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Gratuito Patrocinio: requisiti, reddito ISEE, documenti, codice rosso

Quali sono i requisiti ISEE per avere un avvocato pagato dallo Stato? E come fare richiesta? In questa guida chiariamo il concetto di gratuito patrocinio e la legge che lo prevede.

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Il Patrocinio a spese dello Stato (o più comunemente Gratuito Patrocinio) è uno strumento che consente alle persone non abbienti di farsi rappresentare in giudizio, sia per agire che per difendersi, con l’assistenza di un avvocato a spese dello Stato.

Per poter usufruire di questo importante beneficio la persona non abbiente deve possedere determinati requisiti che sono fissati dalla legge. Andiamo a vedere quali sono le condizioni e i limiti di reddito previsti dal nostro legislatore.

Cos’è il Gratuito Patrocinio?

Il Gratuito Patrocinio consente alle persone con difficoltà economiche di accedere gratuitamente alla giustizia per la tutela di un proprio diritto e di farsi rappresentare da un avvocato, liberamente scelto ed iscritto in appositi elenchi, senza dover sostenere i costi del processo che saranno sostenuti interamente dallo Stato.

Con il gratuito patrocinio, quindi, lo Stato si fa carico delle spese legali tramite il pagamento diretto della parcella dell’Avvocato e l’esenzione dai costi amministrativi del processo come marche da bollo e contributo unificato. Il Gratuito Patrocinio garantisce, così, il diritto di difesa ed il diritto a farsi assistere in giudizio alle persone in condizioni economiche precarie, per far sì che i limiti economici non si traducano in un ostacolo all’accesso alla giustizia.

La disciplina del Gratuito Patrocinio è contenuta nel Testo Unico delle spese di Giustizia (D.P.R. n. 115 del 30/05/2002). È previsto per i processi:

  1. civili;
  2. penali;
  3. amministrativi;
  4. tributari;
  5. affari di volontaria giurisdizione (es. separazione e divorzi consensuali);
  6. contabili.

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Come funziona il gratuito patrocinio?

Per poter accedere al Gratuito patrocinio è necessario presentare un’apposita istanza al Consiglio dell’Ordine degli avvocati ed avere un reddito non superiore ad € 11.493,82. Una volta accolta la richiesta l’ammissione al Patrocinio a spese dello Stato vale per ogni stato e grado del processo (es. vale anche in grado di appello), per la fase dell’esecuzione della sentenza e per le procedure connesse. Vale anche per i processi di revisione e revocazione (art. 75 d.p.r. n. 115/2002).

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Quali spese copre il gratuito patrocinio?

Il Patrocinio a spese dello Stato copre gli onorari e le spese dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte, si impegna ad anticipare. Ciò significa che se la parte ammessa al beneficio soccombe ed è condannata a pagare le spese di controparte dovrà sostenerle essa stessa: l’ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile non comporta che siano a carico dello Stato anche le spese che l’assistito sia condannato a pagare all’altra parte risultata vittoriosa.

È bene chiarire che il Gratuito Patrocinio copre gli onorari e le spese dovuti per l’assistenza processuale e non anche l’attività di assistenza stragiudiziale (es. la consulenza legale o la redazione di lettere). Queste ultime dovranno essere sostenute dal soggetto che lo richiede anche se non abbiente.

Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente nel giudizio non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione ma dovrà presentare una nuova istanza al Giudice del secondo grado.

Ricapitolando:

Cosa comprende il Gratuito Patrocinio?   Quali costi sono esclusi?
Onorario dell’Avvocato nominato Spese dell’Avvocato di controparte nel caso di soccombenza
Costi amministrativi (marche da bollo e contributo unificato) Assistenza stragiudiziale (es. consulenza legale)
a chi spetta il gratuito patrocinio

Condizioni per l’accesso gratuito alla giustizia

Per poter usufruire del beneficio e poter affrontare un processo senza sostenere alcun costo sono necessarie determinate condizioni, quali:

  • la pretesa vantata dal soggetto richiedente non sia manifestamente infondata. E’ necessario, cioè, che la pretesa sia ragionevole e non pretestuosa: si vuole, così, evitare che il richiedente instauri processi inutili o porti avanti cause non dotate di alcun fondamento solamente perché a pagare le spese sarà lo Stato;
  • il soggetto che richiede il Gratuito Patrocinio versi in cattive condizioni economiche non superando determinati limiti di reddito (che andremo ad analizzare più approfonditamente nel prossimo paragrafo);
  • sia presentata un’apposita istanza corredata di documenti fiscali che dimostrino l’esistenza di una difficoltà economica.

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Chi ha diritto al Gratuito Patrocinio?

Hanno diritto al Gratuito Patrocinio i seguenti soggetti:

  • tutti i cittadini italiani;
  • gli apolidi (soggetti senza cittadinanza);
  • gli stranieri con regolare permesso di soggiorno al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare;
  • gli enti senza finalità di lucro che non esercitano alcuna attività economica.

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Gratuito patrocinio Codice Rosso

Il gratuito patrocinio è inoltre sempre previsto, in seguito all’introduzione del Codice Rosso, per i seguenti reati:

Per approfondire leggi Ddl Roccella: cos’è e come cambia il Codice Rosso

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Chi è escluso dal Gratuito Patrocinio?

Alcune categorie di soggetti non hanno diritto al Gratuito Patrocinio. In sede penale non hanno infatti diritto al Gratuito Patrocinio i soggetti che:

  • sono indagati o imputati o condannati per i reati in materia di evasione fiscale;
  • la parte che è difesa da più di un avvocato;
  • sono già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo. In questo caso il reddito si presume superiore ai limiti previsti. E’ però ammessa la prova contraria.

In sede civile, non è ammesso il Gratuito Patrocinio nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui (salvo se la cessione appaia fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti).

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Gratuito Patrocinio: requisiti reddituali 2024

Per poter accedere al Patrocinio a spese dello Stato il soggetto che lo richiede deve avere un reddito imponibile a fini Irpef risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi non superiore a 12.838,01 euro. Questo dato non è fisso ma è rinnovato ogni due anni con Decreto ministeriale sulla base degli indici Istat.

Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante. Il redditto dell’istante, dunque, si cumula con quello dei familiari conviventi.

Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

Si tiene conto del solo reddito personale (senza alcun cumulo con quello dei familiari conviventi) quando la causa ha oggetto diritti della personalità oppure nelle cause instaurate contro soggetti familiari (es. procedimenti di separazione o divorzio giudiziale).

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Gratuito patrocinio: deroghe ai limiti di reddito

La legge prevede delle eccezioni al limite reddituale necessario per accedere al gratuito patrocinio:

  1. la persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.
  2. Il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell’opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l’esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento.
  3. I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall’altra parte dell’unione civile, anche se l’unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti.

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Come si presenta la richiesta di gratuito patrocinio?

Per accedere al Gratuito Patrocinio occorre presentare un’apposita istanza alla Segreteria del Consiglio dell’Ordine competente, cioè quella del luogo in cui:

  • ha sede l’autorità giudiziaria davanti al quale è pendente il processo;
  • l’autorità giudiziaria competente a conoscere nel merito se il processo non è ancora iniziato;
  • quella del luogo in cui ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti.

La domanda deve essere presentata personalmente dall’interessato oppure dal difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda. Può essere inviata a mezzo raccomandata a.r. con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente oppure per via telematica (gratuito patrocinio telematico).

La domanda deve contenere a pena di inammissibilità:

  1. la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio;
  2. le generalità dell’interessato e dei componenti della famiglia anagrafica con i relativi codici fiscali;
  3. una specifica autocertificazione da parte dell’interessato attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione;
  4. l’impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito.

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Quali documenti allegare alla domanda di Gratuito Patrocinio?

All’istanza di Gratuito Patrocinio vanno allegati i documenti fiscali da cui risultano i redditi del richiedente e cioè: dichiarazione dei redditi dell’ultimo anno, l’Isee, il Cud, attestazione di disoccupazione, o ogni documenti utile a provare la situazione di difficoltà economica.

L’istanza sarà esaminata dal Consiglio dell’Ordine, che valuterà la sussistenza dei presupposti richiesti (legge 29 marzo 2001, n. 134) e la non manifesta infondatezza della pretesa fatta valere. Deciderà entro un termine di 10 giorni con una delibera di ammissione o di rigetto.

In caso di rigetto, l’stanza può essere nuovamente presentata al giudice competente per il giudizio, che deciderà con decreto.

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Gratuito patrocinio – Domande frequenti

Come richiedere gratuito patrocinio civile?

Per accedere al gratuito patrocinio, sarà necessario presentare un’apposita “istanza di ammissione” al Consiglio dell’Ordine degli avvocati presso il tribunale competente.

Cosa non comprende il gratuito patrocinio?

Il gratuito patrocinio, quindi la difesa legale a carico dello Stato, comprende unicamente la difesa in giudizio, mentre non comprende l’attività stragiudiziale.

Chi ha il gratuito patrocinio deve pagare il contributo unificato?

No, la parte ammessa al gratuito patrocinio non paga né il contributo unificato né le spese di notifica, la perizia del consulente tecnico d’ufficio, i diritti di copia e l’imposta di registro della sentenza.

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Maria Saia
Esperta di diritti delle donne
Ha respirato per più di 20 anni la stessa aria di Falcone e Borsellino e ne condivide, ancora oggi, il sogno utopico di un mondo senza mafie e ingiustizie. Non a caso, “È la giustizia, non la carità, che manca nel mondo” è una delle sue citazioni preferite. Su deQuo, scrive di bonus e agevolazioni statali e di diritti della persona - in particolare, di diritti delle donne.
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