Si può divorziare senza il consenso del coniuge?
Cosa posso fare se il mio partner non vuole divorziare? Si può richiedere al giudice un divorzio unilaterale? Ecco come funziona la normativa sul tema.
- Nessun coniuge può impedire legalmente la separazione o il divorzio dell’altro.
- La legge italiana garantisce a chiunque il diritto di sciogliere i vincoli matrimoniali, anche in presenza di un partner che si oppone.
- Il procedimento giudiziale è lo strumento previsto proprio per questi casi: più lungo e complesso rispetto alle procedure consensuali, ma in grado di arrivare comunque a una pronuncia definitiva.
Uno dei dubbi più comuni tra chi si trova in una crisi matrimoniale è questo: se il mio coniuge non vuole divorziare, sono bloccato? La risposta è no. La legge italiana consente di ottenere la separazione e il divorzio anche senza il consenso dell’altro coniuge, attraverso specifici procedimenti giudiziali.
Se ti trovi in questa situazione, ti suggeriamo di leggere questa guida e di rivolgerti poi a un avvocato specializzato in diritto di famiglia, che potrà valutare i tempi, i costi e le strategie più adatte al tuo caso.
Separazione e divorzio senza consenso: cosa dice la legge
Quando i coniugi non raggiungono un accordo, il legislatore ha previsto una strada: la separazione giudiziale, che precede il successivo il divorzio giudiziale.
La separazione giudiziale trova la sua base normativa nell’articolo 151 del Codice civile, che afferma che la separazione può essere chiesta quando si verificano fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da arrecare grave pregiudizio all’educazione dei figli, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi. La procedura è poi disciplinata dagli articoli 706 e seguenti del Codice di procedura civile.
Per il divorzio, la fonte principale è la legge n. 898/1970 (la cosiddetta legge sul divorzio). L’articolo 3 di questa legge elenca i presupposti per chiedere il divorzio giudiziale, ovvero quello promosso da uno solo dei coniugi senza il consenso dell’altro.
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Ci sono motivi legali per cui non concedere il divorzio?
Questa è una domanda che molte persone si pongono. La risposta è: no, il coniuge non può impedire il divorzio. Se esistono i presupposti previsti dalla legge – a partire dalla separazione già avvenuta – il giudice può pronunciare il divorzio anche contro la volontà dell’altro.
Il coniuge dissenziente può costituirsi in giudizio e difendersi, può contestare le richieste economiche o quelle relative ai figli, ma non può semplicemente “bloccare” il divorzio. Questo vale anche se, in passato, era stato avviato un divorzio breve tramite deposito di ricorso: il mancato consenso non ferma la procedura, anche se la allunga, rendendo necessario il ricorso alla via giudiziale.
Cosa succede se uno dei due coniugi non vuole firmare il divorzio
Il divorzio giudiziale deve essere sempre preceduto dall’analoga tipologia di separazione. Per la separazione, l’articolo 706 del c.p.c. stabilisce che la domanda si propone con ricorso al tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio. Il ricorso deve contenere l’esposizione dei fatti su cui si basa la richiesta.
Per il divorzio giudiziale, l’articolo 4 della legge sul divorzio prevede una procedura sostanzialmente simile. Il tribunale competente è, in via principale, quello dell’ultima residenza comune dei coniugi. Se il convenuto risiede all’estero, si fa riferimento al tribunale del luogo di residenza del ricorrente. Se entrambi vivono all’estero, ci si può rivolgere a qualsiasi tribunale della Repubblica.
In entrambi i casi, il presidente del tribunale:
- fissa l’udienza di comparizione dei coniugi entro 90 giorni dal deposito del ricorso;
- stabilisce i termini per la notifica al coniuge convenuto e per la presentazione delle sue difese.
Cosa succede se il coniuge non si presenta in udienza
Se la moglie o il marito non vuole divorziare e decide di non comparire all’udienza, il giudice non si ferma. L’articolo 707, terzo comma, del c.p.c. prevede che il presidente possa fissare una nuova udienza e ordinare che la notificazione del ricorso sia rinnovata.
Dopodiché, si prospettano due situazioni:
- il coniuge compare alla nuova udienza, ma il tentativo di conciliazione fallisce;
- il coniuge continua a non presentarsi nonostante il rinnovo della notifica.
In entrambi i casi il giudice emette un’ordinanza con cui dispone i provvedimenti temporanei e urgenti per i figli e i coniugi, nomina un giudice istruttore e fissa una nuova udienza. Il giudizio prosegue comunque, e si conclude con una pronuncia di separazione o divorzio. La irreperibilità del coniuge, quindi, non blocca nulla.
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Quanto dura il procedimento di divorzio e quali sono gli effetti
Se i coniugi non trovano un accordo durante il procedimento, i tempi si allungano. La durata dipende dal livello di conflittualità tra le parti e dai tempi tecnici dei tribunali: si può andare da uno a tre anni, e in alcuni casi anche oltre.
Va però detto che nulla impedisce che, anche dopo aver avviato un giudizio, le parti trovino un accordo e trasformino la procedura in una separazione o divorzio consensuale (molto più veloce ed economico).
Per quanto riguarda gli effetti della separazione giudiziale:
- cessano le obbligazioni derivanti dalla convivenza coniugale;
- si scioglie la comunione legale dei beni (se era stata scelta in sede di matrimonio);
- vengono adottati provvedimenti su figli e casa familiare;
- può essere addebitata la separazione al coniuge che ne ha causato la rottura.
Con il divorzio giudiziale, invece, cessano definitivamente gli effetti civili del matrimonio, può essere disposto un assegno divorzile a favore del coniuge economicamente più debole, rimane il diritto all’assistenza sanitaria prestata dall’ente mutualistico del coniuge divorziato.
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