Divorzio in contumacia: cos’è e come funziona
Cosa si intende con l'espressione divorzio in contumacia, quali sono i casi in cui è possibile e quali le conseguenze sullo svolgimento del relativo processo.
Secondo un report Istat, nel 2023 c’è stato un calo dei matrimoni rispetto allo stesso periodo nel 2022, con una riduzione del 6,7%. Stabile, analizzando i dati relativi al 2022, il numero dei divorzi, che si attesta sugli 82.596.
I divorzi oggi non si svolgono più solamente in tribunale – si parla in questo caso di divorzio giudiziale: nel 2022, infatti, il 28,9% dei divorzi si è concluso con una procedura extragiudiziale, ovvero con il cosiddetto divorzio consensuale.
Insomma, il divorzio ne ha fatta di strada da quella famosa legge 898 del 1970 e oggi è possibile riuscire a divorziare:
- trascorsi 6 mesi dalla separazione, nel caso in cui si avvenuta in modo consensuale;
- dopo 1 anno da quando è avvenuta la separazione giudiziale.
In queste righe, vogliamo parlare di un caso particolare, ovvero del cosiddetto divorzio in contumacia. Cosa si intende con questo termine e quali sono le sue conseguenze? Partiamo col dire che può verificarsi soltanto nel caso di divorzio giudiziale, ovvero quando si ricorra al Tribunale perché i coniugi non hanno trovato un accordo.
Divorzio giudiziale: la procedura
Il divorzio giudiziale inizia con il deposito del ricorso da parte dell’avvocato di uno dei coniugi, nel quale vengono descritti i fatti e gli elementi giuridici e processuali alla base della domanda di divorzio. Vengono anche indicati eventuali figli e si allegano alla domanda le ultime dichiarazioni dei redditi.
Una volta depositato il ricorso, il presidente del Tribunale fissa la data in cui si svolgerà l’udienza, che dovrà avvenire nei successivi 90 giorni. All’udienza dovranno essere presenti entrambi i coniugi, ognuno assistito dal proprio difensore.
A questo punto, il coniuge ricorrente, ovvero quello che ha presentato ricorso in Tribunale, dovrà notificare la data dell’udienza all’altro coniuge in modo tale che ne sia a conoscenza e possa costituirsi in giudizio.
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Divorzio in contumacia: cos’è
Si parla di divorzio in contumacia nel momento in cui, il giorno dell’udienza di divorzio, il coniuge che dovrebbe presentarsi in tribunale sceglie volontariamente di non comparire in giudizio.
La contumacia, infatti, nel diritto processuale civile e penale, rappresenta la situazione in cui non si partecipa a un processo nonostante si abbia l’obbligo di costituirsi davanti al giudice.
Nel caso della procedura di divorzio:
- se a non presentarsi è la parte ricorrente, ovvero quella che ha presentato ricorso in tribunale, la sua mancata comparizione fa perdere al ricorso la sua efficacia e il procedimento di divorzio si estingue;
- se non si presenta l’altro coniuge, invece, il presidente del tribunale potrebbe fissare una nuova data. Il coniuge che si è presentato in tribunale dovrà notificare la data della nuova udienza all’altro.
La contumacia è, dunque, un’anomalia processuale che può verificarsi anche nel corso di un procedimento di divorzio, nel momento in cui la parte citata in giudizio non si presenta, scegliendo di non difendersi dalle eventuali accuse.
Nel caso del divorzio, non può verificarsi la contumacia dell’attore: come abbiamo infatti detto, l’assenza del coniuge ricorrente priva la domanda di divorzio dei suoi effetti giuridici.
Contumacia del convenuto
Per quanto riguarda, invece, la contumacia del coniuge convenuto nel corso di un procedimento di divorzio, sarà compito del giudice quello di verificare che quest’ultimo sia venuto a conoscenza del ricorso per divorzio giudiziale e del relativo decreto di comparizione in giudizio.
Il giudice dovrà quindi accertarsi che, pur avendo ricevuto la regolare notifica, il convenuto abbia deciso volontariamente di non costituirsi in giudizio, ovvero di non difendersi. A questo punto, ci possono essere due strade differenti.
La prima è quella in cui sia presente un vizio, ovvero che il convenuto non abbia ricevuto la comunicazione relativa alla data dell’udienza. In questo caso, il ricorrente dovrà procedere a inviare una nuova notifica. Se ciò non avviene, allora il giudice annulla la causa, facendo estinguere il procedimento di divorzio.
Se invece, il ricorrente notifica la nuova ordinanza, ma il convenuto si ostina a non presentarsi in giudizio, allora il giudice ne dichiara la contumacia. In questo caso, il processo può proseguire anche in sua assenza.
Il convenuto contumace ha comunque la possibilità di costituirsi in giudizio tardivamente: se riesce a dimostrare di non essere venuto a conoscenza della pendenza del giudizio per causa a lui non imputabile o per nullità della notifica, sarà riammesso dal giudice al processo.
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Quali sono i rischi della contumacia nel divorzio
Considerato che, in caso di contumacia, il processo prosegue comunque in presenza delle condizioni sopra citate, le decisioni del giudice saranno prese prendendo in considerazione unicamente il punto di vista del coniuge ricorrente.
Queste decisioni potranno riguardare argomenti che però interessano entrambe le parti, come:
- il mantenimento dei figli;
- la determinazione dell’assegno divorzile;
- l’assegnazione della casa coniugale;
- l’affidamento.
Il convenuto avrà dalla sua la possibilità di impugnare la sentenza emessa dal Tribunale, ma entreranno in gioco alcune limitazioni. Non potrà infatti proporre nuove domande o eccezioni non rilevabili d’ufficio, né richiedere l’ammissione di nuovi documenti o mezzi istruttori – tranne nel caso in cui riesca a dimostrare di non averli potuti richiedere in primo grado per cause a lui non imputabili.
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Divorzio in contumacia – Domande frequenti
Le conseguenze nel caso di divorzio in contumacia sono diverse a seconda che non si presenti il coniuge convenuto o quello che ha presentato il ricorso in tribunale.
Nell’ipotesi in cui due coniugi non riuscissero a mettersi d’accordo con le buone, ovvero procedere con il divorzio consensuale, si potrà ricorrere al divorzio giudiziale.
Il divorzio deve sempre essere preceduto da un periodo di separazione. La stessa potrebbe anche concludersi con la rappacificazione dei coniugi.
Dipende, nel senso che le spese di divorzio potrebbero essere addebitate a un solo coniuge nell’ipotesi in cui sia la causa della fine del matrimonio (si pensi a un caso di tradimento).
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