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CCNL Cooperative Sociali: cos’è, livelli e tabelle retributive aggiornate al 2026

Una guida al CCNL Cooperative Sociali per capire come funziona l'inquadramento, quanto prevedono le tabelle retributive 2026 e cosa cambia con il rinnovo in trattativa.

ccnl cooperative sociali
  • Il CCNL Cooperative Sociali disciplina il rapporto di lavoro di educatori, OSS, assistenti sociali e altro personale delle cooperative di tipo A e B.
  • L’inquadramento si articola in 13 livelli, dalla categoria A alla categoria F, con minimi tabellari da 1.359,85 € a 2.504,09 € lordi mensili.
  • Dal 1° gennaio 2026 è scattato il passaggio degli educatori al livello D2 e le parti sociali hanno aperto il tavolo per il rinnovo 2026-2028.

Se lavori in una cooperativa che gestisce un asilo nido, una comunità per minori o un servizio di assistenza domiciliare, probabilmente la tua busta paga fa riferimento a questo contratto. Potresti dunque essere interessato a saperne di più sul tuo livello di inquadramento: da questo dipendono lo stipendio minimo, gli scatti di anzianità e le indennità che ti spettano.

Il CCNL Cooperative Sociali è tra i contratti collettivi più applicati nel settore socio-assistenziale ed educativo italiano, e proprio nel 2026 sta attraversando una fase di cambiamento. Vediamo come leggere le tabelle retributive e cosa sapere prima di controllare la tua posizione contrattuale.

Cos’è il CCNL Cooperative Sociali

Il CCNL Cooperative Sociali è il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro che regola i rapporti di lavoro nelle cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale ed educativo, e nelle cooperative di inserimento lavorativo.

Si applica alle cooperative disciplinate dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, che distingue due tipologie di cooperativa sociale:

  1. le cooperative di tipo A, che gestiscono servizi socio-sanitari, educativi e assistenziali (asili nido, comunità alloggio, servizi domiciliari, centri diurni);
  2. le cooperative di tipo B, che si occupano dell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate attraverso attività agricole, industriali, commerciali o di servizi.

Il testo attualmente in vigore è stato sottoscritto il 26 gennaio 2024 dalle organizzazioni datoriali AGCI Imprese Sociali, Confcooperative Federsolidarietà e Legacoopsociali insieme alle sigle sindacali FP CGIL, CISL FP, FISASCAT CISL, UIL FPL e UILTuCS. Il contratto è formalmente scaduto il 31 dicembre 2025, ma resta pienamente applicabile in regime di ultrattività fino alla firma del prossimo rinnovo: le aziende continuano quindi ad applicarlo senza interruzioni.

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Quali sono i livelli di inquadramento

Il sistema di classificazione del personale, in vigore dal 1° gennaio 2009, si articola in sei categorie (A, B, C, D, E, F), suddivise a loro volta in 13 posizioni economiche. L’inquadramento dipende dalle mansioni effettivamente svolte, non dal titolo di studio posseduto in astratto, e non prevede passaggi automatici tra un livello e l’altro.

Le categorie principali si distinguono così:

  • categoria A (livelli A1-A2): lavoro generico e servizi ausiliari, come addetti alle pulizie, alla custodia dei locali o all’aiuto domiciliare con carattere di temporaneità;
  • categoria B (livello B1): lavoro qualificato alla persona, come operatori socio-assistenziali non formati, addetti alla segreteria o conducenti con patente B/C;
  • categoria C (livelli C1-C2-C3): lavoro specializzato, comprende l’operatore socio-sanitario (OSS) al livello C2 e le figure di coordinamento operativo come i capisquadra al livello C3;
  • categoria D (livelli D1-D2-D3): professioni sanitarie ed educative, dagli educatori senza titolo (D1) agli educatori professionali con titolo, assistenti sociali, infermieri e fisioterapisti (D2), fino agli educatori coordinatori (D3);
  • categoria E (livelli E1-E2): coordinamento di unità operative, con figure come psicologi, sociologi e pedagogisti al livello E2;
  • categoria F (livelli F1-F2): funzioni di direzione aziendale.

I livelli C3 e D1 condividono lo stesso parametro retributivo, così come i livelli D3 ed E1.

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ccnl cooperative sociali tabelle retributive

Il caso degli educatori e il passaggio al livello D2

Il rinnovo del 2024 ha introdotto una tutela specifica per gli educatori dei servizi educativi per l’infanzia (di cui al Decreto Ministeriale 378/2018) e per gli educatori professionali socio-pedagogici con qualifica ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Inquadrati al livello D1, questi lavoratori hanno maturato dal 1° gennaio 2025 un elemento temporaneo aggiuntivo della retribuzione (ETDR) di 41 euro mensili, salito a 82 euro dal 1° settembre 2025. Dal 1° gennaio 2026 questi educatori sono transitati stabilmente al livello D2, senza conservare l’ETDR, che non è cumulabile in caso di passaggio di livello o mansione.

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CCNL cooperative sociali e tabelle retributive

Il rinnovo del 26 gennaio 2024 ha previsto tre tranche di aumento dei minimi tabellari: la prima a febbraio 2024, la seconda a ottobre 2024 e la terza, che porta gli importi a regime, a ottobre 2025. Questi sono i valori dei minimi contrattuali conglobati mensili attualmente in vigore, in base alle tabelle pubblicate dal Ministero del Lavoro:

LivelloMansioneMinimo tabellare mensile
A1addetto pulizie, ausiliario1.359,85 €
A2operaio generico, addetto cucina1.372,53 €
B1operatore socio-assistenziale non formato1.436,79 €
C1operatore socio-assistenziale formato, animatore1.545,21 €
C2operatore socio-sanitario (OSS)1.591,06 €
C3 / D1capo squadra / educatore senza titolo1.637,57 €
D2educatore con titolo, assistente sociale, infermiere1.727,83 €
D3 / E1educatore coordinatore / capo ufficio1.839,15 €
E2coordinatore unità complessa, psicologo, medico1.985,42 €
F1responsabile di area aziendale2.192,54 €
F2direttore aziendale2.504,09 €

Questi importi corrispondono al minimo tabellare, cioè alla base fissa prevista dal contratto secondo l’art. 76 CCNL. Alla busta paga concorrono poi gli scatti di anzianità, le eventuali indennità professionali o di funzione riconosciute a specifici profili, e l’indennità di turno per chi lavora su turnazione. Per verificare l’importo esatto spettante, il riferimento resta sempre il testo integrale del contratto e le tabelle ufficiali pubblicate sul sito del Ministero del Lavoro.

Ai lavoratori dell’area quadri, individuati tra le posizioni E2, F1 e F2 con funzioni direttive rilevanti, spetta inoltre un’indennità di funzione mensile minima differenziata per fascia, corrisposta per tutte le mensilità previste dal contratto e rilevante anche ai fini del calcolo del TFR.

Tredicesima, quattordicesima e altri elementi della retribuzione

Il CCNL Cooperative Sociali prevede 14 mensilità. Accanto alla tredicesima, corrisposta a dicembre, dal 1° gennaio 2025 è stata introdotta la quattordicesima mensilità, erogata insieme alla retribuzione di giugno per un importo pari alla metà di una mensilità in vigore nel mese di corresponsione. La quattordicesima non matura durante i periodi di aspettativa non retribuita per motivi di famiglia o in altre posizioni che comportano la sospensione dello stipendio.

La retribuzione oraria si calcola dividendo l’importo mensile per 165, coefficiente che deriva dall’orario contrattuale di 38 ore settimanali. Le tabelle ministeriali pubblicate insieme al rinnovo indicano anche il costo orario del lavoro per ciascun livello, utile alle cooperative per il calcolo dei costi in caso di appalti e convenzioni con gli enti pubblici.

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Orario di lavoro, ferie e permessi

L’art. 51 CCNL fissa l’orario settimanale ordinario in 38 ore, distribuite in modo da garantire un giorno di riposo, di norma la domenica. Per il personale in turno il riposo settimanale segue la giornata di smonto turno.

Sul fronte del riposo annuale, il contratto riconosce:

  • 26 giorni di ferie lavorative all’anno, calcolati su una settimana di 6 giorni (art. 60 CCNL);
  • 4 giorni di permesso retribuito aggiuntivo, in sostituzione delle festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/1977;
  • fino a 30 ore annue di permessi retribuiti (ROL), che si sommano alle ferie senza incidere sul divisore contrattuale di 165 ore.

Le ferie non sono monetizzabili né rinunciabili, salvo il caso di cessazione del rapporto di lavoro, quando spetta il pagamento in proporzione ai dodicesimi maturati. Per quanto riguarda gli straordinari, il tetto annuo ordinario è di 100 ore per dipendente, elevabile fino a 150 ore per esigenze di servizio motivate e documentate, con maggiorazioni differenziate tra lavoro diurno, notturno e festivo.

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Quali sono le novità del CCNL Cooperative Sociali per il 2026

A marzo 2026 i sindacati di categoria hanno presentato la piattaforma unitaria per il rinnovo del CCNL 2026-2028. Tra le richieste principali figura il passaggio della quattordicesima mensilità dal 50% attuale a una mensilità piena, corrisposta con la stessa modalità della tredicesima. Trattandosi di una piattaforma sindacale in fase di negoziazione, questi obiettivi non sono ancora recepiti nel contratto: la loro effettiva applicazione dipenderà dall’esito del confronto con i datori di lavoro.

Le tabelle retributive indicano i minimi contrattuali, ma la retribuzione effettiva dipende da anzianità, indennità specifiche e accordi di secondo livello che possono variare da cooperativa a cooperativa. Se ritieni che il tuo inquadramento non corrisponda alle mansioni effettivamente svolte, o se la tua busta paga non rispecchia i minimi previsti dal CCNL, rivolgiti a un avvocato giuslavorista o a un consulente del lavoro per una verifica puntuale della tua posizione.

CCNL Cooperative Sociali – Domande frequenti

Quanti livelli ha il CCNL Cooperative Sociali?

Il contratto prevede 13 posizioni economiche, distribuite in 6 categorie da A a F, in base alle mansioni svolte.

Quanto guadagna un OSS con il CCNL Cooperative Sociali?

L’operatore socio-sanitario è inquadrato al livello C2, con un minimo tabellare di 1.591,06 € lordi mensili.

Il CCNL Cooperative Sociali prevede la quattordicesima?

Sì, dal 2025 è prevista una quattordicesima pari alla metà di una mensilità, corrisposta a giugno.

Riferimenti normativi

  • legge 8 novembre 1991, n. 381 – disciplina delle cooperative sociali;
  • CCNL Cooperative Sociali, sottoscritto il 26 gennaio 2024;
  • decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14 giugno 2024, tabelle del costo orario del lavoro;
  • legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1 commi 595 e 597, qualifica di educatore professionale socio-pedagogico;
  • decreto ministeriale n. 378 del 9 maggio 2018, educatori dei servizi educativi per l’infanzia;
  • legge 23 dicembre 1977, n. 54, abolizione di alcune festività infrasettimanali.
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