Congedo per le donne vittime di violenza di genere
Alcune categorie di lavoratrici hanno diritto a una forma particolare di congedo, derivante dall'aver subito una violenza di genere: vediamo come funziona e quando è possibile richiederlo.
Le donne vittime di violenza di genere hanno diritto a una forma di congedo indennizzato.
L’articolo 24 del decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 prevede che sia previsto un periodo di astensione dal lavoro, fino a un massimo di 90 giorni, da fruire in 3 anni, per;
- le lavoratrici dipendenti, sia quelle del settore pubblico e privato, sia quelle che hanno rapporti di collaborazione continuata e continuativa;
- che siano inserite in percorsi di protezione riguardanti la violenza di genere.
A partire dalla legge di Bilancio 2017 (legge n. 232 dell’11 dicembre 2016) il congedo indennizzato per le vittime di violenza di genere è stato esteso anche alle lavoratrici autonome.
La legge di Bilancio 2018 (legge n. 205 del 27 dicembre 2017) ha esteso tale congedo anche alle lavoratrici del settore domestico, a partire dal 1° gennaio 2018.
A chi spetta
Sulla base di quanto detto finora, il congedo per le donne vittime di violenza di genere spetta a:
- le lavoratrici dipendenti;
- le lavoratrici dipendenti della Pubblica amministrazione;
- le lavoratrici che siano apprendiste, operaie, impiegate e dirigenti con un rapporto di lavoro in corso all’inizio del congedo;
- le lavoratrici autonome;
- le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata INPS;
- le lavoratrici agricole a tempo indeterminato o determinato;
- le lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari.
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Requisiti
Il congedo indennizzato per violenza di genere spetta nei casi in cui la lavoratrice sia stata inserita nei percorsi certificati dai servizi sociale del proprio Comune, dai centri antiviolenza o dalla Case Rifugio ai sensi dell’articolo 5-bis del decreto legge n. 93 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 199 del 2013.
La durata massima del congedo è di 90 giorni, che possono essere suddivisi nell’arco di 3 anni dall’inizio di protezione certificato. Il congedo spetta nelle giornate di svolgimento della prestazione lavorativa e non nei giorni non lavorativi oppure in quelli successivi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Si può godere del congedo in due modalità:
- giornaliera;
- oraria, per la quale l’astensione dal lavoro corrisponde a un numero di ore pari alla metà dell’orario medio giornaliero previsto dal proprio contratto.
Leggi anche: “Come funziona il congedo di paternità“.
Significato di congedo indennizzato
Il congedo per le donne vittime di violenza di genere è indennizzato: ciò significa che le lavoratrici riceveranno una retribuzione durante il periodo di astensione dal lavoro. Nello specifico, si riceverà un’indennità pari al 100% dell’ultima retribuzione.
In alcuni casi, il compenso viene erogato direttamente dall’INPS tramite bonifico postale o accredito su conto corrente bancario o postale. Si tratta delle indennità spettanti alle:
- lavoratrici stagionali;
- operaie agricole, che se a tempo indeterminato possono ricevere anche l’indennità da parte del proprio datore di lavoro;
- lavoratrici dello spettacolo saltuarie o a termine;
- colf e badanti.
Per quanto riguarda, invece, le lavoratrici iscritte alla Gestione separata INPS viene riconosciuto soltanto il diritto alla momentanea sospensione del rapporto di lavoro, ma non si riceverà alcun compenso durante il congedo.
Leggi anche: “Cos’è il congedo parentale“.
Domanda
La domanda per richiedere il congedo indennizzato per donne vittime di violenza di genere deve essere inviata direttamente all’INPS, per mezzo del servizio dedicato.
In alternativa si può utilizzare:
- il numero del Contact Center, disponibile all’803 164 (gratuito da rete fissa). oppure allo 06 164 164 da rete mobile;
- la presenza di patronati e intermediari dell’Istituto, usufruendo dei loro servizi telematici.
Sarà necessario consegnare in busta chiusa alla sede INPS territoriale competente la certificazione relativa al percorso di protezione all’interno del quale si è state inserite, indicando il numero di protocollo e la dicitura “Domanda Congedo straordinario art. 24 del d.lgs. 80/2015”.
Leggi anche: “Cos’è il congedo straordinario per quarantena“.
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