Come funziona il pignoramento sulla pensione e quando non è possibile
Quali sono i casi nei quali la pensione non può essere in alcun modo pignorata e qual i limiti che devono essere rispettati a seconda delle differenti situazioni.
- Il minimo vitale impignorabile della pensione nel 2026 è di 1.092,48 euro mensili, pari al doppio dell’assegno sociale.
- Le regole cambiano a seconda che il pignoramento avvenga presso l’INPS, sul conto corrente o da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
- Alcune prestazioni, come l’assegno sociale e l’indennità di accompagnamento, non si possono pignorare in nessun caso.
Chi vive con la sola pensione e riceve una notifica di pignoramento pensa subito al peggio: temere di restare senza reddito per pagare un vecchio debito è una reazione comprensibile. La legge, in realtà, pone limiti precisi a tutela di chi percepisce un trattamento pensionistico, e li aggiorna ogni anno insieme all’assegno sociale INPS. Capire come funziona il pignoramento della pensione nel 2026 permette di sapere in anticipo quanto un creditore può davvero trattenere – e quanto, invece, resta sempre garantito.
Quando si può pignorare la pensione
Il pignoramento è la procedura con cui un creditore, munito di un titolo esecutivo, recupera coattivamente una somma dal debitore. Quando il debitore percepisce una pensione, il creditore può rivolgersi direttamente all’INPS (o all’ente previdenziale che eroga il trattamento), oppure aggredire le somme già accreditate sul conto corrente.
Le due situazioni seguono regole diverse, previste dall’articolo 545 del Codice di procedura civile, commi 7 e 8. La distinzione conta perché cambia la soglia di importo che il creditore non può mai toccare.
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Cos’è il minimo vitale
La legge riconosce al pensionato un minimo vitale assolutamente impignorabile, pari al doppio dell’assegno sociale, con una garanzia minima di 1.000 euro anche se il calcolo scendesse sotto questa cifra.
Per il 2026 l’assegno sociale INPS è stato rivalutato a 546,24 euro mensili (Circolare INPS n. 153 del 19 dicembre 2025), come indicato nella pagina ufficiale INPS sull’assegno sociale. Il doppio corrisponde quindi a 1.092,48 euro: chi percepisce una pensione pari o inferiore a questo importo non subisce alcuna trattenuta, qualunque sia il creditore.
Solo la parte che supera questa soglia può essere pignorata, e comunque nel limite massimo di un quinto (20%) per i crediti ordinari. In presenza di due o più creditori con crediti di natura diversa tra loro, la trattenuta complessiva può arrivare fino a due quinti (40%) della parte eccedente il minimo vitale.
Facciamo un esempio pratico: una pensione di 1.800 euro mensili supera il minimo vitale di 707,52 euro (1.800 – 1.092,48). Un creditore ordinario può pignorare al massimo un quinto di questa cifra, circa 141,50 euro al mese.
La misura attuale del minimo vitale deriva da una riforma relativamente recente: fino al settembre 2022 la soglia era pari a una volta e mezza l’assegno sociale, poi il decreto-legge 115/2022 (cosiddetto Aiuti-bis), convertito dalla legge 142/2022, l’ha portata al doppio, introducendo anche il tetto minimo di 1.000 euro.
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Pignoramento pensione accreditata sul conto corrente
Diverso è il caso in cui la pensione è già stata accreditata sul conto corrente al momento della notifica del pignoramento. In questa ipotesi, previsto dal comma 8 dell’articolo 545 c.p.c., la soglia impignorabile sale al triplo dell’assegno sociale, quindi a 1.638,72 euro per il 2026.
Le somme depositate entro questo limite restano al riparo dal pignoramento. Solo l’eccedenza può essere bloccata dalla banca, sempre nel rispetto del quinto previsto per i crediti ordinari (o della metà, un mezzo, in presenza di crediti di natura diversa).
Se sul conto arrivano anche redditi diversi dalla pensione, come un canone d’affitto o altri accrediti, il pignoramento può estendersi all’intero saldo e non si limita più alla sola quota pensionistica. Per i ratei che arrivano dopo la notifica del pignoramento, invece, tornano applicabili i limiti ordinari del minimo vitale visti nel paragrafo precedente.
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Pignoramento da parte dell’Agenzia delle Entrate
Quando il creditore procedente è l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (per cartelle esattoriali, tributi, multe o contributi non versati), si applicano scaglioni più favorevoli rispetto ai creditori ordinari, sempre a partire dalla parte che eccede il minimo vitale.
In particolare per le:
- pensioni fino a 2.500 euro mensili, si ha una trattenuta massima di un decimo (10%) della quota eccedente;
- pensioni tra 2.500 e 5.000 euro mensili, è prevista la rattenuta massima di un settimo (circa 14%);
- pensioni superiori a 5.000 euro mensili, trattenuta massima è di un quinto (20%).
Con una pensione netta di 1.500 euro, l’eccedenza rispetto al minimo vitale è di circa 407,52 euro: rientrando nel primo scaglione, il Fisco può trattenere al massimo circa 40,75 euro al mese.
Esiste inoltre una tutela temporale poco conosciuta: la prima mensilità di pensione accreditata dopo la notifica del pignoramento da parte dell’Agente della riscossione deve comunque essere versata per intero al pensionato. Le trattenute scattano solo dai ratei successivi.
| Ammontare pensione | Limitazione pignoramento |
| Fino a 2.500 euro | Fino a 1/10 |
| Tra 2.501 euro e 5.000 euro | Fino a 1/7 |
| Superiore a 5.000 euro | Fino a 1/5 |
Quali pensioni non si possono pignorare?
Alcune prestazioni hanno natura assistenziale, non contributiva, e restano sempre impignorabili, indipendentemente dall’importo e dal tipo di creditore:
- l’assegno sociale INPS;
- la pensione di invalidità civile;
- l’indennità di accompagnamento per invalidi.
Per le pensioni di natura previdenziale – vecchiaia, anzianità, invalidità contributiva, reversibilità – che derivano da contributi versati, si applicano i limiti del minimo vitale visti sopra, e non un’esenzione totale.
Cosa fare se il pignoramento supera i limiti di legge
Se la trattenuta applicata supera le percentuali o le soglie previste dalla legge, il pensionato può proporre opposizione all’esecuzione davanti al giudice competente, contestando il calcolo effettuato dal creditore o dall’ente previdenziale. La documentazione utile comprende i cedolini pensione, gli estratti conto e l’atto di pignoramento notificato. Verificare tempestivamente gli importi trattenuti evita che un errore di calcolo si trascini per mesi, con conseguenze concrete sul reddito disponibile per le spese quotidiane.
Ogni situazione di pignoramento presenta caratteristiche specifiche legate al tipo di credito, alla data degli accrediti e alla presenza di più procedure contemporanee. Per verificare se le trattenute subite rispettano i limiti di legge, rivolgiti a un avvocato: solo un’analisi della documentazione permette di individuare eventuali irregolarità e di agire nei tempi corretti.
Pignoramento pensione – Domande frequenti
Al massimo un quinto della parte che eccede il minimo vitale, elevabile a due quinti con più creditori di natura diversa.
No, ha natura assistenziale ed è sempre impignorabile, come l’indennità di accompagnamento.
È di 1.092,48 euro mensili, pari al doppio dell’assegno sociale INPS con un minimo garantito di 1.000 euro.
Riferimenti normativi
- articolo 545, commi 7 e 8, Codice di procedura civile;
- decreto-legge 83/2015, convertito con modificazioni dalla legge 132/2015;
- decreto-legge 115/2022 (Aiuti-bis), convertito dalla legge 142/2022;
- Circolare INPS n. 153 del 19 dicembre 2025, sulla rivalutazione dell’assegno sociale per il 2026.
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