Controparte col gratuito patrocinio: chi paga le spese del processo?
Se una delle parti in causa ha il patrocinio a spese dello Stato, su chi gravano le spese processuali? Ecco una guida che analizza come funziona la condanna alle spese di lite, sia in caso di vittoria, sia di perdita del non abbiente.
- Chi deve affrontare una causa e non ha redditi sufficienti per pagare l’avvocato, può domandare il patrocinio a spese dello Stato.
- Se la vittoria viene riportata dalla parte ammessa al gratuito patrocinio, la parte soccombente deve pagare le spese processuali allo Stato.
- Se la parte con gratuito patrocinio perde, deve rimborsare le spese giudiziali sostenute dalla controparte vittoriosa.
Chi deve avviare una causa e non ha le risorse economiche necessarie per mantenersi l’assistenza legale, può usufruire del cosiddetto patrocinio a spese dello Stato, un istituto che garantisce che le spese per la propria difesa vengano anticipate dallo Stato. Ma a chi spettano le spese di giudizio quando il giudice emette sentenza stabilendo chi ha vinto e chi ha perso?
Secondo il Codice di procedura civile, la parte che perde la causa è condannata a rimborsare le spese legali sostenute dalla parte che vince. Si tratta del cosiddetto principio di soccombenza, volto a tutelare chi ha ragione, garantendo che il ricorso al giudice non comporti un danno economico. Dunque, il rischio economico del giudizio deve ricadere sulla parte che ha dato inizio al contenzioso basandosi su una pretesa infondata, o su quella che si è opposta ingiustamente a una pretesa fondata.
A questo punto può sorgere un ulteriore interrogativo: se è la parte col gratuito patrocinio a perdere la causa, può essere condannata a ripagare le spese del giudizio? Analizziamo più approfonditamente la questione nelle righe che seguono.
Cosa accade se vince la parte ammessa al gratuito patrocinio
Nel caso in cui la causa si concluda con la vittoria della parte con gratuito patrocinio, sarà la parte soccombente a pagare le spese del giudizio.
Va però precisato che le somme in questione non vanno alla parte che ha vinto la causa, ma allo Stato (art. 133 D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002), avendo quest’ultimo anticipato le spese per la parte vittoriosa. Pertanto, l’Erario ha il diritto di recuperare le somme spese dalla parte perdente.
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La parte perdente paga le spese interamente o in forma ridotta?
Nel momento in cui paga l’avvocato della parte ammessa al gratuito patrocinio, lo Stato liquida una somma ridotta rispetto alle tariffe ordinarie. Per tale ragione, la parte soccombente, condannata a pagare allo Stato, potrebbe ritenere di dovere all’Erario soltanto questa cifra ridotta.
Di fatto, le cose non stanno in questo modo: secondo quanto affermato dalla giurisprudenza (Cass. ord. n. 28223/2025), nel processo civile, il giudice non è tenuto a quantificare le somme dovute dal soccombente all’Erario nella stessa misura che lo Stato paga all’avvocato.
Il giudice può infatti condannare il soccombente a pagare l’intera somma calcolata secondo i parametri ordinari per le seguenti ragioni:
- non vi è motivo di concedere un vantaggio patrimoniale a chi perde una causa soltanto perché la controparte era non abbiente;
- permettendo allo Stato di incassare importi maggiori rispetto a quelli liquidati al singolo difensore, si consente allo stesso di compensare tutte le situazioni in cui non riesce a recuperare i soldi, contribuendo in tal modo al funzionamento generale del sistema di patrocinio.
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Cosa succede se perde la parte con patrocinio a spese dello Stato
Qualora fosse la parte con gratuito patrocinio a perdere la causa, il giudice condanna la parte ammessa al beneficio a rimborsare le spese di giudizio affrontate dal vincitore. A questo proposito, ti invitiamo a leggere il nostro articolo su: Ho perso una causa ma non posso pagare: cosa succede dopo la sentenza di condanna
In merito a ciò, è doveroso specificare che il gratuito patrocinio assicura che lo Stato anticipi le spese per la difesa della parte non abbiente (difensore e costi di giustizia), senza tuttavia accollare all’Erario anche le spese che la parte ammessa al beneficio è condannata a pagare alla controparte vittoriosa. Ciò è stato precisato dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 13213 del 19/05/2025.
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Chi perde con il patrocinio a spese dello Stato paga spese ridotte?
La parte che vince la causa ha diritto al rimborso totale delle somme che ha dovuto pagare per difendersi. Le spese a carico della parte soccombente – anche se ammessa al patrocinio – vengono liquidate secondo gli ordinari criteri tariffari, senza subire decurtazioni. Il diritto di chi vince a essere rimborsato, in sostanza, non può essere compresso soltanto perché la controparte perdente è non abbiente.
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