non vuole concedere il divorzio
- Cos’è la separazione con negoziazione assistita
- Separazione: quanto costa
- Come funziona oggi la separazione senza avvocato?
Rito unico: che cos’è?
A partire dal 1° marzo entrerà in vigore la nuova disciplina, introdotta con il D.Lgs 10 ottobre 2022, n. 149 che dà attuazione alla legge delega 26 novembre 2021, n. 206.
La disposizione in esame introduce uno strumento di cui si discuterà molto nei prossimi mesi, ossia il c.d. Rito unico per la separazione e il divorzio. La riforma non sembra prevedere un mero ritocco alla disciplina del diritto di famiglia, ma realizza una svolta da molto tempo attesa.
Con tale istituto, il Legislatore ha cercato di concretizzare in uno strumento rapido e duttile i principi di semplicità e concentrazione. Le norme in esame, tuttavia, hanno l’obiettivo principale di garantire l’effettività della tutela giurisdizionale, riducendo i tempi del processo.
Predetti principi hanno avuto attuazione mediante un nuovo rito, moderno e rapido, con il quale si vuole bilanciare la tutela del nucleo familiare e le esigenze di celerità.
Il Rito unico si connota per una specifica peculiarità. Esso consente di presentare congiuntamente le domande di separazione, divorzio e affidamento dei minori. Il giudizio sarà quindi posto in essere innanzi ad un unico giudice. In tal modo si evita che le risorse processuali acquisite durante la fase di separazione, vadano sprecate in sede di scioglimento degli effetti civili.
Ciò ha comportato l’introduzione di una serie di disposizioni volte a tagliare i tempi del procedimento stesso. Proprio a tal fine si impone alle parti di dedurre ogni motivo di contrasto già nella fase antecedente alla prima udienza.
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Rito unico: vantaggi e obiettivi
Tramite suddetta procedura si potrà, quindi, ridurre la durata del procedimento per portare a conclusione il rapporto coniugale. Si stima, infatti, che i tempi del solo giudizio di primo grado, ad oggi, sono di circa tre anni e mezzo. Con il rito unico dovrebbero essere sensibilmente ridotti.
Nei fatti, questa nuova prospettiva della separazione e del divorzio potrebbe avere come riflesso un sensibile calo dei ricorsi ai sistemi alternativi stragiudiziali, che negli ultimi anni sono stati ampiamente utilizzati.
Altro obiettivo che si è posto il legislatore, in sede di adozione della fattispecie in questione, è stato anche quello di garantire la tutela del minore. Si è cercato di contenere alcune forme di abuso perpetrate ai danni dei figli minorenni. In particolare, ci riferiamo alla prassi comune di alcuni genitori di ostacolare il rapporto tra il figlio e l’altro genitore, in genere non convivente.
A tal scopo, sono state previste sia misure di protezione, sia il c.d. piano genitoriale, di cui si illustreranno le caratteristiche di seguito.
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Rito unico e dedizioni scritte senza avvocato
Una delle novità più interessanti del Rito unico in tema di separazione e divorzio, sono le c.d. dedizioni scritte. Di cosa si tratta?Ancora una volta, l’obiettivo resta quello di ridurre i tempi del procedimento. È stato così previsto che le parti debbano procedere alla proprie dedizioni scritte in maniera autonoma.
I coniugi, allora, provvederanno senza necessaria assistenza dell’avvocato, alla stesura dei propri scritti difensivi, che dovranno essere presentati entro la prima udienza. Dunque, come appare evidente, il legislatore ha inteso intervenire sull’esercizio del diritto di difesa dei coniugi. In linea di principio anche questa appare una semplificazione.
Tuttavia, ha suscitato non poche comprensibili obiezioni, soprattutto da parte della dottrina che ha evidenziato come le parti potrebbero non avere le competenze necessarie per riuscire a esercitare in modo efficiente il predetto diritto.
Si richiede, infatti, che tali dedizioni siano il più complete possibili, allo scopo di raggiungere il risultato finale con maggiore rapidità ed efficacia. Ne consegue che tale obiettivo potrebbe non essere di facile realizzazione in un contesto in cui le dedizioni sono rimesse esclusivamente alla parte, priva delle necessarie conoscenze ed esperienza.
Se consideriamo poi che la disciplina delle dedizioni è sottoposta al regime di decadenza, appaiono palesi le possibili ripercussioni negative della scelta operata.
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Rito unico: il tribunale della famiglia
La riforma del codice del processo civile ha poi introdotto un’ulteriore interessante novità, sempre per quanto riguarda la tutela della famiglia e dei diritti della persona.
Il legislatore, sempre nell’ottica di razionalizzare il sistema nazionale dell’amministrazione della giustizia, ha modificato il funzionamento del tribunale minorile, che si trasformerà sezione distrettuale di un nuovo ente: il tribunale unico per la famiglia e le persone, che però sarà operativa solo a partire dal 2025.
A questo sarà attribuita la competenza in tema di risoluzione dei conflitti concernenti i diritti della persona, della famiglia e, ovviamente, le vicende relative ai minori. Tale Tribunale sarà composto da sedi distrettuali, presso le Corti di Appello, e sedi circondariali presso i Tribunali ordinari.
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Competenza sedi circondariali
In particolare, al giudice delle sedi circondariali saranno devoluti i contenziosi aventi ad oggetto lo stato e la capacità delle persone in tema di separazione e divorzio, oltre che sul riconoscimento o il disconoscimento del rapporto di filiazione. Tali sono le competenze che erano prima attribuite al giudice per i minori.
Inoltre, sono state anche attribuite alcune nuove controversie non riconosciute in precedenza all’autorità in questione, quali:
- decadenza responsabilità genitoriale;
- azione degli ascendenti per mantenere i rapporti con i nipoti minorenni;
- affido temporaneo del minore;
- autorizzazione al matrimonio del minore;
- riconoscimento figli nati da relazioni parentali;
- amministrazione del patrimonio del minore e continuazione dell’esercizio di impresa.
Tramite il Tribunale della famiglia è stata poi superata un’anomalia che a lungo ha caratterizzato il sistema dell’amministrazione dei diritto della persona e della famiglia. Infatti, in base ad un’interpretazione dell’art. 38 delle disposizioni attuative, si era prodotto uno sdoppiamento dei giudizi. Ciò si verificava ove nell’ambito dello stesso giudizio di separazione e divorzio sorgesse l’esigenza di decidere su alcune limitazioni della potestà genitoriale.
In tale ipotesi, solo il giudizio sulla decadenza dalla responsabilità era conferito al tribunale specializzato. Tutte le altre questioni in materia di genitorialità rientravano, invece, nell’area della competenza del giudice ordinario.
Competenze sezioni circondariali
Per quanto riguarda le competenze delle sedi distrettuali, queste si occuperanno delle controversie relative a:
- procedimenti penali;
- sorveglianza;
- cittadinanza;
- adozioni;
- protezione internazionale;
- immigrazione;
- appello per le decisioni assunte dal giudice circondariale.
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Rito unico: le innovazioni processuali
I principali interventi relativi al rito unico riguardano le norme processualistiche. Il nostro ordinamento conosce diverse procedure per la risoluzione della crisi matrimoniali, che possono essere consensualistiche oppure no.
È in pratica possibile distinguere tra:
- procedimenti senza intervento del giudice;
- la modalità negoziata assistita da avvocato;
- la modalità non assistita e svolta dinanzi all’ufficiale di stato civile.
La riforma interviene poi su alcuni procedimenti specifici, lasciando, in gran parte, inalterato il procedimento innanzi all’ufficiale civile. Sono oggetto di modifica:
- il contenzioso in sede giudiziaria;
- la procedura stragiudiziale negoziata;
- la procedura innanzi al giudice mediante accordo tra le parti.
Il procedimento con rito unico sarà introdotto mediante ricorso. Una delle caratteristiche principali del procedimento riguarda il regime delle decadenze concernenti gli atti introduttivi.
Nell’ambito dei diritti disponibili, si prevede che questi dovranno contenere, appunto a pena di decadenza:
- l’allegazione dei fatti costitutivi;
- la formulazione delle domande riconvenzionali;
- le eccezioni di parte;
- il materiale probatorio che si intende introdurre a sostegno della propria pretesa.
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Rito unico: nuovi criteri di competenza
La riforma sul rito unico apporta alcuni cambiamenti anche in tema di competenza, proprio come conseguenza dell’istituzione del Tribunale della famiglia.
In primo luogo, è stato previsto che, sui giudizi di separazione e divorzio, decida il giudice in sede monocratica, superando invece la disposizione che prevedeva la collegialità.
Sono previste nuove disposizioni anche in merito alla competenza per territorio, sostitutive del criterio della competenza prevalente:
- se ci sono figli minori, l’autorità competente è quella del luogo in cui il minore ha la residenza;
- se il minore viene trasferito senza autorizzazione e non è trascorso un anno, il giudice competente è il tribunale del luogo dell’ultima residenza, prima del trasferimento non autorizzato;
- se non ci sono figli minori, il giudice competente è quello del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o, se questo sia irreperibile o abbia residenza all’estero, è competente il tribunale del luogo in cui ha residenza l’attore;
- se l’attore risiede all’estero, sarà competente qualsiasi tribunale della Repubblica.
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Che fine fa l’udienza presidenziale?
Una delle differenze più rilevanti del Rito unico rispetto al precedente regime è il superamento della struttura bifasica. Infatti, nei giudizi sulla separazione e il divorzio, in vigenza delle precedenti disposizioni, era prevista una separazione dello stesso in due fasi:
- l’una dinanzi al Presidente del tribunale;
- l’altra davanti al giudice istruttore.
La prima udienza era prevista per esperire il tentativo di conciliazione. Nei giudizi futuri, invece, il Presidente provvede a fissare l’udienza di comparizione davanti al giudice istruttore. L’ufficio di Presidenza provvederà però ai vari adempimenti necessari. In questa nuova impostazione, quindi, il giudice acquista ampi poteri di cui non disponeva in precedenza.
È però fatta salva la disposizione che prevede l’onere di comparizione personale delle parti, salvo vi siano comprovati motivi che giustifichino l’inadempimento.
Ricordiamo, a tal proposito, che il processo civile è retto dal principio dispositivo; ciò significa che, se il ricorrente non si presenta, il giudizio è estinto, salvo che il convenuto chieda la prosecuzione in assenza. Se entrambe le parti non compaiono, trova applicazione l’art. 116 c.p.c.
Nella prima udienza del Rito unico saranno poi posti in essere gli adempimenti che erano previsti in sede di udienza presidenziale. Quindi, è in tal sede che sarà esperito il tentativo di conciliazione e si provvederà anche all’assunzione dei provvedimenti temporanei e urgenti nell’interesse della prole e del coniuge. Il Presidente del Tribunale sarà solo chiamato ad adottare i provvedimenti indifferibili resi in assenza del contraddittorio tra le parti.
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Cos’è il piano genitoriale?
A proposito del Rito unico, possiamo citare anche l’introduzione del piano genitoriale, che deve essere adottato solo ove vi siano figli minorenni. In questo caso, i genitori saranno tenuti a depositare anche il piano in esame, il quale deve contenere una serie di informazioni sulle abitudini del figlio, quali:
- la attività quotidiane;
- le frequentazioni con parenti e amici;
- le vacanze godute.
Tale piano serve soprattutto per verificare quali siano i rapporti familiari e le condizioni economiche. Potrebbero, grazie ad esso, emergere anche delle conflittualità nell’assetto familiare.
Queste possono risultare in ogni contesto, ma laddove il giudice le accerti, può procedere alla nomina di un coordinatore genitoriale. Il coordinatore è un esperto che si affianca alla coppia al fine di implementare le capacità comunicative e superare i conflitti in atto. Egli, quindi, lavora a stretto contatto con la coppia, ma anche con gli avvocati.
Grazie a tale figura, infatti, si cercherà di raggiungere un accordo su temi importanti, come l’affidamento e la frequentazione con il genitore non convivente. L’incarico può essere conferito sia dal Giudice sia dalle parti stesse, nell’interesse del minore.
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Come si chiede la separazione al coniuge
Nel momento in cui si sceglie di comunicare al proprio coniuge la ragione per la quale si vorrebbe procedere con una separazione, bisogna prestare particolare attenzione alla motivazione esplicitata.
Nello specifico, ci sono alcune casistiche abbastanza comuni che in genere tendono a verificarsi. Si tratta di:
- quando si dice all’altro coniuge che non si è più innamorati o che non si prova più attrazione fisica: in questa situazione, generalmente, non si verificano inconvenienti di alcun genere, quantomeno non dal punto di vista legale;
- quando si dice al proprio coniuge che ci si è innamorati di un altro: in questo caso si rischia di ricevere, in caso di divorzio, un addebito per infedeltà matrimoniale;
- ancora diverso è il caso nel quale i rapporti tra i due coniugi si siano consumati nel tempo e non si riesca più a dialogare come di consueto. In questa evenienza, bisogna evitare in tutti i modi di insultare l’altro o, peggio ancora, di porsi in modo violento nei suoi confronti in quanto si rischierebbe di essere accusati di maltrattamenti in famiglia. In una situazione come quella appena descritta, dal punto di vista penale, si perderebbe il diritto a ricevere l’assegno di mantenimento.
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Come lasciare la casa coniugale
Da un punto di vista legale, la separazione comporta il fatto che si debba lasciare la casa coniugale con il consenso dell’altro coniuge, oppure prima che la separazione sia stata dichiarata dal Tribunale.
Chi decide di abbandonare il tetto coniugale in gran segreto, senza comunicare la decisione all’altro al fine di trovare un accordo, commette una violazione di quello che è uno dei doveri principali del matrimonio, ovvero la convivenza.
Le conseguenze di un simile comportamento potrebbero essere:
- rischiare di ricevere una pronuncia di separazione con addebito;
- perdere l’eventuale diritto agli alimenti;
- non avere diritto all’eredità dell’ex coniuge nell’ipotesi in cui dovesse morire prima del divorzio.
La separazione e l’intenzione di procedere con un divorzio viene formalizzata a voce: per rendere la decisione perentoria si potrebbe scegliere di registrare la conversazione. Inviare una lettera di separazione al proprio coniuge, considerato che è la persona con la quale si vive sotto lo stesso tetto, non sarebbe il comportamento più adeguato in relazione alla delicatezza del momento.
Quando il divorzio è legittimo
Uno dei motivi consentiti dalla legge per i quali è possibile procedere con il divorzio è quello in cui i due coniugi non si amino più. Chi dichiara al proprio coniuge di non essere più innamorato non si sta dunque comportando in modo illegittimo: al contrario, sta esplicitando una delle condizioni previste dalla legge affinché il divorzio possa concretizzarsi.
Ad ogni modo, la legge sul divorzio afferma che i due coniugi hanno il diritto di separarsi quando la convivenza diventa “intollerabile”, a prescindere da quali siano le motivazioni. Neanche il giudice indagherà sulle ragioni che sono all’origine della volontà di sciogliere in vincolo matrimoniale.
Di contro, sarà necessario giustificare la propria richiesta di separazione nel caso in cui si volesse addebitarla all’ex e procedere con quella che prende il nome di separazione con addebito. Questa procedura è possibile nei casi in cui si violino i doveri fondamentali del matrimonio, come per esempio:
- la convivenza;
- la fedeltà;
- l’assistenza morale e materiale.
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Se il coniuge non vuole concedere il divorzio
Nelle situazioni di maggiore conflittualità, potrebbe accadere che uno dei due coniugi non sia d’accordo con le condizioni proposte dall’altro: in questo caso renderebbe impossibile procedere con la separazione consensuale, la quale rappresenta la procedura più rapida e con il costo più basso.
Nel caso della separazione consensuale, si deve essere di comune accordo sotto ogni aspetto, sia quelli di tipo personale, sia quelli di tipo patrimoniale. In mancanza di un accordo tra i due coniugi, si procede con la separazione giudiziale.
In questa fase:
- qualora si avesse il consenso dell’altro coniuge, che sarebbe meglio possedere per iscritto, si potrebbe lasciare fin da subito il tetto coniugale;
- in caso contrario, si dovrebbe attendere l’ufficializzazione della separazione in tribunale, che consiste dell’emanazione del provvedimento.
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Cos’è la separazione con negoziazione assistita
I coniugi che hanno scelto di separarsi hanno la possibilità di farlo tramite negoziazione assistita, ovvero con il supporto di uno o più avvocati (uno per ciascun coniuge). Questa procedura può essere adottata anche in presenza di figli minori, oppure di figli portatori di handicap grave a prescindere dall’età, di figli maggiorenni che non siano autosufficienti, ma anche nei casi di trasferimenti immobiliari, assegni o case coniugali.
La separazione con negoziazione assistita non necessita il ricorso in Tribunale, ma può svolgersi direttamente nello studio dell’avvocato:
- sarà il Procuratore della Repubblica a trasmettere gli atti al Tribunale nell’ipotesi in cui vi fossero contenute delle clausole che ledono i diritti o gli interessi dei figli, o eventuali altre anomalie;
- i coniugi saranno dunque chiamati in Tribunale affinché le clausole non legittime presenti nell’accordo di separazione raggiunto siano riviste alla luce delle osservazioni messe in luce dal Procuratore della Repubblica.
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Separazione: quanto costa
Una delle domande più frequenti quando si parla di separazione (e di divorzio) è legata ai costi della procedura: questi dipendono dalla modalità messa in pratica per procedere con la separazione.
Nello specifico, si tratta di:
- un costo che si aggira tra i 1.000 e i 1.500 euro nel caso di separazione con negoziazione assistita, che serviranno a coprire la parcella dell’avvocato. Nel caso in cui i due coniugi utilizzino lo stesso avvocato, allora le spese potranno essere divise;
- la separazione giudiziale può essere molto più lunga e costosa, in quanto tra i coniugi non c’è ancora un accordo in essere e, di conseguenza, può raggiungere anche i 4.000 euro;
- di positivo c’è chem qualora il coniuge che ha richiesto la separazione guadagnasse meno di 1.000 euro, avrebbe la possibilità di non pagare i costi della separazione, in quanto avrebbe accesso al gratuito patrocinio.
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Come funziona oggi la separazione senza avvocato?
Nei paragrafi precedenti abbiamo citato la c.d. separazione senza avvocato, che è una forma di separazione consensuale. Ciò significa che si può ricorrere a tale strumento solo ove vi sia accordo tra le parti. Laddove non si raggiunga, è necessario ricorrere alla separazione giudiziale.
Le modalità per procedere alla separazione senza avvocato sono due. La prima presuppone che i coniugi presentino un ricorso congiunto presso il Tribunale competente.
Tale ricorso dovrà contenere una serie di elementi, ovvero:
- estratto per sunto dell’atto di matrimonio, rilasciato dal Comune in cui è stato celebrato;
- stato di famiglia;
- certificato di residenza di entrambi i coniugi;
- nota di iscrizione a ruolo per le cause ordinarie.
Tramite il ricorso le parti potranno procedere anche a presentare alcune richieste, come quelle relative a:
- affidamento dei figli e relativo regime;
- assegno di mantenimento;
- assegnazione casa coniugale.
La seconda procedura si realizza innanzi all’Ufficiale di stato civile. In questo caso, si consente alle parti di presentarsi al soggetto in questione, previo accordo tra di esse. L’ufficiale del luogo di residenza dei coniugi riceve l’atto di dichiarazione di entrambe le parti. Dopodiché procede alla redazione del documento che recepisce l’accordo, che sarà poi sottoposto ad omologa giudiziaria.
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Cosa cambia tra separazione con e senza avvocato?
La separazione consensuale può anche essere realizzata con l’assistenza di un unico avvocato. Questa può anche essere condotta nelle forme previste dal paragrafo precedente, in cui la presenza dell’avvocato è facoltativa. Sarà invece necessaria laddove si proceda a separazione mediante negoziazione assistita.
In questa ipotesi, la presenza degli avvocati è obbligatoria, quindi ciascun coniuge dovrà essere rappresentato. In tal sede, i rappresentanti provvederanno a coadiuvare gli assistiti nella redazione di un accordo. Quest’ultimo, sottoscritto da entrambi i coniugi, sarà poi trasmesso al PM e all’Ufficiale di stato civile.
Con la procedura negoziata si potrà ottenere lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio in breve tempo, poco più di tre o quattro mesi.
Rito unico – Domande frequenti
Il rito unico è stato introdotto con la riforma Cartabia del processo civile. Entrerà parzialmente in vigore a partire dal 28 febbraio. Tuttavia, alcune disposizioni saranno attuate progressivamente, fino a giugno.
Il rito unico permette di presentare congiuntamente le domande di separazione e divorzio, oltre che quelle relative all’affidamento dei minori.
La separazione consensuale può essere posta in essere mediante richiesta presentata al giudice, innanzi all’Ufficiale di stato civile, o con negoziazione assistita.
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