Omicidio preterintenzionale: cos’è e come viene punito
Una guida completa su cosa si intenda per omicidio preterintenzionale e quali sono le differenze con omicidio doloso e colposo.
- L’omicidio preterintenzionale si definisce oltre l’intenzione perché l’agente vuole e realizza la condotta ma non vuole l’evento della morte.
- Il reato di omicidio preterintenzionale è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.
- La condotta si realizza con atti violenti finalizzati a percuotere o a cagionare lesioni personali.
L’omicidio preterintenzionale è un reato dai contorni molti complessi, poiché presenta caratteristiche assimilabili all’omicidio doloso e colposo. In tale particolare fattispecie vi è una combinazione fra la volontà di compiere l’azione, cioè l’atto violento, ma non di cagionare l’evento della morte.
La particolarità di questo delitto solleva importanti dubbi applicativi, perché non è sempre facile delineare il confine fra volontà e l’accaduto. Recenti e anche molto discussi sono i casi di cronaca in cui sono state accertate condotte riconducibili all’omicidio preterintenzionale.
Vi rientra, per esempio, il tristemente noto caso di Stefano Cucchi, per il quale dopo un lungo e complesso percorso processuale, due carabinieri sono stati riconosciuti responsabili in via definitiva del pestaggio ai danni del giovane, che ne ha provocato la morte.
Altri casi in cui si registrano condanne per omicidio preterintenzionale riguardano il reato di rissa, la cui azione è realizzata con l’intenzione di “dare una lezione”, ma poi provoca la morte. Vediamo più nel dettaglio quali sono le caratteristiche di questo reato.
- Cosa significa omicidio preterintenzionale
- Quando si configura l’omicidio preterintenzionale
- Elemento soggettivo dell’omicidio preterintenzionale
- Come si dimostra l’assenza della volontà di uccidere?
- Differenza tra omicidio preterintenzionale, doloso e colposo
- Quale è la pena per l’omicidio preterintenzionale?
Cosa significa omicidio preterintenzionale
L’omicidio preterintenzionale è il c.d. omicidio oltre l’intenzione. Tale delitto è disciplinato dall’art. 584 c.p., che punisce la condotta di chi, pur rappresentandosi la possibilità, cagiona la morte di un soggetto con percosse o lesioni, ma in realtà non agisce con l’intenzione di provocare l’evento.
In altri termini, nell’omicidio preterintenzionale, l’evento della morte è conseguenza non voluta – voluti sono, invece, gli atti violenti diretti a percuotere o procurare una lesione personale della vittima.
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Quando si configura l’omicidio preterintenzionale
Per la realizzazione dell’omicidio preterintenzionale è necessaria la sussistenza di precisi elementi, i quali devono necessariamente essere collegati fra di loro.
In particolare, affinché si configuri il reato, occorre:
- la condotta (percosse o lesioni personali) voluta dall’agente;
- l’evento della morte non voluto dall’agente;
- il nesso causale tra la condotta e la morte.
La condotta deve essere concretamente idonea a causare il decesso. Ne consegue che se le percosse, per esempio, non hanno una specifica intensità, rapportata anche alla condizione fisica del soggetto e alle sue caratteristiche, non si configura il reato di omicidio preterintenzionale, anche qualora sia causata la morte.
Per questo motivo, occorre una verifica rigorosa del rapporto causale, secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza, in materia di causalità penale.
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Elemento soggettivo dell’omicidio preterintenzionale
Aspetto caratterizzante del reato è l’elemento soggettivo, sul quale da sempre la giurisprudenza svolge un attento lavoro di interpretazione. L’agente, infatti, vuole percuotere o ledere, ma non vuole la realizzazione della morte – tuttavia, accetta il rischio che tale evento si realizzi.
Declinare tale particolarità in ambito giuridico non è semplice. Secondo una parte della giurisprudenza, la più tradizionale, l’elemento soggettivo sarebbe il risultato della combinazione fra dolo per i reati di percosse e lesione e colpa specifica con riferimento all’evento.
Per un altro orientamento, invece, la responsabilità per l’evento morte si configura come una forma di responsabilità oggettiva, che si verifica quando un soggetto è ritenuto penalmente responsabile indipendentemente dalla colpa o dal dolo. In altri termini, se l’evento si è verificato, è a carico, in ogni caso, dell’autore.
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Come si dimostra l’assenza della volontà di uccidere?
Come accennato, la valutazione in ordine all’elemento soggettivo rappresenta l’aspetto più critico e delicato, perché non è sempre facile riuscire a dimostrare, a posteriori, se la morte sia stata effettivamente voluta dall’agente o sia un accadimento infausto.
L’assenza della volontà omicidiaria non si può provare in modo diretto, perché riguarda la sfera intima e personale dell’autore. Per tale motivo, l’intenzione di provocare la morte viene di fatto ricostruita attraverso elementi oggettivi e indiziari, valutati nel loro complesso dal giudice.
Indici per valutare la volontà
Non ci sono disposizioni normative chiare al riguardo, poiché è la giurisprudenza a stabilire, di volta in volta, in base al caso specifico, elementi e indicatori fattuali validi per accertare la reale intenzione dell’agente.
A titolo esemplificativo, elementi sintomatici della volontà possono essere rappresentati da:
- mezzo utilizzato. È chiaro che il colpo con una pistola alla testa difficilmente si considera un atto oltre l’intenzione, ma piuttosto integra un omicidio doloso;
- modalità dell’azione, intesa come grado di intensità dell’aggressione. Un soggetto che colpisce con un solo pugno la vittima, provocandone la morte, potrebbe rispondere di omicidio preterintenzionale;
- parte del corpo aggredita. Se si colpisce la testa o il cuore si può più facilmente desumere la volontà di uccidere;
- condotta successiva all’evento. Se il responsabile fa di tutto per soccorrere la vittima, anche se non è automatico, potrebbe configurarsi il reato preterintenzionale.
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Differenza tra omicidio preterintenzionale, doloso e colposo
Per comprendere chiaramente cosa si intenda per omicidio preterintenzionale, occorre distinguere con le altre fattispecie omicidiarie.
In particolare, le differenze sono le seguenti:
- omicidio doloso (art. 575 c.p.) – l’agente mette in atto l’azione con l’intento e la volontà di causare la morte della vittima. Per esempio, è omicidio volontario utilizzare un’arma per uccidere volontariamente qualcuno;
- omicidio colposo – l’agente non vuole né la morte né le lesioni, ma provoca, in ogni caso, il decesso per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di regole cautelari. Si configura l’omicidio colposo in caso di incidente stradale causato da guida imprudente;
- omicidio preterintenzionale, in cui l’agente vuole fare del male (percuotere o ferire), ma non vuole la morte, che si verifica come conseguenza più grave della condotta.
Per semplificare, l’elemento che differenzia le tre diverse fattispecie è stabilire se l’evento delle morte è voluto (omicidio doloso), non voluto, ma oltre l’intenzione (omicidio preterintenzionale), oppure si è verificato per inosservanza di regole. Nella pratica non è sempre possibile stabilire tutto questo in modo netto.
Quale è la pena per l’omicidio preterintenzionale?
L’art. 584 c.p. punisce con la reclusione da dieci a diciotto anni il reato preterintenzionale. Si tratta di una pena più grave rispetto al reato colposo, ma inferiore al confronto con il reato di omicidio doloso, in considerazione della diversa intensità dell’elemento soggettivo dell’autore.
Alla pena base, stabilita dalla citata norma, possono applicarsi anche circostanze aggravanti e attenuanti comuni o speciali, con conseguente aumento o diminuzione della sanzione, secondo i criteri generali di cui agli artt. 63 e ss. c.p.
Ampio margine di manovra è lasciato al giudice penale, che può procede alla determinazione della pena definitiva, valutando la gravità del fatto, le modalità della condotta e la personalità dell’imputato ai sensi dell’art. 133 c.p.
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Omicidio preterintenzionale – Domande frequenti
L’omicidio preterintenzionale è un omicidio che consegue ad una diversa condotta voluta, consistente in atti diretti a ledere o percuotere la persona offesa.
L’omicidio preterintenzionale è un’ipotesi di responsabilità oggettiva, ove la condotta è imputata all’autore degli atti diretti a ledere e percuotere, senza che sia accertato l’elemento del dolo o della colpa.
L’omicidio preterintenzionale è soggetto ad un’interpretazione costituzionalmente orientata, cioè si deve verificare se il soggetto agisce con un elemento soggettivi minimo, che è la colpa.
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