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Licenziamento collettivo: cos’è, procedura, criteri di scelta, preavviso e NASpI

Il licenziamento collettivo è quello in cui sono coinvolti più lavoratori. Esso trova la sua disciplina nella Legge n. 223 del 1991. Ecco come funziona.

  • Il licenziamento collettivo si ha quando il datore di lavoro licenzia almeno 5 dipendenti della sua azienda nell’arco di 120 giorni per riduzione, trasformazione o cessazione dell’attività.
  • Nel licenziamento collettivo il datore è tenuto al preavviso, la cui durata è stabilita dal CCNL di categoria.
  • In caso di licenziamento collettivo, il lavoratore ha diritto alla NASpI e al Ticket licenziamento.

Il licenziamento collettivo è una procedura alla quale può ricorrere il datore di lavoro, a capo di un’azienda con oltre 15 dipendenti, qualora voglia licenziare almeno 5 lavoratori nell’arco di 120 giorni in una o più unità produttive, a causa di riduzione, trasformazione o cessazione dell’attività. Il licenziamento collettivo può conseguire, per esempio, a una crisi aziendale con calo di fatturato o alla chiusura di reparti che rendono esuberante il personale.

È disciplinato dalla Legge n. 223 del 1991 e richiede l’avvio di una procedura formale, coinvolgimento sindacale e l’applicazione di criteri di scelta oggettivi. se lavori presso un’azienda che intende ridurre il suo personale e temi di rientrare tra i lavoratori da licenziare, ti invito a leggere questo articolo in cui ti spiego come funziona questa tipologia di licenziamento.

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Come funziona la procedura del licenziamento collettivo

A differenza di quello individuale, il licenziamento collettivo richiede una procedura precisa e dettagliata alla quale il datore di lavoro è tenuto. Di seguito, analizziamo tutte le fasi di cui si compone la procedura in questione.

In particolare, si tratta di:

  1. comunicazione alle rappresentanze sindacali;
  2. esame congiunto;
  3. mancato accordo con i sindacati;
  4. comunicazione dei dipendenti licenziati.

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1. La comunicazione alle rappresentanze sindacali

Il datore di lavoro che voglia avviare un licenziamento collettivo, deve in primo luogo comunicare questa sua intenzione alle rappresentanze sindacali e alle rispettive associazioni di categoria.

La comunicazione deve contenere:

  • le ragioni che hanno portato all’eccedenza di personale;
  • i motivi tecnici organizzativi e produttivi per i quali è impossibile adottare misure idonee a porre rimedio a questa situazione evitando il licenziamento collettivo;
  • il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale eccedente e del personale abitualmente impiegato;
  • i tempi di attuazione del programma di riduzione del personale;
  • le eventuali misure predisposte per far fronte alle conseguenze sul piano sociale;
  • il metodo di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva.

Tale comunicazione va inviata in copia anche all’UPLMO – Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

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2. L’esame congiunto

Entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione inerente il licenziamento collettivo, le rappresentanze sindacali aziendali e le rispettive associazioni possono richiedere un esame congiunto tra le parti allo scopo di esaminare le cause alla base dell’eccedenza di personale e le possibilità di un diverso impiego dei dipendenti nella stessa azienda.

Nel caso in cui non sia possibile evitare la riduzione di personale, si considera la possibilità di ricorrere a misure sociali di accompagnamento che possano favorire la riqualificazione e la conversione dei lavoratori licenziati.

L’esame deve concludersi entro 45 giorni dalla data in cui è stata ricevuta la comunicazione e il suo esito deve essere comunicato all’UPLMO da parte dell’azienda. Tale termine è ridotto alla metà qualora i lavoratori coinvolti nel licenziamento collettivo siano inferiori a 10.

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3. Il mancato accordo con i sindacati

In caso di mancato accordo, si procede a un ulteriore esame presso il direttore dell’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, il quale può anche avanzare delle proposte per raggiungere un accordo. Questo secondo esame deve concludersi al massimo entro 30 giorni da quando l’UPLMO ha ricevuto la comunicazione relativa al primo esame congiunto tra le parti. Anche questo termine è ridotto alla metà se i lavoratori coinvolti nel licenziamento collettivo sono meno di 10.

Al termine di tale fase, indipendentemente dal raggiungimento di un’intesa, l’azienda può licenziare i lavoratori eccedenti, dando, per iscritto, comunicazione del recesso a ognuno di loro. Il licenziamento collettivo va intimato entro 120 giorni dall’avvio della procedura, rispettando il preavviso.

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4. La comunicazione dei dipendenti licenziati

Entro 7 giorni da tale comunicazione, il datore è tenuto a comunicare per iscritto all’Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente, alla Commissione regionale per l’impiego e alle associazioni di categoria l’elenco dei lavoratori licenziati, indicante anche luogo di residenza, qualifica, livello di inquadramento, età e carico di famiglia. Occorre anche indicare i criteri con cui sono stati scelti i lavoratori da licenziare.

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Criteri di scelta del licenziamento collettivo: quali sono?

Nel licenziamento collettivo, la selezione dei lavoratori da licenziare deve essere effettuata in relazione alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative dell’azienda, nel rispetto dei criteri previsti dai contratti collettivi stipulati con i sindacati.

In mancanza di questi contratti, l’individuazione dei lavoratori deve avvenire nel rispetto dei criteri di cui all’art. 5 L. 223/1991 in concorso tra loro. Essi sono:

  • carichi di famiglia, cioè i lavoratori che hanno maggiori responsabilità familiari devono essere ritenuti prioritari nella conservazione del posto di lavoro;
  • anzianità di servizio, nel senso che i lavoratori che hanno più anni di servizio sono meno soggetti al licenziamento;
  • esigenze tecnico-produttive e organizzative.

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L’obbligo di preavviso

Nel licenziamento collettivo è previsto l’obbligo di preavviso, la cui durata è determinata dal CCNL di categoria in base all’anzianità e all’inquadramento del lavoratore. Il periodo di preavviso non decorre in caso di malattia, infortunio, ferie o maternità.

Nell’ipotesi di mancato rispetto dell’obbligo di preavviso, il datore di lavoro deve corrispondere un’indennità sostitutiva pari alla retribuzione che sarebbe spettata durante il periodo di preavviso.

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Quando il licenziamento collettivo è illegittimo?

Il licenziamento collettivo non è lecito nei casi che seguono.

  • mancato rispetto della procedura: nel caso in cui l’azienda abbia omesso la comunicazione sindacale o comunque una delle fasi della procedura, i lavoratori possono contestare la legittimità del licenziamento; in queste circostanze il licenziamento collettivo può essere dichiarato nullo e i lavoratori possono essere riammessi in servizio, oltre a ottenere un risarcimento;
  • discriminazione: se alla base del licenziamento vi sono motivi discriminatori (età, genere, origine etnica, ecc.), il lavoratore può fare ricorso al giudice del lavoro per essere risarcito e reintegrato nel posto di lavoro;
  • applicazione scorretta dei criteri di selezione: in tale ipotesi, il lavoratore può fare ricorso domandando la revisione della decisione.

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Licenziamento collettivo, NASpI e Ticket licenziamento

Il licenziamento collettivo dà diritto alla NASpI, essendo una forma di disoccupazione involontaria, purché il lavoratore abbia accumulato almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio della disoccupazione. La domanda di NASpI va presentata all’INPS esclusivamente in modalità telematica, entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Pure nel licenziamento collettivo, poi, il datore di lavoro paga un contributo, il cosiddetto Ticket licenziamento; per il 2026 l’importo è pari all’82% del massimale NASpI per ogni 12 mesi di anzianità negli ultimi 3 anni. L’importo in questione arriva addirittura a triplicare nel caso in cui non venga raggiunto un accordo sindacale.

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