Cos’è il congedo parentale, come richiederlo e come funziona il congedo parentale straordinario covid.
Cos’è il congedo parentale
Il congedo parentale è un periodo di astensione dal lavoro, facoltativo, al quale i genitori possono accedere per prendersi cura dei propri figli durante i loro primi anni di vita. Può essere richiesto:
da lavoratrici e lavoratori dipendenti;
da lavoratrici e lavoratori iscritti dalla gestione separata INPS.
In questa guida saranno presentate quali sono le caratteristiche del congedo parentale ordinario e in cosa consiste il congedo parentale straordinario, introdotto per fronteggiare l’emergenza coronavirus, e come farne richiesta.
Il congedo parentale spetta ai genitori naturali, ma anche ai genitori adottivi o affidatari, entro i primi 12 anni di vita del bambino per un periodo che non deve superare complessivamente, per i due genitori, i 10 mesi.
Tuttavia, il periodo può estendersi a 11 mesi nel caso in cui il padre lavoratore si astenga dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno 3 mesi.
Il diritto all’astensione dal lavoro cessa nel momento stesso in cui si verifica un’interruzione del lavoro stesso. Il congedo parentale può essere richiesto da:
la madre lavoratrice dipendente per un periodo continuativo o frazionato di massimo sei mesi;
il padre lavoratore dipendente per un periodo continuativo o frazionato di massimo sei mesi, che possono diventare sette in caso di astensione dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno tre mesi;
il padre lavoratore dipendente, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (dal giorno successivo al parto) e anche se la stessa non lavora;
il genitore solo (padre o madre) per un periodo continuativo o frazionato di massimo dieci mesi.
Congedo parentale a ore
Il congedo parentale a ore è stato introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, ma il compito di stabilire le modalità di fruizione e il calcolo della base oraria spetta alla contrattazione collettiva alla quale fa capo il lavoratore.
Inoltre, sulla base del decreto legislativo 15 giugno 2015:
in assenza di contrattazione collettiva, i lavoratori possono fruire del congedo parentale su base oraria per metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente quello di inizio del congedo parentale;
il lavoratore ha la possibilità di richiedere una sola volta che il rapporto di lavoro a tempo pieno venga trasformato in rapporto a tempo parziale, al posto del congedo parentale, con una riduzione del lavoro che non deve essere superiore al 50%.
Retribuzione
I lavoratori dipendenti che richiedono il congedo parentale riceveranno:
un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, calcolata in base alla retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo di congedo, entro i primi sei anni di età del bambino e per un periodo massimo complessivo di sei mesi;
un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, dai sei anni e un giorno agli otto anni di età del bambino, solo se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione ed entrambi i genitori non ne abbiano fruito nei primi sei anni o per la parte non fruita anche eccedente il periodo massimo complessivo di sei mesi;
nessuna indennità nel periodo compreso tra gli otto anni e un giorno e i 12 anni di età del bambino.
Domanda
La domanda per ottenere il congedo parentale deve essere inviata all’INPS prima dell’inizio effettivo del congedo. L’indennizzo:
è anticipato dal datore di lavoro nel caso di lavoratrici e lavoratori dipendenti;
viene erogato direttamente dall’INPS nel caso di operai agricoli a tempo determinato, lavoratori stagionali a termine e lavoratori dello spettacolo a tempo determinato, lavoratrici e i lavoratori iscritti alla Gestione Separata e lavoratrici autonome.
La domanda può essere inviata:
tramite il sito dell’INPS, accedendo alla voce acquisizione domanda nella quale sarà disponibile l’apposito modulo da compilare per inoltrare la richiesta;
tramite il Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure lo 06 164 164 da rete mobile;
rivolgendosi agli enti di patronato e agli intermediari dell’Istituto.
Come funziona per gli iscritti alla gestione separata INPS
Il congedo parentale per le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla gestione separata INP ha una durata massima di 6 mesi e può essere richiesto entro i primi tre anni di vita del bambino.
La retribuzione è pari al 30% di 1/365 del reddito derivante da attività di lavoro a progetto o assimilata, percepito negli stessi 12 mesi presi a riferimento per l’accertamento del requisito contributivo.
La domanda può essere inviata:
dalle lavoratrici e i lavoratori iscritti alla Gestione Separata come lavoratori a progetto e categorie assimilate, che non siano contemporaneamente percettori di pensione e iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria;
dagli iscritti alla Gestione Separata in qualità di professionisti, di cui all’articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 335/1995, e non siano titolari di pensione o iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
qualora sussista un rapporto di lavoro ancora in corso di validità nel periodo in cui si colloca il congedo parentale;
qualora sussista il requisito di almeno 3 mesi di contribuzione effettivamente versata con aliquota maggiorata nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di congedo parentale indennizzabile, oppure – nel solo caso di fruizione di periodi di congedo parentale entro il primo anno di vita o dall’ingresso in famiglia del minore – si possano far valere almeno 3 mesi di contribuzione effettivamente versata con aliquota maggiorata, nei 12 mesi presi a riferimento ai fini dell’erogazione;
qualora vi sia l’effettiva astensione dall’attività lavorativa.
Nel caso della gestione separata, il diritto al congedo parentale del padre è autonomo rispetto a quello della madre: i genitori non possono comunque superare un periodo complessivo di 6 mesi. Le modalità di presentazione della domanda sono le stesse previste per lavoratrici e lavoratori dipendenti.
Il congedo parentale straordinario
Il congedo parentale straordinario è una misura introdotta dal decreto Cura Italia e mantenuta dal decreto Rilancio per sostenere le famiglie con figli di età inferiore a 12 anni (limite non valido nel caso di figli disabili) durante l’emergenza covid. La misura è stata prolungata fino al 31 agosto 2020, termine ultimo per poter inviare l’apposita richiesta.
Il congedo parentale straordinario si rivolge ai lavoratori pubblici, privati e autonomi e prevede fino al 50% della retribuzione per un periodo di 30 giorni per ciascun genitore. Una differenza fondamentale tra il congedo parentale ordinario e quello straordinario consiste nel fatto che è possibile usufruire del secondo anche per i figli di età compresa fra i 12 e i 16 anni, che siano a retribuzione zero.
In questo caso, però, non sarà erogata alcuna retribuzione né sarà riconosciuta la contribuzione figurativa ai fini pensionisitici: di contro, il lavoratore avrà comunque il diritto di assentarsi dal lavoro per occuparsi dei propri figli, senza rischiare di poter essere licenziato.
Esistono alcuni casi nei quali il congedo parentale straordinario risulta incomptabile, come per esempio in quelli in cui si riceva:
Infine, il congedo parentale straordinario non può essere fruito durante gli stessi giorni da parte di entrambi i genitori, che dovranno dunque presentare domanda alternata, per un totale di 15 giorni.
Congedo parentale – Domande frequenti
Quanto è retribuito il congedo parentale?
Il congedo parentale ordinario è pari al 30% della retribuzione media giornaliera, nel caso di lavoratore dipendente.
Quanto tempo prima si deve presentare la domanda di congedo parentale?
Il lavoratore che richiedere il congedo parentale dovrebbe informare il datore di lavoro fra i 5 e i 2 giorni prima del congedo stesso.
Quando il padre può usufruire del congedo parentale?
Il padre può usufruire del congedo parentale per un periodo continuativo o frazionato di massimo sei mesi.
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