Azione inibitoria collettiva: cos’è, come funziona e a cosa serve
L'azione inibitoria collettiva permette di chiedere al giudice di fermare la condotta di un'impresa che danneggia molte persone insieme. Ecco cos'è, chi può proporla, come funziona il procedimento e cosa può ordinare il tribunale.
- L’azione inibitoria collettiva è prevista dall’art. 840-sexiesdecies del Codice di procedura civile e serve a ottenere l’ordine di cessazione o il divieto di ripetere una condotta dannosa per una pluralità di persone.
- Può agire chiunque abbia interesse, oltre alle associazioni senza scopo di lucro iscritte nell’elenco del Ministero della Giustizia, contro imprese ed enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità.
- La domanda va proposta alla sezione specializzata in materia di impresa del tribunale e non porta a un risarcimento, che resta affidato all’azione di classe o all’azione individuale.
L’azione inibitoria collettiva è lo strumento con cui si chiede al tribunale di bloccare un comportamento illecito che colpisce un numero ampio di persone: una clausola abusiva inserita nei contratti standard di un operatore telefonico, una pubblicità scorretta, un servizio pubblico gestito in modo lesivo per gli utenti.
La disciplina si trova nell’art. 840-sexiesdecies c.p.c., introdotto dalla legge 12 aprile 2019, n. 31, la stessa che ha riformato la class action. Con questo articolo, la tutela inibitoria esce dal solo perimetro dei consumatori e diventa uno strumento di portata generale. Vediamo più da vicino come funziona.
Che cos’è l’azione inibitoria collettiva?
L’azione inibitoria collettiva è un’azione giudiziaria che guarda al futuro. Il suo scopo non è riparare un danno già subito, ma impedire che una condotta continui o che si ripeta.
Ai sensi dell’art. 840-sexiesdecies, primo comma, c.p.c., chi ha interesse può agire contro atti e comportamenti compiuti in pregiudizio di una pluralità di individui o enti, per ottenere l’ordine di cessazione o il divieto di reiterazione della condotta.
La legge parla di condotta omissiva o commissiva: questo significa che il giudice può intervenire sia su un’azione (per esempio, l’applicazione di una clausola illegittima), sia su un’omissione (come la mancata adozione di una misura dovuta).
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A cosa serve
L’azione inibitoria collettiva serve a interrompere un illecito di massa prima che produca altri danni. È una forma di tutela preventiva, utile quando il comportamento dell’impresa riguarda tante persone e si ripete nel tempo.
Chi la propone non ottiene una somma di denaro a titolo di risarcimento: il risultato è un provvedimento del giudice che obbliga l’impresa a smettere o le vieta di ripetere la condotta.
Per recuperare il danno subito restano disponibili altri strumenti. Il principale è l’azione di classe (class action) dell’art. 840-bis c.p.c., che tutela i diritti individuali omogenei e può portare alla condanna al risarcimento o alle restituzioni. Ciascun danneggiato conserva anche la possibilità di agire in via individuale.
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Che differenza c’è tra azione inibitoria collettiva e azione di classe?
Le due azioni nascono dalla stessa riforma e si trovano nello stesso titolo del codice, il Titolo VIII-bis del Libro IV c.p.c., dedicato ai procedimenti collettivi. Hanno però finalità diverse.
L’azione di classe tutela i diritti individuali omogenei di più persone e mira all’accertamento della responsabilità e alla condanna al risarcimento o alle restituzioni. L’azione inibitoria collettiva mira invece a fermare la condotta, senza liquidare somme ai danneggiati.
Le due domande possono riguardare lo stesso comportamento dell’impresa. Se vengono proposte insieme, l’art. 840-sexiesdecies, nono comma, c.p.c. impone al giudice di disporre la separazione delle cause, perché seguono riti diversi.
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L’azione inibitoria nel Codice del consumo
L’ultimo comma dell’art. 840-sexiesdecies c.p.c. fa salve le disposizioni delle leggi speciali. La più rilevante è il Codice del consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206), che dal 25 giugno 2023 prevede le azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori.
Questa disciplina è stata introdotta dal D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 28, che attua la direttiva (UE) 2020/1828. Le azioni rappresentative riguardano le violazioni, da parte dei professionisti, delle norme elencate nell’allegato II-septies del Codice del consumo.
Possono proporle gli enti legittimati dall’art. 140-quater del Codice del consumo, tra cui:
- le associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell’elenco dell’art. 137 del Codice del consumo;
- gli organismi pubblici indipendenti nazionali che ne fanno richiesta;
- gli enti designati in altri Stati membri e iscritti nell’elenco della Commissione europea.
L’art. 140-octies del Codice del consumo regola i provvedimenti inibitori. L’ente legittimato non deve provare la colpa o il dolo del professionista, né le perdite subite dai singoli consumatori. In caso di giusti motivi di urgenza, può chiedere in corso di causa un provvedimento provvisorio per far cessare la condotta. Si applicano poi le regole dell’art. 840-sexiesdecies c.p.c. sulle misure per eliminare gli effetti delle violazioni e sulla diffusione del provvedimento.
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Chi può proporre l’azione inibitoria collettiva
La legge prevede due categorie di soggetti legittimati ad agire.Il primo periodo dell’art. 840-sexiesdecies c.p.c. riconosce l’azione a chiunque abbia interesse alla pronuncia inibitoria. La formula è volutamente ampia e non limita l’iniziativa ai soli consumatori.
Possono agire anche le organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro che hanno tra gli obiettivi statutari la tutela degli interessi lesi dalla condotta. Per farlo devono essere iscritte nell’elenco pubblico previsto dall’art. 840-bis, secondo comma, c.p.c.
L’elenco è tenuto presso il Ministero della Giustizia ed è disciplinato dal decreto ministeriale 17 febbraio 2022, n. 27. Il regolamento fissa i requisiti per l’iscrizione, i criteri di sospensione e cancellazione e il contributo dovuto; tra i requisiti c’è la costituzione da almeno due anni prima della domanda di iscrizione.
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Contro chi si può agire
L’art. 840-sexiesdecies, secondo comma, c.p.c. individua con precisione i destinatari dell’azione. L’azione inibitoria collettiva si può proporre contro:
- imprese;
- enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità.
In entrambi i casi, la condotta deve riguardare atti e comportamenti compiuti nello svolgimento della loro attività. La norma non menziona, invece, la pubblica amministrazione in quanto tale.

Come funziona il procedimento
La domanda si propone con le forme del procedimento camerale degli artt. 737 e seguenti c.p.c., in quanto compatibili. La competenza spetta esclusivamente alla sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del luogo in cui ha sede la parte resistente, cioè l’impresa o l’ente contro cui si agisce.
Il ricorso va notificato al pubblico ministero. Si applica poi, in quanto compatibile, l’art. 840-quinquies c.p.c., la norma che regola lo svolgimento dell’azione di classe, anche per quanto riguarda l’ammissione e l’esibizione delle prove.
Un illecito di massa è spesso difficile da dimostrare caso per caso. Per questo l’art. 840-sexiesdecies, quinto comma, c.p.c. consente al tribunale di avvalersi di dati statistici e di presunzioni semplici.
In concreto, il giudice può ricostruire la condotta e i suoi effetti anche senza esaminare la posizione di ogni singola persona coinvolta.
Cosa può ordinare il giudice
Il provvedimento principale è l’ordine di cessazione della condotta o il divieto di ripeterla. La legge però affianca a questo ordine altri strumenti, per rendere la tutela effettiva.
In particolare:
- su istanza di parte, il tribunale può adottare le misure di coercizione indiretta dell’art. 614-bis c.p.c., anche fuori dei casi previsti da quella norma, cioè fissare una somma di denaro dovuta per ogni violazione o ritardo nell’esecuzione;
- su richiesta del pubblico ministero o delle parti, può ordinare all’impresa di adottare misure idonee a eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni accertate;
- su istanza di parte, deve condannare la parte soccombente a dare diffusione del provvedimento, con i mezzi di comunicazione più appropriati e nei modi e tempi indicati dal giudice.
La pubblicazione del provvedimento ha un peso pratico notevole: permette, infatti, a clienti e utenti di sapere che una condotta è stata giudicata illecita e di valutare eventuali iniziative per il danno subito.
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Proporre un’azione inibitoria collettiva richiede scelte tecniche precise: verificare chi è legittimato ad agire, individuare il tribunale competente, raccogliere prove e dati sulla condotta, valutare il rapporto con un’eventuale azione di classe o con le azioni rappresentative del Codice del consumo. Se ritieni che un’impresa o un gestore di servizi pubblici stia danneggiando te e molte altre persone, cerca un avvocato esperto diritto dei consumatori. Potrà valutare il tuo caso e indicarti lo strumento più adatto per fermare la condotta e tutelare i tuoi diritti.
Azione inibitoria collettiva – Domande frequenti
Sì. L’art. 840-sexiesdecies c.p.c. riconosce l’azione a chiunque abbia interesse, mentre le associazioni devono essere iscritte nell’elenco del Ministero della Giustizia.
No. Serve a far cessare o vietare una condotta; per il risarcimento si usano l’azione di classe o l’azione individuale.
Contro imprese ed enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, per atti e comportamenti compiuti nello svolgimento della loro attività.
La sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del luogo in cui ha sede l’impresa o l’ente contro cui si agisce.
Su istanza di parte, il tribunale può fissare una somma di denaro per ogni violazione o ritardo, secondo l’art. 614-bis c.p.c.
Riferimenti normativi
- art. 840-sexiesdecies c.p.c.;
- art. 840-bis c.p.c.;
- art. 840-quinquies c.p.c.;
- art. 614-bis c.p.c.;
- artt. 737 e ss. c.p.c.;
- artt. 5 e 7 L. 12 aprile 2019, n. 31;
- D.M. 17 febbraio 2022, n. 27;
- artt. 137, 140-ter, 140-quater, 140-septies e 140-octies D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206;
- D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 28;
- direttiva (UE) 2020/1828.
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