Disoccupazione per i rimpatriati: abolito il sussidio
Dal 1° gennaio 2025 non è più possibile per i lavoratori che hanno prestato la propria attività all’estero e poi deciso di rientrare in Italia richiedere il sussidio di disoccupazione. Scopri le ultime novità in merito e i chiarimenti dell'INPS nel nostro approfondimento.
- La disoccupazione per i rimpatriati non esiste più.
- La misura è stata infatti abolita a partire dal 1° gennaio 2025.
- Fino allo scorso anno, era invece possibile richiederla per un periodo di 180 giorni.
In virtù di quanto previsto dalla Legge n. 402 del 1975 e dagli accordi internazionali di sicurezza sociale, fino al 31 dicembre 2024 i lavoratori rimpatriati avevano diritto ad accedere alla NASpI, il sussidio di disoccupazione.
Tuttavia l’articolo 1, comma 187, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025) ha abrogato tale disposizione: pertanto non è più possibile per i cosiddetti expat che scelgono di far ritorno nel nostro Paese richiedere il sussidio.
Lo ha chiarito anche l’INPS, con il messaggio n. 184 del 17 gennaio 2025, informando che, dal 1° gennaio 2025 non si possono più presentare domande di disoccupazione per le cessazioni del rapporto di lavoro avvenute dopo tale data, né da parte dei cittadini, né dei patronati.
Per comprendere meglio tale novità legislativa, in questo articolo analizzeremo:
- cos’è la NASpI;
- cosa si intende per lavoratori rimpatriati;
- chi non può più accedere al beneficio e chi, invece, può continuare a godere della NASpI per i rimpatriati disoccupati.
Cos’è la NASpI
Conosciuta come “indennità di discoccupazione”, la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) è un sussidio mensile, oggi regolato dal Decreto Legislativo n. 22 del 2015, che viene erogato su domanda dell’interessato.
La NASpI spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l’occupazione. La misura della prestazione è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, se la retribuzione è inferiore a un importo di riferimento stabilito dalla legge (1.470,99 euro per il 2023), rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
Se la retribuzione è invece superiore al suddetto importo, la misura della prestazione è aumentata del 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e la somma di 1.470,99 euro.
La NASpI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione ed è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive maturate negli ultimi quattro anni.
Approfondisci leggendo Disoccupazione NASpI 2025: requisiti, cosa cambia, durata, novità
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Cos’era la disoccupazione per i rimpatriati
Ai sensi della Legge n. 402 del 1975 sul sussidio di disoccupazione ai lavoratori rimpatriati, la stessa, come chiarito dalla la circolare INPS 22 maggio 2015, n. 106, si applicava ai cittadini italiani che:
- avevano lavorato all’estero;
- erano rimasti disoccupati per effetto del licenziamento o del mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all’estero;
- erano rimpatriati successivamente al 1° novembre 1974.
Per accedere alla prestazione di disoccupazione, il lavoratore italiano rimasto disoccupato doveva soddisfare inoltre i seguenti requisiti:
- essere rimpatriato entro 180 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- avere reso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro entro 30 giorni dalla data del rimpatrio.
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I lavoratori rimpatriati possono chiedere la NASpI nel 2025?
Come abbiamo visto, i lavoratori italiani che rientravano nel territorio nazionale dopo aver lavorato all’estero che avevano visto cessare il proprio contratto di lavoro per mancato rinnovo o per licenziamento, hanno potuto contare sul sussidio di disoccupazione per i rimpatriati fino alla fine del 2024.
Tuttavia, a partire dal 1° gennaio 2025, non sarà più possibile richiedere tale indennità per tutte le cessazioni di rapporti di lavoro che avvengono proprio a partire da tale data. La cessazione del beneficio è disposta dall’art. 29 della legge di bilancio 2025.
In ogni caso, non è chiaro se si tratti di un’abolizione definitiva del sussidio o di una misura sperimentale e se saranno previste nuove misure alternative per i lavoratori rimpatriati.
Con il comunicato stampa del 20 gennaio 2025, inoltre, l’INPS ha chiarito che le strutture territoriali dell’Istituto non dovranno effettuare alcun adempimento in merito, poiché l’ente provvederà in automatico a rifiutare le istanze, fornendo la motivazione giuridica per il mancato accoglimento.
Per quanto riguarda le domande relative alle cessazioni di rapporti di lavoro avvenute fino al 31 dicembre 2024, si confermano invece le modalità di gestione ordinaria delle domande già chiarite con la circolare INPS 22 maggio 2015, n. 106.
Disoccupazione rimpatriati: chi può ancora accedervi?
Per coloro che hanno già richiesto il beneficio relativamente a uno stato di disoccupazione che ha avuto inizio entro il 31 dicembre 2024, la NASpI continuerà ad essere erogata secondo le modalità di cui alla Legge n. 402 del 1975, quindi i beneficiari continueranno a godere del sussidio.
È bene notare che la domanda di accesso all’indennità di disoccupazione deve essere effettuata entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, quindi in ogni caso non è più possibile presentare nessuna richiesta anche in relazione a stati di disoccupazione che hanno avuto inizio nel 2024.
Il termine per la presentazione della domanda è sospeso solo in caso di maternità indennizzabile insorta entro i 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, oppure in caso di malattia indennizzabile da parte dell’INPS o di infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile da parte dell’INAIL, insorti entro i 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
In definitiva, si tratta di una misura avente un impatto significativo sul sostegno a coloro che decidono di rientrare in Italia dopo un’esperienza di lavoro all’estero che senz’altro inciderà anche sulla decisione di tornare o meno nel nostro Paese da parte di chi si ritroverebbe adesso privo di sussidi.
Se hai dubbi o perplessità sull’applicazione del regime impatriati, richiedi una consulenza a un avvocato esperto in diritto del lavoro e della previdenza sociale.
Disoccupazione per i rimpatriati – Domande frequenti
No, l’applicazione del sussidio è stata abolita per tutte le cessazioni di rapporti di lavoro che riguardano lavoratori rimpatriati a partire dal 1° gennaio 2025.
L’INPS non ha ancora chiarito se si tratta di una sospensione della NASpI per i rimpatriati o di un’abolizione definitiva.
Coloro che hanno già richiesto l’applicazione del beneficio nel 2024 continueranno a percepire la NaSpI normalmente.
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