Congedo indennizzato per le donne vittime di violenza di genere: cos’è e quali sono i requisiti per ottenerlo
Alcune categorie di lavoratrici hanno diritto a una forma particolare di congedo, derivante dall'aver subito una violenza di genere: vediamo come funziona e quando è possibile richiederlo.
- Le donne vittime di violenza di genere hanno diritto a una forma di congedo indennizzato.
- Si tratta di una forma di tutela che l’INPS riserva alle lavoratrici che sono state inserite in un percorso di protezione per avere subito una violenza di genere.
- Tale indennizzo permette di astenersi dal lavoro fino a un massimo di 90 giorni in 3 anni.
L’articolo 24 del decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 prevede che sia previsto un periodo di astensione dal lavoro, fino a un massimo di 90 giorni, da fruire in 3 anni, per:
- le lavoratrici dipendenti, sia quelle del settore pubblico e privato, sia quelle che hanno rapporti di collaborazione continuata e continuativa;
- che siano inserite in percorsi di protezione riguardanti la violenza di genere.
Vediamo di seguito:
- a chi si rivolge di preciso;
- quali sono i requisiti di accesso;
- quanto dura e a quanto ammonta;
- come funziona la domanda.
A chi spetta il congedo indennizzato per le vittime di violenza di genere
Il congedo per le donne vittime di violenza di genere INPS è indennizzato: ciò significa che le lavoratrici riceveranno una retribuzione durante il periodo di astensione dal lavoro. Nello specifico, si riceverà un’indennità pari al 100% dell’ultima retribuzione.
Sulla base di quanto detto finora, il congedo per le donne vittime di violenza di genere spetta alle lavoratrici:
- dipendenti impiegate nel settore privato;
- dipendenti della Pubblica amministrazione;
- che siano operaie, impiegate e dirigenti con un rapporto di lavoro in corso all’inizio del congedo;
- autonome;
- con un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
- le lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari.
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Quali sono i requisiti di accesso
Il congedo indennizzato per violenza di genere spetta nei casi in cui la lavoratrice sia stata inserita nei percorsi certificati dai servizi sociale del proprio Comune, dai centri antiviolenza o dalla Case Rifugio ai sensi dell’articolo 5-bis del decreto legge n. 93 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 199 del 2013.
La durata massima del congedo è di 90 giorni, che possono essere suddivisi nell’arco di 3 anni dall’inizio di protezione certificato. Il congedo spetta nelle giornate di svolgimento della prestazione lavorativa, e non nei giorni non lavorativi oppure in quelli successivi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Si può godere del congedo in due modalità:
- giornaliera;
- oraria, per la quale l’astensione dal lavoro corrisponde a un numero di ore pari alla metà dell’orario medio giornaliero previsto dal proprio contratto.
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A quanto ammonta il congedo indennizzato
L’indennizzo, che viene erogato direttamente dall’INPS con bonifico postale o accredito su conto corrente bancario o postale, corrisponde al 100% dell’ultima retribuzione per i giorni che congedo che si sfruttano per lo svolgimento dei percorsi di protezione.
Il congedo viene:
- calcolato sulle voci fisse e continuative della retribuzione media giornaliera del periodo di paga mensile o quadrisettimanale scaduto e immediatamente precedente a quello in cui ha avuto inizio congedo;
- pagato in misura pari alla metà dell’indennità giornaliera, nel caso di fruizione oraria.
Alle lavoratrici che sono iscritte alla Gestione Separata INPS, invece, spetta soltanto il diritto alla sospensione del rapporto di collaborazione, ma non viene versata nessuna indennità.
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Come fare domanda per ricevere il congedo indennizzato
La domanda per richiedere il congedo indennizzato per donne vittime di violenza di genere deve essere inviata direttamente all’INPS, per mezzo del servizio dedicato.
In alternativa, puoi:
- chiamare il numero del Contact Center, disponibile all’803 164 (gratuito da rete fissa). oppure allo 06 164 164 da rete mobile;
- servirti della presenza di patronati e intermediari dell’Istituto, usufruendo dei loro servizi telematici.
Ti ricordo anche che devi consegnare in busta chiusa alla sede INPS territoriale competente la certificazione relativa al percorso di protezione all’interno del quale si è state inserite, indicando il numero di protocollo e la dicitura “Domanda Congedo straordinario art. 24 del d.lgs. 80/2015”.
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