Associazione riconosciuta: cos’è, come si costituisce e le differenze con l’associazione non riconosciuta
Cosa si intende per associazione riconosciuta? Come si costituisce? Quali costi comporta? E in cosa differisce dall'associazione non riconosciuta? In queste righe ti spiego tutto quello che c'è da sapere.
- L’associazione riconosciuta è un ente che ottiene la personalità giuridica mediante la sua iscrizione nel Registro delle imprese.
- Si costituisce con atto pubblico notarile, che va registrato, assieme allo statuto, all’Agenzia delle Entrate.
- Per i debiti delle associazioni riconosciute risponde il patrimonio dell’ente.
L’associazione riconosciuta, che trova la sua disciplina negli artt. 14-35 c.c., è un’organizzazione che ottiene il riconoscimento della personalità giuridica attraverso l’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche. Si tratta di un ente senza scopo di lucro e che possiede autonomia patrimoniale perfetta.
Nelle righe che seguono, oltre a spiegarti cos’è un’associazione riconosciuta, con qualche esempio pratico, ti illustro:
- come si costituisce;
- qual è il suo patrimonio minimo;
- quali sono le differenze con l’associazione non riconosciuta;
- quanto costa costituire un’associazione riconosciuta.
Cos’è un’associazione riconosciuta?
Quando si parla di associazione ci si riferisce a un’organizzazione composta da più soggetti che si riuniscono e collaborano per il raggiungimento di uno scopo comune. Il fine dell’associazione può avere varia natura: per esempio, può essere sportivo, culturale, assistenziale, ricreativo, ecc. Solo nel momento in cui l’organizzazione ottiene il riconoscimento della sua personalità giuridica attraverso l’iscrizione nel relativo registro, assume la caratteristica di associazione riconosciuta.
L’associazione riconosciuta è un’organizzazione senza scopo di lucro, nel senso che è vietata la ripartizione degli utili tra i soci, e deve contemplare almeno un’assemblea dei soci e un consiglio direttivo.
Alcune associazioni riconosciute sono, per esempio, l’ODV (Organizzazione di Volontariato), l’APS (Associazione di Promozione Sociale) e l’AVIS (Associazione Volontari Italiani Sangue).
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Come si costituisce
L’associazione riconosciuta si costituisce con la redazione dell’atto costitutivo e dello statuto in forma di atto pubblico notarile, e mediante la registrazione degli stessi all’Agenzia delle Entrate.
Lo statuto deve contenere le seguenti indicazioni:
- denominazione dell’ente;
- sede legale;
- scopo;
- patrimonio minimo;
- amministrazione;
- poteri dei rappresentanti;
- diritti e doveri degli associati.
Un ulteriore passaggio fondamentale per costituire un’associazione riconosciuta è la presentazione dell’istanza di riconoscimento alla Prefettura (o alla Regione) per ottenere la personalità giuridica. Dopo avere verificato la liceità dello scopo e la congruità del patrimonio, l’autorità procede all’iscrizione dell’associazione nel Registro delle persone giuridiche.
Per gli enti del Terzo settore è possibile seguire la procedura prevista per l’acquisizione della personalità giuridica attraverso iscrizione al RUNTS.
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Qual è il patrimonio minimo per un’associazione riconosciuta?
Per costituire un’associazione riconosciuta, la stessa deve possedere un patrimonio iniziale. Si tratta di una cifra minima pari a 15.000 euro, anche se sono le Regioni a stabilire il reale patrimonio minimo.
Per le associazioni riconosciute ordinarie, per esempio, la prassi delle Regioni (o delle Prefetture) richiede normalmente un patrimonio adeguato allo scopo, che è generalmente orientato tra i 15.000 e i 50.000 euro.
Per le Associazioni Sportive Dilettantistiche, invece, per l’ottenimento della personalità giuridica, la Riforma dello sport prevede un patrimonio iniziale più basso, che è pari a 10.000 euro.
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Chi risponde dei debiti?
Per i debiti di un’associazione riconosciuta risponde esclusivamente il patrimonio dell’ente, il che tutela quelli che sono i beni personali dei soci e degli amministratori. Le associazioni riconosciute, infatti, godono di autonomia patrimoniale perfetta, che consiste nella netta separazione tra il patrimonio dell’associazione e quello delle persone fisiche che la compongono.
Gli amministratori, tuttavia, possono essere personalmente responsabili per obblighi assunti direttamente o per illeciti e violazioni commessi nell’esercizio delle loro funzioni.
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Quali sono le differenze con l’associazione non riconosciuta?
Le associazioni non riconosciute sono organizzazioni che non hanno richiesto e ottenuto la personalità giuridica e sono disciplinate dagli artt. 36-38 c.c.
Tra associazioni riconosciute e associazioni non riconosciute intercorrono le seguenti differenze:
- a differenza delle associazioni non riconosciute, quelle riconosciute sono dotate della separazione del patrimonio;
- per le associazioni non riconosciute non è richiesto il patrimonio minimo;
- le associazioni non riconosciute non hanno l’obbligo di presentarsi davanti al notaio;
- rispetto alle associazioni non riconosciute, quelle riconosciute hanno maggiori possibilità di essere finanziate.
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Quali sono i costi per costituire un’associazione riconosciuta?
La formazione di un’associazione riconosciuta comporta le seguenti spese:
- spese notarili per l’atto costitutivo e lo statuto;
- il pagamento dell’imposta di registro, pari a 200 euro, da pagare con modello F23;
- imposta di bollo, che va applicata all’atto costitutivo e allo statuto (16 euro ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe).
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Associazione riconosciuta – Domande frequenti
L’associazione riconosciuta è un’organizzazione composta da più persone per perseguire uno scopo comune lecito, dotato di personalità giuridica.
Vuol dire che l’associazione è riconosciuta dall’ordinamento come soggetto giuridico autonomo, distinto dai soggetti che ne fanno parte. Può essere titolare di diritti e obblighi, possedere beni e assumere obbligazioni in nome proprio.
Il vantaggio più importante è la separazione tra il patrimonio dell’associazione e quello personale degli associati. Tale separazione offre una maggiore tutela patrimoniale e può essere molto utile per gli enti che gestiscono attività, progetti o risorse economiche importanti.
Sì, un’associazione riconosciuta può svolgere attività economiche e commerciali nel rispetto della legge, dello statuto e delle proprie finalità. Queste attività possono comportare obblighi fiscali, contabili e amministrativi specifici.
I tempi variano in base alla procedura, all’autorità competente e alla completezza della documentazione. Nel procedimento ordinario disciplinato dal D.P.R. n. 361/2000 è previsto un termine di riferimento di 120 giorni, fatte salve le regole applicabili al singolo procedimento.
Il riconoscimento può essere richiesto mediante l’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche presso la Prefettura competente o, nei casi previsti, presso il registro regionale.
La differenza principale concerne la personalità giuridica e la responsabilità patrimoniale. L’associazione riconosciuta ha autonomia patrimoniale perfetta, mentre nell’associazione non riconosciuta possono rispondere personalmente e solidalmente delle obbligazioni anche le persone che hanno agito in nome e per conto dell’ente, secondo l’art. 38 c.c.
Riferimenti normativi
- Art. 14 c.c. – Atto costitutivo delle associazioni e delle fondazioni;
- Art. 16 c.c. – Atto costitutivo e statuto; contenuto e modificazioni;
- Art. 18 c.c. – Responsabilità degli amministratori;
- Art. 19 c.c. – Limitazioni del potere di rappresentanza;
- Art. 20 c.c. – Convocazione dell’assemblea delle associazioni;
- Art. 21 c.c. – Deliberazioni dell’assemblea;
- Art. 22 c.c. – Azioni di responsabilità contro gli amministratori;
- Art. 23 c.c. – Annullamento e sospensione delle deliberazioni;
- Art. 24 c.c. – Recesso ed esclusione degli associati;
- Art. 25 c.c. – Controllo sull’amministrazione delle fondazioni;
- Art. 38 c.c. – Obbligazioni delle associazioni non riconosciute;
- D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 – Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto;
- D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 – Codice del Terzo settore, in particolare artt. 4, 22 e 35;
- D.M. 15 settembre 2020, n. 106 – Disciplina delle procedure di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), delle modalità di deposito degli atti e delle regole per la predisposizione, la tenuta e la conservazione del registro;
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
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