Falso nummario: cos’è e cosa rischia chi produce soldi falsi
Il falso nummario punisce chi falsifica, compra o spende monete e banconote false. Ecco le pene del Codice penale, chi ne risponde e quando la buona fede esclude il reato.
- Il falso nummario comprende i reati degli artt. 453 e seguenti del Codice penale, che puniscono la falsificazione e la circolazione di monete, banconote e valori di bollo.
- Le pene vanno dalla reclusione da tre a dodici anni per chi falsifica, fino alla multa massima di 1.032 euro per chi spende banconote false ricevute in buona fede.
- Chi spende una banconota falsa senza sapere che lo è non commette reato, mentre chi scopre il falso e la rimette in circolazione risponde dell’art. 457 c.p.
Il falso nummario è l’insieme dei reati che il Codice penale dedica alla falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo, agli artt. 453-466-bis. Un esempio comune è quello del falsario che stampa banconote con attrezzature professionali, ma anche chi le acquista o le spende. E interessa da vicino anche il cittadino comune: una banconota da 20 euro falsa ricevuta come resto, se rimessa in circolazione dopo averla scoperta, può aprire un procedimento penale. La differenza tra chi è punito e chi non lo è dipende quasi sempre da un elemento preciso, cioè il momento in cui ci si accorge del falso. Vediamo di capirne di più.
Cos’è il falso nummario
Con l’espressione falso nummario (dal latino nummus, moneta) si indicano i delitti del Libro II, Titolo VII, Capo I del Codice penale. Si tratta di reati contro la fede pubblica: la legge protegge la fiducia collettiva nell’autenticità del denaro che circola ogni giorno.
Per questo sono considerati reati di pericolo: il reato esiste anche se nessuno subisce un danno economico concreto, perché basta mettere a rischio la regolarità della circolazione monetaria.
Il concetto di “moneta” è più ampio di quanto sembra: l’art. 458 c.p. equipara alle monete le carte di pubblico credito, cioè anche le banconote aventi corso legale. Le norme valgono per le monete nazionali e straniere, purché abbiano corso legale nello Stato o all’estero – restano fuori, per esempio, le monete da collezione prive di corso legale.
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Quanto è diffuso il fenomeno
Secondo la Banca d’Italia, nel 2025 le banconote in euro false ritirate dalla circolazione nel mondo sono state 444.000, il 20% in meno rispetto al 2024. Si tratta di uno dei dati più bassi dall’introduzione della moneta unica.
In Italia le banconote ritirate e riconosciute false sono state circa 99.000, con un calo del 18% sull’anno precedente. Nel 2024 erano state 121.111. I tagli più colpiti restano quelli da 20 e 50 euro, che a livello globale rappresentano l’80% delle contraffazioni.
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Quali sono i reati di contraffazione nel Codice penale?
Il Codice penale prevede più fattispecie di reato, con pene molto diverse tra loro. La gravità dipende dal ruolo della persona: chi fabbrica il denaro falso, chi lo riceve d’accordo con il falsario, chi lo acquista consapevolmente o chi lo spende dopo averlo ricevuto in buona fede. Esaminiamoli.
Falsificazione di monete e spendita previo concerto (art. 453 c.p.)
L’art. 453 c.p. è la norma più grave. Prevede la reclusione da tre a dodici anni e la multa da 516 a 3.098 euro per chi:
- contraffà monete nazionali o straniere aventi corso legale;
- altera monete genuine per dare loro l’apparenza di un valore superiore;
- senza aver partecipato alla falsificazione ma di concerto con il falsario o con un intermediario, introduce nello Stato, detiene, spende o mette in circolazione monete false;
- acquista o riceve monete false dal falsario o da un intermediario, con lo scopo di metterle in circolazione.
Il D.Lgs. 21 giugno 2016, n. 125, che recepisce la direttiva 2014/62/UE, ha aggiunto due commi. La stessa pena si applica a chi è autorizzato a produrre moneta e ne fabbrica abusivamente quantità superiori a quelle previste. La pena è invece ridotta di un terzo se le condotte riguardano monete che non hanno ancora corso legale, ma con una data di emissione già fissata.
Il “concerto” è l’elemento che distingue questo reato dalle ipotesi meno gravi. Indica un accordo consapevole, anche indiretto, tra chi spende il denaro falso e chi lo ha prodotto o distribuito.
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Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
L’art. 454 c.p. punisce chi altera monete diminuendone il valore, oppure chi compie le condotte di spendita, detenzione o acquisto su monete così alterate. La pena è la reclusione da uno a cinque anni e la multa da 103 a 516 euro.
Spendita senza concerto (art. 455 c.p.)
L’art. 455 c.p. riguarda chi, senza alcun accordo con il falsario, introduce nello Stato, acquista o detiene monete false per metterle in circolazione, oppure le spende. Si applicano le pene degli artt. 453 e 454 c.p., ridotte da un terzo alla metà.
È il caso tipico di chi compra banconote false sapendo che lo sono, per poi spenderle nei negozi. La persona conosce la falsità fin dal momento in cui riceve il denaro, ed è proprio questo a renderla punibile in modo più severo.
Valori di bollo, carta filigranata e strumenti per falsificare
Il capo dedicato al falso nummario non riguarda solo il denaro. L’art. 459 c.p. estende le stesse regole ai valori di bollo (marche da bollo, francobolli, carta bollata), con pene ridotte di un terzo. L’art. 460 c.p. punisce la contraffazione della carta filigranata usata per le banconote. L’art. 461 c.p. colpisce chi fabbrica, acquista o detiene filigrane, programmi informatici, ologrammi o strumenti destinati esclusivamente alla falsificazione.
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Chi spende monete false senza saperlo commette un reato?
I reati di falso nummario sono delitti dolosi. L’art. 42 c.p. stabilisce che nessuno può essere punito per un delitto se non lo ha commesso con dolo, salvo i casi di colpa espressamente previsti dalla legge. Per il falso nummario, la legge non prevede una forma colposa.
Se ricevi una banconota falsa e la spendi senza renderti conto che è contraffatta, quindi, non commetti nessun reato. Manca, infatti, la consapevolezza, cioè l’elemento psicologico richiesto dalla norma. In un eventuale procedimento, di conseguenza, spetta all’accusa dimostrare che conoscevi la falsità.
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Cosa cambia se scopri il falso dopo averlo ricevutoàà
La situazione cambia se ti accorgi della falsità dopo averla ricevuta e decidi comunque di spenderla per non perdere i soldi. In questo caso scatta l’art. 457 c.p., la spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. La pena è la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a 1.032 euro.
La legge prevede una pena più lieve perché la persona agisce per evitare un danno subito, ma resta un reato: chi spende la banconota scarica la perdita su un altro. In altre parole, l’art. 455 c.p. richiede la consapevolezza della falsità già al momento della ricezione, mentre l’art. 457 c.p. riguarda chi la scopre solo dopo. Nel secondo caso, la semplice detenzione della banconota è penalmente irrilevante: tenere in tasca un biglietto falso ricevuto in buona fede non è reato, spenderlo sì.
Cosa fare se hai un dubbio quando ricevi il denaro
La buona fede richiesta dall’art. 457 c.p. non coincide con la semplice disattenzione. Secondo la Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 19465 del 21 maggio 2010, per l’art. 455 c.p. non serve la certezza della falsità al momento della ricezione: è sufficiente il dubbio per escludere la buona fede.
In pratica, chi accetta una banconota sospetta e poi la spende rischia di rispondere del reato più grave, non di quello attenuato. Nei processi, i giudici valutano elementi concreti come il numero di banconote possedute, la loro provenienza e le modalità di spendita.
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Quando il falso nummario non è punibile?
Il Codice penale prevede due situazioni particolari. La prima è il falso grossolano: se la contraffazione è così evidente da essere riconoscibile a colpo d’occhio da chiunque, la giurisprudenza la riconduce al reato impossibile dell’art. 49 c.p., perché il falso non è in grado di ingannare nessuno. Non basta che a riconoscerlo sia un cassiere esperto: il falso deve essere evidente per la generalità delle persone.
La seconda è il ravvedimento previsto dall’art. 463 c.p. Non è punibile chi, dopo aver commesso uno di questi reati, riesce a impedire la contraffazione, la fabbricazione o la circolazione del denaro falso prima che l’autorità ne abbia notizia.

Cosa fare se hai una banconota falsa
Qualora avessi dubbi sull’autenticità di una banconota non tentare di spenderla, perché commetteresti un reato se fosse falsa. La procedura corretta è questa:
- porta la banconota a uno sportello bancario, a un ufficio postale o a una Filiale della Banca d’Italia;
- se l’operatore la ritiene falsa, ha l’obbligo di ritirarla dalla circolazione e di redigere un verbale, di cui ricevi una copia come ricevuta;
- la banconota viene inviata al Centro Nazionale di Analisi della Banca d’Italia, che ne verifica l’autenticità;
- se risulta autentica, ricevi il rimborso integrale, senza trattenute;
- se è falsa, non hai diritto a nessun rimborso.
La perdita economica resta quindi a carico di chi ha ricevuto il denaro falso. Per questo conviene conoscere gli elementi di sicurezza delle banconote in euro indicati dalla BCE e controllare il resto al momento del pagamento.
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Confisca e responsabilità delle aziende
In caso di condanna o patteggiamento per i reati degli artt. 453, 454, 455, 460 e 461 c.p., l’art. 466-bis c.p. impone sempre la confisca degli strumenti usati per il reato e del suo profitto. Se non è possibile, la confisca colpisce beni di valore equivalente di cui il condannato dispone.
Il falso nummario rientra anche tra i reati che possono comportare la responsabilità amministrativa delle società. L’art. 25-bis del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 prevede sanzioni pecuniarie e interdittive per l’ente, quando il reato è commesso nel suo interesse o a suo vantaggio.
La qualificazione del fatto cambia tutto: tra l’art. 453 e l’art. 457 c.p. la differenza di pena è enorme. Spesso dipende da prove indirette sulla tua consapevolezza e sul momento in cui hai saputo della falsità. Se hai ricevuto un avviso di garanzia, una denuncia o un decreto penale per spendita di banconote false, un avvocato penalista può valutare gli atti, ricostruire la provenienza del denaro e individuare la strategia difensiva più adatta.
Falso nummario – Domande frequenti
Per falso nummario si intende l’insieme dei reati previsti dagli artt. 453 e seguenti del Codice penale, che puniscono falsificazione, acquisto, detenzione e spendita di monete, banconote e valori di bollo falsi.
No. I reati di falso nummario richiedono il dolo, cioè la consapevolezza della falsità. Chi spende in totale inconsapevolezza non è punibile.
Se l’hai ricevuta in buona fede, la sola detenzione è penalmente irrilevante. È reato detenerla con lo scopo di spenderla, se sapevi del falso già quando l’hai ricevuta.
Non spenderla. Portala in banca, alla posta o in una Filiale della Banca d’Italia, che la ritira con verbale e la fa analizzare.
L’art. 453 c.p. prevede la reclusione da tre a dodici anni e la multa da 516 a 3.098 euro.
Riferimenti normativi
- art. 42 Codice penale;
- art. 49 Codice penale;
- artt. 453, 454, 455, 456, 457 e 458 Codice penale;
- artt. 459, 460, 461 e 463 Codice penale;
- art. 466-bis Codice penale;
- D.Lgs. 21 giugno 2016, n. 125;
- art. 25-bis D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
- Regolamento (CE) n. 1338/2001.
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