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Enti non riconosciuti: disciplina giuridica e caratteristiche

Una guida completa dedicata agli enti non riconosciuti: definizione, esempi, storia, questioni patrimoniali e altro ancora.

enti non riconosciuti

Gli enti non riconosciuti sono organizzazioni sociali formate da gruppi di individui che liberamente scelgono di perseguire insieme uno scopo, mediante un’organizzazione di mezzi. Essi operano in vari settori: sociale, ambientale, artistico, ecologico, assistenziale, politico e culturale.

Rientrano in questa categoria:

Nascita ed evoluzione storico-giuridica degli enti non riconosciuti

Ogni ordinamento giuridico, sin dai tempi meno recenti, ha registrato al suo interno la presenza del fenomeno dell’associazionismo: gruppi di singoli, persone fisiche, che spontaneamente e liberamente scelgono di associarsi fra di loro per perseguire determinati scopi.

Se all’epoca dello Stato liberale a questo fenomeno non veniva data la giusta rilevanza, oggi un ordinamento democratico come il nostro, fondato sui principi del pluralismo e della solidarietà, non può non riconoscere a queste realtà una “soggettività”, ovvero la capacità ad essere titolari di situazioni giuridiche attive e passive.

Il codice civile del 1942 prevedeva già al suo interno una prima regolamentazione di quelle aggregazioni sociali di individui, inserendo nel titolo II la disciplina delle persone giuridiche e ripartendola in tre capi, ognuno dedicato, rispettivamente, alle disposizioni generali, alle associazioni riconosciute e alle fondazioni, alle associazioni non riconosciute e ai comitati.

Quest’ultima categoria comprende tutte quelle formazioni sociali che non acquistano personalità giuridica, data la assenza del riconoscimento statale, ed a cui il legislatore dell’epoca dedica poche norme, alla luce probabilmente della scarsa considerazione, se non di una valutazione di inferiorità, rispetto alle persone giuridiche in senso stretto.

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Fondamento costituzionale degli enti non riconosciuti

È con l’avvento della Costituzione del 1948 che si è finalmente inaugurata la stagione della piena parificazione della dignità sociale tra persone giuridiche ed enti di fatto, grazie al riconoscimento della loro profonda importanza per lo sviluppo della personalità dell’uomo.

Sono, infatti, molteplici le norme costituzionali da cui si evince che il legislatore ha a cuore la posizione giuridica di queste entità: oltre al già menzionato art. 2 Cost., che costituisce il cardine su cui si poggia l’intero ordinamento giuridico, fondamentale è l’art. 18 Cost., che sancisce il diritto di associarsi liberamente, senza alcuna autorizzazione, a condizione che vengano perseguite finalità che non siano vietate ai singoli dalla legge penale (primo comma).

L’art. 39 Cost., che riconosce il diritto di formare organizzazioni sindacali di lavoratori (al riguardo è opportuno sottolineare come si è unanimamente rifiutato di dare applicazione al secondo comma della disposizione costituzionale, in cui si afferma che è condizione indispensabile la registrazione presso i pubblici uffici); ed ancora l’art. 49 Cost. che riconosce il diritto di ogni cittadino di associarsi liberamente in partiti, quale metodo per contribuire alla formazione democratica della volontà politica nazionale.

Grazie, dunque, al processo evolutivo scaturito dall’ entrata in vigore della Costituzione ed incrementato negli anni da dottrina e giurisprudenza, nonché dalla normativa legislativa, si è pervenuti a considerare i c.d. enti di fatto (come associazioni non riconosciute, sindacati, partiti) soggetti del diritto al pari degli enti riconosciuti, e come tali titolari di capacità giuridica, in quanto autonomi centri di imputazione di situazioni giuridiche distinte dalle singole persone fisiche che li compongono.

L’autonomia patrimoniale degli enti non riconosciuti

L’elemento peculiare di tutti gli enti, e quindi anche degli enti non riconosciuti, è la autonomia patrimoniale: essi sono titolari di un patrimonio distinto, formato dai contributi di tutti gli associati e dai beni acquistati con essi.

Il patrimonio è destinato a rispondere di tutte le obbligazioni che l’ente abbia a contrarre con terzi soggetti, di modo che questi ultimi, assunti la qualifica di creditori, possano soddisfare le loro pretese sul patrimonio associativo.

Per le associazioni riconosciute e le fondazioni, il legislatore del ’42 ha previsto per i creditori la possibilità di rivalersi solo ed esclusivamente sul patrimonio dell’ente, senza possibilità di escutere il patrimonio dei singoli associati nel caso di incapienza del primo.

Per le associazioni non riconosciute e per i comitati ha attribuito loro la facoltà di rivalersi anche sul patrimonio personale dei singoli associati, i quali rispondono così personalmente e solidalmente per le obbligazioni che abbiano assunto in nome e per conto dell’associazione.

L’autonomia patrimoniale imperfetta degli enti non riconosciuti

Gli enti non riconosciuti hanno, dunque, un’autonomia patrimoniale imperfetta: i soci che hanno contratto l’obbligazione per conto dell’ente rispondono solidalmente con il proprio patrimonio per il pagamento dei debiti dell’ente medesimo. Il carattere dell’autonomia patrimoniale imperfetta è previsto, specificamente per le associazioni non riconosciute, dall’art. 38 del codice civile, in cui si statuisce che “per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono fare valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione”.

La ragione che giustifica la previsione di una forma di autonomia patrimoniale imperfetta è da ricercare evidentemente nella necessità di soddisfare esigenze di garanzia nei confronti dei creditori, i quali, entrati in contatto con un ente di fatto, non hanno alcuna certezza in merito alla capienza effettiva del fondo comune e, quindi, della sua capacità di adempiere interamente alle obbligazioni contratte.

Al contrario, nel caso delle persone giuridiche il riconoscimento statale viene concesso quando il patrimonio dell’ente abbia raggiunto una determinata consistenza che lo rende adeguato al soddisfacimento delle eventuali pretese di futuri creditori, per cui questi ultimi possono fare affidamento sul patrimonio sociale per l’adempimento delle obbligazioni.

Alla forma di responsabilità nei confronti dei terzi esistente tra il patrimonio dell’ente non riconosciuto ed il patrimonio personale delle persone fisiche che lo compongono si applica lo schema della responsabilità solidale di cui all’art. 1292 e seguenti del codice civile. Un’eccezione si ha nel caso delle associazioni di promozione sociale, dove l’art. 6 della legge n. 383/2000 ha previsto una forma di responsabilità sussidiaria: esso ha stabilito il principio secondo cui per le obbligazioni sociali risponde prima il patrimonio dell’associazione e solo in caso di incapienza ne risponde il presidente o coloro che hanno agito per l’associazione con il proprio patrimonio personale.

Ciò significa che i creditori delle associazioni di promozione sociale devono prima escutere il patrimonio dell’associazione e solo successivamente, se non sia sufficiente a soddisfarli, possono rivalersi sul patrimonio personale del presidente o delle persone con cui ha contratto l’obbligazione e che hanno agito in nome dell’associazione.

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Gli enti non riconosciuti sono sottoposti al fallimento?

Ma gli enti non riconosiuti possono essere destinatari di una dichiarazione di fallimento? Ad esempio, se un ente contrae un debito con soggetti esterni all’associazione e non paga tali debiti se ne può dichiarare il fallimento? La questione verte qui sulla possibilità di sottoporre a fallimento quegli enti che, pur non avendo forma societaria esercitano anche una attività commerciale (diretta a finanziare il perseguimento degli scopi dell’ente, e non a realizzare utili distribuibili, c.d. lucro soggettivo), e che in tal modo si siano esposti debitoriamente nei confronti dei terzi.

Un primo orientamento giurisprudenziale negava la sottoponibilità a fallimento di questi enti sulla base della mancanza di un requisito fondamentale per la applicazione della legge fallimentare, rappresentato dalla presenza di un’attività che avesse i connotati tipici dell’impresa commerciale. In particolare, tale orientamento riteneva di escludere la sottoponibilità a fallimento degli enti associativi e delle fondazioni per la mancanza del requisito tipico dell’attività imprenditoriale rappresentato dal lucro soggettivo.

Secondo un diverso e più recente orientamento giurisprudenziale, invece, la soluzione da adottare è quella di ritenere sottoponibili a fallimento queste realtà sulla base del combinato disposto dell’art. 147 legge fallimentare e l’art. 38 c.c. L’art. 147  l. fallimentare, secondo cui il fallimento della società determina anche il fallimento personale dei soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni assunte nell’esercizio dell’attività sociale, può essere applicato estensivamente anche al campo delle associazioni non riconosciute i cui soci rispondono ex art. 38 per le obbligazioni contratte in nome e per conto dell’associazione.

La presenza di una responsabilità solidale e illimitata per gli appartenenti ad una associazione non riconosciuta funge così da presupposto per un’applicazione in via analogica dell’art. 147 l. fall. che, in quanto norma dettata specificamente per le società a responsabilità illimitata, può essere applicata estensivamente a quelle associazioni che nell’esercizio di una attività imprenditoriale si siano esposte debitoriamente nei confronti dei terzi dando luogo ad una situazione di insolvenza.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha potuto affermare che il fallimento di un’associazione non riconosciuta avente lo status di imprenditore commerciale non comporta né che gli associati siano imprenditori commerciali, né che il fallimento dell’ente produca il fallimento di tutti gli associati, poiché tale effetto si produce solo nei riguardi degli associati che siano illimitatamente responsabili secondo la disciplina propria delle associazioni non riconosciute, ossia, a norma dell’art. 38 c.c., per le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione (Cass. Civ., Sez. I, 18 settembre 1993, n. 9589).

Enti non riconosciuti – Domande frequenti

Che differenza c’è tra enti riconosciuti ed enti non riconosciuti?

A differenza degli enti non riconosciuti, quelli riconosciuti hanno chiesto e ottenuto il riconoscimento.

Chi sono gli enti riconosciuti?

Gli enti riconosciuti sono le persone giuridiche alle quali la Regione o la prefettura ha concesso il riconoscimento,

Quali sono le organizzazioni non riconosciute dallo Stato?

Le associazioni non riconosciute dallo Stato sono gli enti del terzo settore.

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