Invalidità civile: come richiedere un sostegno economico

Le donne vittime di violenza di genere hanno diritto a una forma di congedo indennizzato.
L’articolo 24 del decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 prevede che sia previsto un periodo di astensione dal lavoro, fino a un massimo di 90 giorni, da fruire in 3 anni, per;
A partire dalla legge di Bilancio 2017 (legge n. 232 dell’11 dicembre 2016) il congedo indennizzato per le vittime di violenza di genere è stato esteso anche alle lavoratrici autonome.
La legge di Bilancio 2018 (legge n. 205 del 27 dicembre 2017) ha esteso tale congedo anche alle lavoratrici del settore domestico, a partire dal 1° gennaio 2018.
Sulla base di quanto detto finora, il congedo per le donne vittime di violenza di genere spetta a:
Il congedo indennizzato per violenza di genere spetta nei casi in cui la lavoratrice sia stata inserita nei percorsi certificati dai servizi sociale del proprio Comune, dai centri antiviolenza o dalla Case Rifugio ai sensi dell’articolo 5-bis del decreto legge n. 93 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 199 del 2013.
La durata massima del congedo è di 90 giorni, che possono essere suddivisi nell’arco di 3 anni dall’inizio di protezione certificato. Il congedo spetta nelle giornate di svolgimento della prestazione lavorativa e non nei giorni non lavorativi oppure in quelli successivi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Si può godere del congedo in due modalità:
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Il congedo per le donne vittime di violenza di genere è indennizzato: ciò significa che le lavoratrici riceveranno una retribuzione durante il periodo di astensione dal lavoro. Nello specifico, si riceverà un’indennità pari al 100% dell’ultima retribuzione.
In alcuni casi, il compenso viene erogato direttamente dall’INPS tramite bonifico postale o accredito su conto corrente bancario o postale. Si tratta delle indennità spettanti alle:
Per quanto riguarda, invece, le lavoratrici iscritte alla Gestione separata INPS viene riconosciuto soltanto il diritto alla momentanea sospensione del rapporto di lavoro, ma non si riceverà alcun compenso durante il congedo.
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La domanda per richiedere il congedo indennizzato per donne vittime di violenza di genere deve essere inviata direttamente all’INPS, per mezzo del servizio dedicato.
In alternativa si può utilizzare:
Sarà necessario consegnare in busta chiusa alla sede INPS territoriale competente la certificazione relativa al percorso di protezione all’interno del quale si è state inserite, indicando il numero di protocollo e la dicitura “Domanda Congedo straordinario art. 24 del d.lgs. 80/2015”.
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