Difetto di conformità: cosa vuol dire e cosa fare in caso di merce non conforme
Cosa si intende con l'espressione "difetto di conformità" e quali sono le tutele legali offerte dalla garanzia legale ai consumatori, che possono fare denuncia in presenza di vizi.
- Ai sensi degli articoli 128-135 del Codice del Consumo, la garanzia legale di conformità stabilisce che il venditore sia responsabile della presenza di un difetto di conformità in un bene.
- In presenza di tale difetto, il consumatore ha a sua disposizione due rimedi.
- Può, infatti, richiedere la riparazione o sostituzione della merce, oppure la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.
Il difetto di conformità rappresenta una tutela fondamentale per i consumatori, garantendo che i prodotti acquistati siano conformi alle aspettative e agli standard di qualità previsti dalla legge. La disciplina europea e nazionale ha progressivamente ampliato i diritti dei consumatori, mentre la giurisprudenza ha fornito interpretazioni che rafforzano ulteriormente tali diritti.
Vediamo più da vicino:
- di cosa si tratta;
- cosa si può fare se è presente un difetto di conformità;
- a chi spetta l’onere della prova.
Cos’è il difetto di conformità
Il difetto di conformità si riferisce alla discrepanza tra il bene acquistato e le caratteristiche che esso dovrebbe possedere in base al contratto di vendita, come disciplinato dall‘art. 129 del Codice del Consumo. Questo concetto, fondamentale nel diritto dei consumatori, indica qualsiasi anomalia che renda il prodotto inidoneo all’uso previsto, che ne diminuisca il valore o che lo renda diverso da quanto promesso dal venditore o dal produttore.
In termini pratici, un bene presenta un difetto di conformità se:
- non corrisponde alla descrizione fornita dal venditore;
- non possiede le qualità e le prestazioni abituali per beni dello stesso tipo;
- non è idoneo all’uso specifico dichiarato dal venditore;
- non è stato correttamente installato, se l’installazione era parte del contratto di vendita.
Questa tutela è essenziale per garantire che il consumatore riceva un prodotto adeguato alle sue legittime aspettative.
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Difetto di conformità e Codice del Consumo
La normativa sul difetto di conformità trova il suo fondamento nella Direttiva Comunitaria 1999/44/CE, recepita in Italia con il Decreto Legislativo n. 206/2005, cioè il Codice del Consumo. Successivamente, la Direttiva (UE) 2019/771 ha rafforzato la tutela dei consumatori, ampliando la responsabilità del venditore e introducendo nuovi standard di garanzia.Tale ultima normativa è stata recepita nell’ordinamento italiano con il d.lgs 170/2021, che ha apportato modifiche al Codice del Consumo.
Secondo il Codice del Consumo, il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità che si manifesti entro due anni dalla consegna del bene, come previsto dall’art. 133 del Codice del Consumo.
Per i beni digitali e i prodotti con componenti software, la normativa più recente ha previsto un’estensione della garanzia, includendo aggiornamenti obbligatori e protezione contro malfunzionamenti derivanti da obsolescenza programmata, come previsto dalla Direttiva (UE) 2019/770 (6) e dall’Art. 133, comma 2 .
Si prevede che:
Se il contratto prevede una fornitura continuativa per più di due anni, il venditore risponde di qualsiasi difetto di conformità del contenuto digitale o del servizio digitale che si verifica o si manifesta nel periodo di tempo durante il quale il contenuto digitale o il servizio digitale deve essere fornito a norma del contratto di vendita.
Con l’evoluzione del mercato e l’integrazione sempre maggiore di prodotti digitali, è probabile che la normativa continuerà a svilupparsi per rispondere alle nuove esigenze dei consumatori, assicurando una protezione sempre più efficace contro le pratiche commerciali scorrette.
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Come contestare un prodotto difettoso
Il consumatore ha diritto a diversi rimedi in caso di difetto di conformità. Questi rimedi, elencati nel Codice del Consumo, seguono un ordine di priorità, come illustrato di seguito:
- prima fase: riparazione o sostituzione gratuita – il consumatore ha il diritto di scegliere tra la riparazione e la sostituzione del bene, a meno che la soluzione scelta sia eccessivamente onerosa per il venditore, come stabilito dall’art. 135 bis (in precedenza art. 130) del Codice del Consumo;
- seconda fase: riduzione del prezzo o risoluzione del contratto – Se la riparazione o la sostituzione non sono possibili o non vengono effettuate entro un termine ragionevole, il consumatore può chiedere una riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto con conseguente rimborso, come previsto dall’art. 135 bis del Codice del Consumo.
La legge prevede che tali rimedi siano forniti senza costi aggiuntivi per il consumatore, incluso il trasporto del bene difettoso. La denuncia del venditore al momento della scoperta di vizi o difetti non è, invece, più obbligatoria dal 1° gennaio 2022.
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Onere della prova nel difetto di conformità
Un aspetto centrale nelle controversie sul difetto di conformità è l’onere della prova. In base all’art. 135, comma 1, del Codice del Consumo, se il difetto si manifesta entro un anno dalla consegna, si presume che esistesse già al momento della vendita. Spetta quindi al venditore dimostrare il contrario.
Dopo il primo anno, l’onere della prova si sposta sul consumatore, che dovrà dimostrare che il difetto era presente fin dall’inizio e non è derivato da un uso improprio o da un normale deterioramento.
In riferimento ai beni digitali, l’onere della prova riguardo al fatto che il contenuto digitale o il servizio digitale era conforme entro il periodo di tempo di cui all’articolo 133, comma 2, spetta al venditore per qualsiasi difetto di conformità che si manifesta entro il termine indicato da tale articolo
In ogni caso, l’azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive nel termine massimo di 26 mesi (24 mesi più 2 dalla scoperta) dalla consegna del bene.
Tuttavia, la recente normativa europea, in particolare la Direttiva (UE) 2019/771, ha proposto di estendere il periodo di inversione dell’onere della prova a due anni, per rafforzare ulteriormente la protezione dei consumatori.
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Difetto di conformità e giurisprudenza
La giurisprudenza italiana ed europea ha più volte chiarito e ampliato la tutela dei consumatori in materia di difetto di conformità. Per esempio, la Corte di Giustizia UE, C-52/18 ha stabilito che il venditore è responsabile anche per i difetti derivanti da errori di produzione non immediatamente riscontrabili al momento dell’acquisto.
La Cassazione Civile, Sez. II, con la sentenza n. 13148/2020, ha chiarito entro quali limiti temporali e in quali casi il venditore può essere ritenuto responsabile per la vendita di beni di consumo, come si può leggere di seguito:
si presume che i difetti di conformità, che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene, siano sussistenti già a tale data, sicché è onere del consumatore allegare la sussistenza del vizio, gravando sulla controparte l’onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita. Superato il suddetto termine, trova nuovamente applicazione la disciplina generale posta in materia di onere della prova posta dall’art. 2697 c.c..
La Cassazione Civile, Sez. II, nell’ordinanza n. 28827/2023, ha avuto l’opportunità di ritornare a discutere sul tema della garanzia nel contratto di vendita di un prodotto di consumo, specificando entro quali scadenze temporali il venditore possa essere considerato responsabile per il difetto di conformità del prodotto venduto e quali siano gli oneri probatori a carico dell’acquirente.
Queste pronunce dimostrano come la tutela del consumatore sia in continua evoluzione, con una tendenza a rafforzare le garanzie e a rendere più efficace l’azione contro venditori inadempienti.
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