CCNL dipendenti studi professionali: rinnovo, tabelle retributive, novità
Di recente, è stato siglato il CCNL per dipendenti di studi professionali dell'area legale, economica e sanitaria. Cosa prevede? Quali sono le novità in tema di smart working? Vediamolo insieme.
- Nella scorse settimane è stato concluso il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti di studi professionali.
- Il contratto si applica a circa 1 milione di lavoratori in Italia, impiegati in molte aree professionali.
- Il contratto si occupa di delineare il regime della retribuzione, dell’orario di lavoro e delle ferie, oltre che il congedo per malattia e lo smart working.
Negli ultimi giorni è stato siglato dalle parti sociali il CCNL per dipendenti di studi professionali. Il contratto collettivo regola molteplici aspetti della vita lavorativa dei dipendenti. Si rivolge a studi che operano in svariati ambiti, come quello economico (Consulenti del lavoro e dottori commercialisti), giuridico (avvocati e notai) o anche sanitario (medici, odontotecnici).
Nel seguente articolo, provvederemo ad offrirti un quadro completo della disciplina prevista dal nuovo contratto collettivo per gli studi professionali. Ci soffermeremo sulle novità più interessanti, tra cui quelle in tema di smart working, e ci occuperemo anche di ulteriori questioni, come orario di lavoro, ferie e regime in caso di malattia.
CCNL dipendenti studi professionali: cos’è
Il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti di studi professionali è stato oggetto di trattativa per il rinnovo proprio nelle scorse settimane. Invero, sembra sia stata raggiunta un’intesa tra i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. Tale contratto collettivo si applica a circa un milione di lavoratori impiegati in studi professionali con meno di 10 dipendenti.
Il CCNL Studi professionali:
ha durata triennale e disciplina in maniera unitaria e per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro dipendente nell’ambito delle attività professionali, anche in forma di studio associato e/o in forma societaria ove consentito dalla legge, nonché degli altri datori di lavoro che svolgono attività e servizi strumentali e/o funzionali agli stessi, e il relativo personale dipendente.
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CCNL studi professionali: dove viene applicato
Il CCNL dipendenti studi professionali trova applicazione in molteplici settori, come riportato nella tabella di seguito.
| Area di applicazione CCNL | Professioni incluse |
|---|---|
| Area professionale Economico – Amministrativa | Consulenti del Lavoro, Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Revisori Contabili, altre professioni di valore equivalente e omogenee all’area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione |
| Area professionale Giuridica | Avvocati, Notai, altre professioni di valore equivalente e omogenee all’area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione |
| Area professionale Tecnica | Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti Industriali, Geologi, Agronomi e Forestali, Periti agrari, Agrotecnici, altre professioni di valore equivalente e omogenee all’area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione |
| Area professionale Medico – Sanitaria e Odontoiatrica | Medici, Medici Specialisti, Medici Dentisti, Odontoiatri, Medici Veterinari e Psicologici, Operatori Sanitari, abilitati all’esercizio autonomo della professione di cui alla specifica Decretazione Ministeriale, ad esclusione dei Laboratori. Odontotecnici, altre professioni di valore equivalente e omogenee all’area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione |
| Altre attività professionali intellettuali | Attività non rientranti nelle prime quattro aree, con o senza Albo professionale |
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CCNL studi professionali: novità
Il nuovo CCNL per dipendenti di studi professionali ha introdotto alcune significative novità:
- è stata estesa la copertura previdenziale anche ai titolari e collaboratori parasubordinati degli studi;
- è stato aumentato del minimo contrattuale medio di 85 euro per gli addetti di terzo livello;
- è stata regolamentata la disciplina dello smart working;
- è stata prevista la percentuale di conferma per gli apprendisti pari almeno al 20% per le strutture fino a 50 dipendenti e del 50% per le strutture più ampie.
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CCNL studi professionali e smart working
Una delle novità più interessanti riguarda proprio lo smart working o anche detto lavoro agile. Il CCNL per dipendenti di studi professionali, infatti, ha regolato tale modalità di esercizio del lavoro da remoto, per agevolarne l’utilizzo da parte degli studi professionali.
I datori di lavoro e i lavoratori possono pattuire delle specifiche modalità di lavoro agile oppure possono semplicemente modificare quelle già previste ed esercitate sul posto di lavoro. I rapporti di Telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:
- volontarietà delle parti;
- possibilità di reversibilità del rapporto, cioè dopo un certo periodo di tempo può essere modificato l’originario accordo preso, in considerazione delle esigenze e volontà delle parti;
- pari opportunità rispetto a progressioni di carriera, iniziative formative e altre occasioni che si determino nella struttura lavorativa;
- definizione delle condizioni relative alla prestazione da espletarsi in regime di smart working, come l’individuazione dell’orario nel rispetto dei limiti di legge e di contratto;
- garanzia del mantenimento dello stesso impegno professionale, ossia di analoghi livelli qualitativi dell’attività svolta nella struttura lavorativa, da parte del singolo lavoratore;
- esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente nella struttura lavorativa, tra cui anche i rientri nei locali della stessa;
- i costi della strumentazione di lavoro informatica e/o telematica per lavorare in smart working sono a carico del datore di lavoro;
- l’Ente Bilaterale Nazionale di settore, compatibilmente con i fondi a disposizione, può contribuire al cofinanziamento delle spese sostenute;
- inviolabilità del domicilio del lavoratore, salvo gli accessi strettamente necessari per l’allestimento della postazione e l’adempimento degli obblighi che gravano sul datore;
- inapplicabilità allo smart working delle norme sull’orario di lavoro e degli altri istituti direttamente correlati allo svolgimento della prestazione in sede.
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CCNL studi professionali e malattia
Il CCNL per dipendenti di studi professionali prevede un’apposita disciplina in caso di malattia del dipendente. Il contratto prevede per esempio la conservazione del posto di lavoro per un periodo massimo di 180 giorni nell’anno solare, il c.d. periodo di comporto.
Al termine di questo periodo, il lavoratore può comunque beneficiare di un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita, di un massimo di 180 giorni. In tal caso, dovrà però essere presentata documentazione medica apposita.
Il periodo di conservazione varia in caso di malattie particolarmente invalidanti, come quelle oncologiche, distrofia muscolare sclerosi multipla o trapianti di organi vitali. In tal caso, la conservazione è garantita per 270 giorni, prolungabili per ulteriori 8 mesi. La proroga viene richiesta in base allo stato patologico del richiedente. La richiesta deve essere presentata a mezzo raccomandata A/R prima della scadenza del 180° giorno di assenza.
Il CCNl prevede anche il trattamento economico che viene erogato al lavoratore malato. In particolare, il dipendente ha diritto a un trattamento corrispondente al:
- 100% della retribuzione di fatto per i primi tre giorni a carico del datore di lavoro (carenza malattia);
- 75% della retribuzione di fatto dal 4° al 20° giorno (l’indennità a carico dell’INPS è pari al 50%);
- 100% della retribuzione di fatto dal 21° al 180° giorno (l’indennità a carico dell’INPS è del 66,66%).
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Ferie e retribuzione del dipendente
Il CCNL per dipendenti di studi professionali prevede poi anche la relativa disciplina che si applica in caso di ferie e rispetto agli orari di lavoro. Nel contratto si prevede che:
- il lavoratore abbia diritto a un periodo di ferie annue nella misura di 26 (ventisei) giorni lavorativi, comprensivi delle giornate di sabato se l’orario è distribuito su 6 (sei) giorni. Se, invece, si applica il regime della c.d. “settimana corta“, dal lunedì al venerdì, il periodo di ferie annuali è pari a 22 (ventidue) giorni lavorativi.
- il datore di lavoro possa stabilire il periodo delle ferie, di norma da maggio a ottobre.
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Orario di lavoro CCNL studi professionali
Il CCNL per dipendenti di studi professionali prevede che:
- la durata normale dell’orario di lavoro sia fissata in 40 ore settimanali;
- l’orario di lavoro sia distribuito su cinque o sei giornate.
Ciò implica che la cessazione dell’attività lavorativa debba avvenire entro le ore 13 del sabato. Alla luce delle specifiche esigenze degli studi dei Professionisti aderenti al presente contratto, il regime dell’orario di lavoro può subire delle modifiche, con diverse riduzioni dell’orario annuo.
Se è superato il normale orario di lavoro, cioè le quaranta ore, il dipendente ha diritto ad una specifica compensazione. Inoltre, sono aumentati anche i permessi retribuiti:
- in caso di superamento dell’orario di lavoro fino a 44 ore settimanali, è previsto un incremento pari a 30 minuti per ciascuna settimana di superamento dell’orario normale;
- in caso di superamento dell’orario di lavoro oltre 44 ore settimanali e fino a 48 ore settimanali, è invece previsto un incremento del monte ore di permessi retribuiti pari a 60 minuti per ciascuna settimana di superamento dell’orario settimanale contrattuale.
In ogni caso, il dipendente ha diritto al riposo settimanale.
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CCNL studi professionali: tabelle retributive
La retribuzione mensile è in misura fissa e cioè non variabile in considerazione delle festività, dei permessi retribuiti, delle giornate di riposo settimanale di legge, cadenti nel periodo di paga.
La retribuzione viene contemplata dal libro unico del lavoro. In esso viene indicato il periodo di lavoro a cui fa riferimento la retribuzione. Nel libro saranno indicati i seguenti dati:
- importo della retribuzione;
- la misura e l’importo dell’eventuale lavoro straordinario e/o supplementare;
- tutti gli altri elementi che concorrono a formare l’importo effettivamente erogato al dipendente;
- tutte le trattenute fiscali.
Il nuovo CCNL per dipendenti di studi professionali prevede un aumento corrispondente a 215 euro mensili a regime per il terzo livello.
L’aumento sarà erogato in più step:
- 105 euro con la retribuzione del mese di marzo 2024;
- 45 euro con la retribuzione del mese di ottobre 2024;
- 45 euro con la retribuzione del mese di ottobre 2025;
- 20 euro con la retribuzione del mese di dicembre 2026.
Inoltre, è stata predisposta la corresponsione di un premio una tantum per la vacanza contrattuale, pari a 400 euro, erogati in due fasi:
- 200 euro a maggio 2024;
- 200 euro a maggio 2025.
Di seguito vi indicheremo il minimo tabellare applicato (e riferito a quanto previsto per l’anno 2019, ancora in vigore) per i diversi livelli.
| Livello | Minimo tabellare |
|---|---|
| 1 | 1887,84 euro |
| 2 | 1644,37 euro |
| 3 | 1525,23 euro |
| 3s | 1511,37 euro |
| 4 | 1413,11 euro |
| 5 | 1315,12 euro |
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Tredicesima e quattordicesima mensilità
In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno i datori di lavoro degli studi professionali sono tenuti a corrispondere la c.d. “tredicesima” mensilità, cioè una mensilità in più pari all’importo mensile, privo degli assegni familiari.
Mentre, durante il periodo delle ferie e non oltre il 30 giugno, dovrà essere corrisposta ai lavoratori la c.d. “quattordicesima” mensilità. Questa ha un importo pari a una mensilità della retribuzione globale di fatto in atto a tale data.
Laddove tu sia interessato a dare una lettura approfondita del CCNL per i dipendenti degli studi professionali, di seguito, potrai consultare il testo integrale dell’atto.
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CCNL studi professionali – Domande frequenti
Il CCNL per dipendenti di studi professionali si applica ai dipendenti di studi in area giuridica, economica, amministrativa, sanitaria.
Il CCNL per dipendenti di studi professionali consente di distribuire le 40 ore di lavoro settimanali o su 5 giorni o su 6 giorni, in considerazione delle esigenze dello studio professionale.
Il CCNL per dipendenti di studi professionali per la prima volta regola la disciplina dello smart working nell’ambito degli uffici di studi professionali.
Il CCNL per dipendenti di studi professionali ha previsto degli aumenti strutturali e da erogare una tantum, rispetto al minimo tabellare. In specie, l’aumento minimo è equivalente a 85 euro.
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