Flat tax neo residenti 2026: cos’è, come funziona e come aderire
Guida all'imposta sostitutiva per chi trasferisce la residenza fiscale in Italia: i nuovi importi previsti dalla Legge di Bilancio 2026, i requisiti, i vantaggi accessori e la procedura di adesione con il modello dell'Agenzia delle Entrate.
- La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) ha modificato l’art. 24-bis del TUIR, portando l’imposta sostitutiva sui redditi esteri da 200.000 a 300.000 euro per chi trasferisce la residenza fiscale in Italia dal 1° gennaio 2026, e da 25.000 a 50.000 euro per ciascun familiare incluso nell’opzione.
- Il regime è opzionale, dura fino a 15 anni e non riguarda i redditi prodotti in Italia, che restano soggetti all’IRPEF ordinaria.
- Chi ha già aderito prima del 2026 non subisce aumenti: la clausola di salvaguardia tutela chi ha trasferito la residenza civilistica entro il 31 dicembre 2025, che continua ad applicare l’importo vigente al momento dell’adesione.
Se stai valutando di trasferirti in Italia dall’estero, o sei già rientrato di recente, il regime fiscale per i neo residenti è uno degli strumenti di pianificazione più rilevanti nel panorama tributario italiano. Introdotto dalla Legge di Bilancio 2017 (L. 232/2016) con l’inserimento dell’art. 24-bis nel TUIR, nasce con l’obiettivo di rendere l’Italia più attrattiva per i cosiddetti High Net Worth Individuals – persone con patrimoni e redditi elevati prodotti all’estero. In meno di dieci anni, però, il costo del regime è triplicato: si è passati dai 100.000 euro iniziali ai 300.000 attuali, senza aumentare le risorse disponibili per chi aderisce. Vediamo di capire meglio come funziona e se conviene ancora.
Cos’è la flat tax per i neo residenti
La flat tax per i neo residenti è un’imposta sostitutiva forfetaria che sostituisce l’IRPEF sui redditi prodotti all’estero. Chi opta per questo regime non paga le aliquote progressive ordinarie (fino al 43% più addizionali) sui redditi di fonte estera, ma versa ogni anno un importo fisso, indipendentemente da quanto ha effettivamente guadagnato fuori dall’Italia.
Il meccanismo è semplice: se hai redditi esteri per 2 milioni di euro, l’imposta sostitutiva rimane comunque 300.000 euro. Se invece i tuoi redditi esteri si fermano a 400.000 euro, paghi lo stesso importo. Per i redditi prodotti in Italia, le aliquote IRPEF ordinarie si applicano regolarmente: redditi da lavoro, da immobili e da attività d’impresa italiane restano fuori dall’ombrello della flat tax.
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Chi può accedere al regime agevolato?
Possono optare per il regime le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia ai sensi dell’art. 2, comma 2, del TUIR – ossia mediante iscrizione all’anagrafe della popolazione residente, o con domicilio o dimora abituale nel territorio italiano per più di 183 giorni l’anno – a condizione di non essere stati fiscalmente residenti in Italia per almeno nove dei dieci periodi d’imposta precedenti all’esercizio dell’opzione.
Il requisito vale per chiunque: italiani rientrati dall’estero dopo un lungo periodo di non residenza, cittadini stranieri, imprenditori e professionisti internazionali.
Il regime può essere esteso a uno o più familiari individuati dall’art. 433 del Codice civile – coniuge, figli, genitori, fratelli e sorelle – a condizione che anche questi trasferiscano la residenza fiscale in Italia e rispettino il medesimo requisito di non residenza pregressa.

Importi 2026: cosa cambia rispetto al passato
L’evoluzione storica dell’imposta mostra una chiara tendenza al rialzo:
| Periodo del trasferimento | Imposta sostitutiva | Imposta per ciascun familiare |
| Prima del 10 agosto 2024 | 100.000 euro/anno | 25.000 euro/anno |
| Dal 10 agosto 2024 al 31 dicembre 2025 | 200.000 euro/anno | 25.000 euro/anno |
| Dal 1° gennaio 2026 in poi | 300.000 euro/anno | 50.000 euro/anno |
Chi ha esercitato l’opzione prima del 1° gennaio 2026 continua ad applicare l’importo previsto al momento dell’adesione, senza subire alcun rialzo retroattivo. La clausola di salvaguardia opera in modo automatico: non è necessaria alcuna comunicazione o nuova istanza.
Il riferimento normativo per determinare l’applicazione delle nuove soglie è il trasferimento della residenza civilistica ai sensi dell’art. 43 del Codice civile – intesa come dimora abituale – e non necessariamente la residenza fiscale formale. Questo può generare incertezze applicative, soprattutto per chi si trovava fisicamente in Italia nel 2025 per periodi superiori a 183 giorni pur non avendo ancora effettuato l’iscrizione anagrafica.
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Cosa include il regime per i neo residenti oltre all’imposta sostitutiva?
La flat tax per neo residenti non si limita alla sostituzione dell’IRPEF estera. Sono confermati anche per il 2026 i principali vantaggi accessori, ovvero:
- esenzione dall’IVIE (imposta sugli immobili situati all’estero);
- esenzione dall’IVAFE (imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero);
- esclusione dagli obblighi di monitoraggio fiscale nel Quadro RW;
- non applicazione delle imposte sulle successioni e donazioni per i beni situati all’estero.
L’esenzione dall’imposta di successione e donazione si estende ai familiari ammessi all’opzione, che beneficiano del medesimo trattamento agevolativo in caso di trasferimenti successori o donativi aventi ad oggetto beni esteri.
Questi vantaggi accessori sono spesso la componente più rilevante per chi possiede patrimoni diversificati a livello internazionale: eliminano la necessità di dichiarare e tassare ogni anno asset immobiliari e finanziari detenuti all’estero, con un risparmio in termini di compliance e di imposte patrimoniali che può essere considerevole.
Rimane però un limite rilevante: la flat tax non copre automaticamente le plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate nei primi cinque periodi d’imposta, che restano soggette a tassazione ordinaria o sostitutiva al 26%. Questa limitazione ha natura antielusiva ed è pensata per contrastare trasferimenti fittizi di residenza finalizzati esclusivamente alla liquidazione di asset finanziari rilevanti.

Flat tax e regime impatriati: il divieto di cumulo dal 2027
Un aggiornamento normativo del 2026 che può riguardare direttamente chi pianifica il trasferimento in Italia: il D.L. n. 38/2026 introduce, a partire dal periodo d’imposta 2027, il divieto assoluto di cumulo tra la flat tax per i neo residenti (art. 24-bis TUIR) e il regime agevolato per i lavoratori impatriati (art. 5, D.Lgs. n. 209/2023). Chi trasferirà la residenza fiscale in Italia entro il 2026 mantiene la facoltà di applicare congiuntamente entrambe le agevolazioni.
Se stai valutando di trasferirti in Italia come lavoratore dipendente o autonomo con redditi anche italiani, la finestra per cumulare i due regimi si chiude con il 31 dicembre 2026.
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Come si esercita l’opzione per i neo residenti?
L’adesione al regime non è automatica: va manifestata espressamente. L’opzione si esercita nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stata trasferita la residenza fiscale in Italia, oppure in quella immediatamente successiva. Per i soggetti tenuti alla presentazione del Modello Redditi Persone Fisiche, l’opzione va indicata nel Quadro NR.
Cos’è l’interpello preventivo?
Prima di esercitare l’opzione, hai la possibilità – non l’obbligo – di presentare una istanza di interpello preventiva all’Agenzia delle Entrate per ottenere una risposta formale sulla sussistenza dei requisiti. La richiesta va presentata alla Divisione Contribuenti tramite consegna a mano, raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.
Nell’istanza devi indicare:
- i dati anagrafici e il codice fiscale, con l’indirizzo di residenza in Italia se già residente;
- la conferma dello status di non residente in Italia per almeno nove periodi d’imposta nei dieci precedenti;
- la giurisdizione o le giurisdizioni in cui hai avuto l’ultima residenza fiscale;
- gli eventuali Paesi esteri per cui intendi escludere l’applicazione dell’imposta sostitutiva, optando per la tassazione ordinaria con eventuale credito d’imposta.
All’istanza va allegata l’apposita check list per la verifica dei requisiti di accesso, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, con la relativa documentazione di supporto.
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Modello “Opzione per l’imposta sostitutiva per i nuovi residenti”
L’Agenzia delle Entrate ha predisposto un modello specifico – denominato “Opzione per l’imposta sostitutiva per i nuovi residenti” – disponibile nella sezione dedicata ai neo residenti del sito agenziaentrate.gov.it. Il modello contiene le istruzioni per la compilazione, la check list da allegare all’istanza di interpello e l’indicazione dei documenti richiesti per dimostrare il rispetto dei requisiti soggettivi. Puoi scaricarlo anche qui.
Come si paga l’imposta sostitutiva
L’imposta sostitutiva va versata in un’unica soluzione entro la data prevista per il pagamento del saldo delle imposte sui redditi – di norma il 30 giugno di ogni anno – utilizzando il modello F24 con elementi identificativi (ELIDE), con il codice tributo “NRPP”.
Non è ammesso il pagamento rateizzato, né è possibile avvalersi del ravvedimento operoso in caso di omesso o tardivo versamento. L’omissione o il versamento parziale comportano la decadenza immediata dal regime, senza possibilità di reingresso.
Se invece decidi di revocare l’opzione – il che è possibile in qualsiasi momento con apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate – e hai già versato l’imposta sostitutiva per quel periodo d’imposta, puoi chiedere il rimborso o utilizzare l’importo in compensazione tramite modello F24 (codice tributo “NRRE”).
L’opzione si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo revoca o decadenza. Gli effetti cessano comunque decorsi quindici anni dal primo periodo d’imposta di validità.
Il regime della flat tax per i neo residenti è uno strumento di pianificazione fiscale complesso, con importanti implicazioni patrimoniali e internazionali. La valutazione di convenienza dipende dall’ammontare dei redditi esteri, dalla composizione del patrimonio, dalla presenza di familiari e dalle convenzioni contro le doppie imposizioni applicabili. Prima di esercitare l’opzione – o di presentare l’istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate – rivolgiti a un commercialista o a un avvocato tributarista con esperienza in fiscalità internazionale.
Flat tax neo residenti 2026 – Domande frequenti
È un’imposta sostitutiva forfetaria prevista dall’art. 24-bis del TUIR che sostituisce l’IRPEF sui redditi prodotti all’estero. Chi trasferisce la residenza fiscale in Italia e soddisfa i requisiti può pagare un importo fisso annuo – dal 2026 pari a 300.000 euro – invece delle aliquote progressive ordinarie, indipendentemente dall’ammontare dei redditi esteri.
Chiunque trasferisca la residenza fiscale in Italia – italiani e stranieri – purché non sia stato residente in Italia per almeno nove dei dieci periodi d’imposta precedenti. Non è richiesta la nazionalità straniera: anche un cittadino italiano rientrato dall’estero dopo molti anni può accedere al regime.
No. La clausola di salvaguardia tutela chi ha già esercitato l’opzione: continui a pagare l’importo vigente al momento dell’adesione (100.000 o 200.000 euro, a seconda dell’anno di ingresso). I nuovi importi si applicano solo a chi trasferisce la residenza dal 1° gennaio 2026 in poi.
Nella dichiarazione dei redditi (Quadro NR del Modello Redditi PF) relativa al periodo d’imposta del trasferimento o a quello successivo. Prima di esercitarla, puoi presentare un’istanza di interpello preventiva all’Agenzia delle Entrate per ottenere una conferma formale dei requisiti.
Decade immediatamente dal regime, senza possibilità di reingresso. Il ravvedimento operoso non è applicabile. Per questo il pagamento in unica soluzione entro il 30 giugno di ogni anno va pianificato con attenzione.
Sì. Puoi scegliere di non applicare l’imposta sostitutiva ai redditi prodotti in specifici Paesi, assoggettandoli alla tassazione IRPEF ordinaria con eventuale riconoscimento del credito per le imposte pagate all’estero. La scelta va indicata nell’istanza di interpello o nella dichiarazione.
No. Tutti i redditi di fonte italiana – da lavoro dipendente, da partita IVA, da locazione di immobili italiani – restano soggetti all’IRPEF ordinaria con le aliquote progressive. La flat tax copre esclusivamente i redditi prodotti all’estero.
Solo se trasferisci la residenza entro il 2026. Dal 2027, il D.L. n. 38/2026 vieta il cumulo tra i due regimi.
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