Consorzio tra imprese: cos’è, come funziona e che forma giuridica ha
Definizione, disciplina del Codice civile, tipologie e vantaggi fiscali del consorzio nel diritto commerciale italiano: una guida completa per imprenditori.
- Il consorzio è un contratto disciplinato dagli artt. 2602 e ss. del Codice civile con cui due o più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per coordinare determinate fasi delle rispettive attività.
- Non è una società in senso stretto: i consorziati mantengono la propria autonomia giuridica e patrimoniale, e lo scopo non è la distribuzione degli utili, ma il vantaggio reciproco;
- Esistono due macro-tipologie – consorzio con attività interna e consorzio con attività esterna – con caratteristiche, obblighi e regimi fiscali molto diversi tra loro.
Se hai sentito parlare di consorzio e ti piacerebbe saperne di più sul piano legale, questa guida fa al caso tuo. Il consorzio è uno strumento di diritto commerciale molto diffuso in Italia, soprattutto tra le PMI, ed è spesso paragonato alla joint venture anglosassone per la logica di collaborazione che lo sottende.
In queste righe ti aiuto a capire come funziona – dalla sua costituzione al recesso, passando per i vantaggi fiscali – per darti una mano sia se stai valutando di aderire a uno, sia se vuoi difendere i tuoi diritti all’interno di un consorzio già esistente.
Cos’è un consorzio: definizione e natura giuridica
Nel diritto commerciale italiano, il consorzio è definito dall’art. 2602 del Codice civile come il contratto con cui “più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese”.
È un contratto plurilaterale con comunione di scopo: più parti si uniscono non per spartirsi un guadagno, ma per raggiungere un obiettivo condiviso – ridurre i costi, aumentare la competitività, accedere a gare d’appalto o coordinare la produzione.
La forma giuridica del consorzio si distingue nettamente da quella societaria. I consorzi e le società consortili previste dall’art. 2615-ter c.c. non sono ricompresi tra le società vere e proprie, avendo uno scopo diverso: l’organizzazione comune per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese, che restano autonome ed estranee alla causa del contratto consortile.
In pratica, il consorzio non è una società. Non ha scopo di lucro proprio e ogni vantaggio economico ricade sulle imprese consorziate, non sull’ente consortile in sé.

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Che tipo di soggetto è il consorzio dal punto di vista fiscale?
Dal punto di vista fiscale, il consorzio e le singole imprese consorziate sono soggetti fiscali autonomi. I consorzi tra imprenditori hanno un proprio regime fiscale che varia a seconda della tipologia – consorzio di mera disciplina, consorzio interno con attività commerciale, consorzio esterno o società consortile. Non è possibile, quindi, ricondurre il consorzio a un’unica disciplina fiscale.
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Disciplina di legge: gli articoli del Codice civile
La disciplina del consorzio si trova nel Libro V, Titolo X, Capo II del Codice civile, dagli artt. 2602 al 2615-ter c.c. Le disposizioni generali si applicano a tutti i consorzi, mentre gli artt. 2612 e ss. c.c. riguardano specificamente i consorzi con attività esterna.
Il consorzio può essere costituito da:
- imprenditori individuali (persone fisiche);
- società di qualsiasi tipo;
- soggetti non imprenditori, nel caso dei cosiddetti consorzi misti, che possono includere anche enti pubblici e privati.
Le camere di commercio e le associazioni di categoria che aderiscono a un consorzio non svolgono una funzione consortile vera e propria, ma di supporto economico-finanziario.
Qual è il numero minimo di soci?
Il numero minimo di partecipanti varia in base alla finalità, come indicato nella tabella di seguito.
| Tipologia di consorzio | Numero minimo di consorziati |
| Consorzi stabili (per appalti pubblici) | 3 |
| Consorzi che vogliono accedere alle agevolazioni fiscali (L. 240/1981) | 5 |
| Altri consorzi | 2 |

Contratto di consorzio: forma e contenuto obbligatorio
Il contratto di consorzio deve essere stipulato per iscritto, a pena di nullità. Deve contenere:
- l’oggetto e la durata – di norma pari a 10 anni;
- la sede dell’ufficio costituito;
- gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati;
- le attribuzioni e i poteri degli organi consortili, anche in merito alla rappresentanza in giudizio;
- le condizioni di ammissione, recesso ed esclusione;
- le sanzioni per l’inadempimento degli obblighi.
La modifica del contratto richiede in linea di principio il consenso di tutti i consorziati, salvo diversa convenzione. Le deliberazioni sull’attuazione dell’oggetto consortile, invece, si prendono con il voto favorevole della maggioranza dei consorziati.
Per i consorzi con attività esterna, l’atto costitutivo va depositato entro 30 giorni presso il Registro delle Imprese del luogo in cui ha sede l’ufficio. In molti casi il registro accetta solo atti costitutivi redatti con atto pubblico notarile.
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Quali sono le tipologie di consorzio
Analizziamo più nel dettaglio le macrotipologie di consorzio che si possono generare, cioè:
- il consorzio con attività interna;
- il consorzio con attività esterna.
1. Consorzio con attività interna
È la forma più semplice: i consorziati regolano tra loro le fasi delle rispettive imprese senza rapportarsi con soggetti terzi. I consorzi con attività interna hanno natura giuridica di enti non commerciali, in quanto disciplinano i rapporti tra i consorziati e non prevedono attività commerciale verso terzi. Non hanno personalità giuridica né autonomia patrimoniale.
Ecco un esempio pratico: un gruppo di piccoli produttori agricoli che regola tra loro le quote di produzione e le modalità di vendita senza creare una struttura verso l’esterno.
2. Consorzio con attività esterna
È la forma più diffusa e strutturata. Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dai suoi rappresentanti, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile; per le obbligazioni assunte dagli organi consortili per conto dei singoli consorziati, questi ultimi rispondono solidalmente col fondo consortile.
Questo tipo di consorzio ha una propria soggettività giuridica e autonomia patrimoniale, ed è soggetto a obblighi contabili specifici, tra cui la redazione di una situazione patrimoniale con le stesse regole previste per il bilancio delle S.p.A. Un esempio sono tre imprese edili che si uniscono in consorzio per partecipare insieme a gare d’appalto pubbliche, presentando un’unica offerta e ripartendo poi i lavori tra i consorziati.
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Altre tipologie di consorzi
Si piò poi creare una società consortile, figura intermedia disciplinata dall’art. 2615-ter c.c.: si tratta di una società – S.r.l., S.p.A. o cooperativa – che adotta come oggetto sociale gli scopi del consorzio. A differenza del consorzio contrattuale previsto dagli artt. 2602-2615 c.c., la società consortile ha personalità giuridica piena, può operare con terzi e offre maggiore flessibilità operativa e contrattuale.
I consorzi stabili per gli appalti, invece, sono i consorzi costituiti specificamente per partecipare alle procedure di gara pubblica. Devono contare almeno tre imprese e possono presentare offerte per conto dei consorziati, indicando quali di essi eseguiranno i lavori. Rappresentano uno strumento molto utilizzato dalle PMI per accedere a commesse di grandi dimensioni che da sole non potrebbero affrontare.
La scelta della forma giuridica più adatta – consorzio contrattuale, società consortile o contratto di rete – dipende da variabili specifiche: il numero di imprese coinvolte, la tipologia di attività, il rapporto con i terzi e gli obiettivi fiscali. Prima di procedere alla costituzione, ti consiglio di affidarti a un avvocato specializzato in diritto commerciale per valutare la soluzione più coerente con la tua situazione.
Recesso ed esclusione
L’art. 2609 c.c. disciplina le conseguenze del recesso o dell’esclusione di un consorziato: la quota del consorziato receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quelle degli altri partecipanti. Il mandato conferito per l’attuazione degli scopi del consorzio cessa nei confronti del consorziato che esce, anche se il mandato era stato conferito con un unico atto collettivo.
Le condizioni specifiche di recesso – termini, modalità e conseguenze patrimoniali – devono essere disciplinate dal contratto consortile. In assenza di previsione contrattuale, il recesso è ammesso solo in presenza di una giusta causa.
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Quali sono i vantaggi fiscali del consorzio
Uno dei principali motivi per cui le imprese scelgono la forma consortile è di natura fiscale. La Legge 10 maggio 1976, n. 240 prevede agevolazioni specifiche per i consorzi e le società consortili tra piccole e medie imprese nei settori industria, artigianato e commercio, a condizione che i consorziati siano almeno cinque.
In particolare:
- i consorzi non possono distribuire utili ai consorziati in nessuna forma, e questo divieto deve risultare espressamente dallo statuto;
- gli eventuali utili non sono soggetti a imposizione qualora siano reinvestiti entro il secondo esercizio successivo a quello in cui sono stati conseguiti, previa contabilizzazione in un apposito fondo del passivo vincolato alla realizzazione di investimenti fissi.
Il regime agevolato decade se gli utili vengono distribuiti, in qualsiasi momento. In quel caso, scatta la tassazione ordinaria. Ai fini IRES, l’art. 73 del TUIR include i consorzi nel novero dei soggetti passivi d’imposta.
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Consorzio – Domande frequenti
No. Il consorzio è un contratto plurilaterale con comunione di scopo, non una società. I consorziati mantengono piena autonomia giuridica. La Cassazione ha confermato questa distinzione, da ultimo con l’ordinanza n. 23371/2024.
Il consorzio è un contratto: non ha personalità giuridica piena (salvo i consorzi con attività esterna). La società consortile è invece una vera e propria società – S.r.l. o S.p.A. – che persegue scopi consortili: ha personalità giuridica completa, può operare con terzi e offre maggiore flessibilità.
In linea generale bastano due imprenditori. Servono almeno tre per i consorzi stabili che partecipano ad appalti pubblici, e almeno cinque per accedere alle agevolazioni fiscali previste dalla Legge 240/1981.
I consorzi non hanno scopo di lucro proprio: ogni vantaggio ricade sulle imprese consorziate. I consorzi con attività esterna possono tecnicamente generare un avanzo di gestione, ma se si vuole mantenere il regime fiscale agevolato, gli utili non possono essere distribuiti e devono essere reinvestiti entro due esercizi.
Per i consorzi con attività esterna, i terzi possono rivalersi sul fondo consortile. Se il fondo è insufficiente, i consorziati rispondono solidalmente in proporzione alle rispettive quote.
Entrambi sono strumenti di collaborazione tra imprese, ma il contratto di rete è più flessibile e meno costoso da costituire. Il consorzio offre una struttura organizzativa più solida e ha una disciplina codicistica più articolata. Per i contratti di importo rilevante o per le gare d’appalto, il consorzio rimane lo strumento più adatto.
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