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La nuova tabella INAIL per il danno biologico da origine lavorativa è stata introdotta dal D.M. 45/2019, il quale ha sostituito il precedente decreto del 2000 (D.M. 12 luglio 2000).
Tale tabella permette di determinare il risarcimento del danno biologico da origine lavorativa, derivante da un infortunio sul lavoro, oppure da una malattia professionale. L’indennizzo previsto si potrà ricevere sotto forma di capitale o di rendita, sulla base della percentuale di invalidità.
Le differenze principali contenute nella nuova tabella sono relative:
Nella tabella che segue sono stati inseriti i ristori che si potranno ricevere in relazione alla percentuale di invalidità riconosciuta.
Percentuale di invalidità | Ristoro previsto |
Invalidità inferiore al 6% | Non è previsto alcun ristoro (si parla di franchigia) |
Invalidità compresa tra il 6% e il 15% | L’indennizzo fa riferimento a quanto contenuto nella tabella indennizzo danno biologico |
Invalidità pari o maggiore del 16% | L’indennizzo va calcolato facendo riferimento sia alla tabella indennizzo danno biologico, sia alla tabella dei coefficienti |
La nuova tabella INAIL ha mantenuto alcune caratteristiche di quella precedentemente in vigore, in particolare in relazione al fatto che l’indennizzo:
Con la nuova tabella, non esiste più una distinzione tra uomini e donne e, pertanto, e gli indennizzi saranno gli stessi. Questi ultimi sono, invece, sono più alti del 40% rispetto a quelli indicati nella tabella del 2000.
La “Nuova tabella di indennizzo del danno biologico in capitale” (determina del Presidente n. 2 del 9 gennaio 2019, approvata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con decreto n. 45 del 23 aprile 2019) sarà in vigore nel triennio 2019-2021.
Viene applicata sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali che sono stati denunciati dal 1° gennaio 2019. Per gli accertamenti provvisori che si riferiscono a eventi antecedenti il 1° gennaio 2019, si utilizzano, invece, gli importi della precedente tabella.
Nel caso di unificazione dei postumi, ovvero quando si prende in considerazione un’unica menomazione complessiva, per capire quale tabella applicare, bisogna riferirsi alla data dell’ultimo evento lesivo che è oggetto di unificazione.
La nuova tabella INAIL viene applicata anche nel caso in cui vi siano richieste di aggravamento da parte del malato, a partire dal 1° gennaio 2019.
Gli indennizzi previsti nel caso di danno biologico da infortunio sul lavoro o malattia professionale saranno erogati, dopo l’accertamento del grado di menomazione, con una delle seguenti modalità:
Al fine di ottenere il risarcimento da danno biologico, sarà necessario recarsi da un medico legale, il quale dovrà determinare il danno che è stato subito e la relativa percentuale di invalidità.
Gli indennizzi da danno biologico per infortunio sul lavoro prevedono il possesso di requisiti specifici per averne diritto: clicca qui per conoscere quali sono.