Medico legale: chi è e cosa fa
Il medico legale è lo specialista che collega la medicina al diritto: interviene in cause civili, penali e assicurative per stabilire nesso causale, entità del danno e cause di un decesso.
- Il medico legale è un medico specializzato in medicina legale, chiamato a valutare fatti con rilevanza sia sanitaria sia giuridica.
- Interviene come perito nominato dal giudice (art. 220 c.p.p.) o come consulente tecnico d’ufficio in sede civile (art. 61 c.p.c.).
- La sua perizia medico-legale serve per risarcimenti danni, cause di lavoro, responsabilità sanitaria e accertamenti su cause di morte.
Hai subito un incidente stradale e l’assicurazione ti chiede una visita da un medico legale? Oppure il tuo avvocato ti ha parlato di una CTU da affrontare per una causa di lavoro o di malasanità? Il medico legale non cura: accerta fatti che poi diventano prove in un processo, o basi per una trattativa con l’assicurazione. Vediamo meglio qual è la sua funzione.
Chi è il medico legale
Il medico legale è un laureato in medicina e chirurgia che ha conseguito la specializzazione in medicina legale, disciplina che si occupa dei rapporti tra fatti medici e conseguenze giuridiche. Il suo compito è verificare le cause e gli effetti di un evento che abbia rilevanza sia sul piano sanitario, sia su quello legale – un incidente, una lesione, un decesso, un errore medico.
A differenza del medico curante, il medico legale non si occupa di terapie: la sua funzione è accertativa e valutativa. I suoi accertamenti confluiscono in una relazione scritta, la perizia medico-legale, che il giudice, l’assicurazione o le parti in causa utilizzano come elemento di prova.
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Cosa fa il medico legale
L’attività del medico legale copre situazioni molto diverse tra loro, ma con un elemento comune: la valutazione di un danno alla persona o di una causa di morte con rilevanza giuridica.
Tra i compiti più frequenti rientrano:
- la valutazione del danno biologico derivante da incidenti stradali, infortuni sul lavoro o errori sanitari, ai fini del risarcimento;
- l’accertamento della responsabilità medica, quando si sospetta che un professionista sanitario non abbia individuato o trattato correttamente una patologia;
- l’autopsia e gli accertamenti necroscopici, per stabilire le cause di un decesso avvenuto in circostanze non chiare;
- la quantificazione dell’invalidità permanente o temporanea ai fini INAIL o assicurativi.
Per svolgere questi accertamenti, il medico legale accede alla documentazione clinica del paziente – cartelle cliniche, referti, esami diagnostici – e può disporre visite dirette sulla persona interessata, quando questa è ancora in vita.
Nei procedimenti civili e penali che riguardano la responsabilità sanitaria, la legge impone un requisito ulteriore. L’art. 15 della legge 8 marzo 2017, n. 24 (la cosiddetta legge Gelli-Bianco) stabilisce che l’autorità giudiziaria deve affidare l’incarico a un medico specializzato in medicina legale, affiancato da uno o più specialisti nella disciplina medica specifica coinvolta nel caso.
Questa collegialità serve a garantire maggiori garanzie sia al paziente, sia al professionista sanitario coinvolto, di fronte a quesiti che richiedono competenze specialistiche oltre a quelle medico-legali generali. La Cassazione civile, con la sentenza n. 13060/2024, ha chiarito che questa regola sulla perizia collegiale ha natura processuale e si applica solo ai procedimenti instaurati dopo l’entrata in vigore della legge, senza effetto retroattivo sui processi già pendenti.
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Quali sono le differenze tra perito e consulente tecnico
Il medico legale può operare con due qualifiche diverse, a seconda del procedimento:
- perito, se nominato dal giudice in un processo penale, ai sensi dell’art. 220 e seguenti del Codice di procedura penale; l’istituto è ammesso quando servono indagini o valutazioni che richiedono competenze tecniche specifiche;
- consulente tecnico d’ufficio (CTU), se nominato dal giudice in un processo civile, secondo l’art. 61 del Codice di procedura civile; in questo caso il consulente assiste il giudice per il compimento di singoli atti o per tutto il processo.
Accanto a queste figure, ciascuna parte può nominare un proprio consulente tecnico di parte (CTP), che partecipa alle operazioni peritali e presenta osservazioni, senza sostituirsi al perito o al CTU. Nel processo penale l’art. 225 c.p.p. riconosce questa facoltà alle parti.
Entrambe le figure, perito e CTU, sono scelte normalmente tra gli iscritti agli albi speciali tenuti presso ogni tribunale, che nel caso della medicina legale prevedono una sezione dedicata agli esperti della materia.
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Come funziona la perizia medico-legale?
La perizia medico-legale è il documento finale in cui il medico legale riporta le proprie conclusioni. Al suo interno vengono generalmente indicati:
- la descrizione delle circostanze del fatto oggetto di indagine;
- l’esposizione dettagliata degli accertamenti compiuti, clinici e strumentali;
- il giudizio motivato, con la risposta ai quesiti posti dal giudice o dalla parte richiedente;
- il nesso causale tra l’evento lesivo e il danno accertato.
In ambito penale, la perizia è disposta con ordinanza motivata (art. 224 c.p.p.), può avvenire sia durante le indagini preliminari sia nel dibattimento, e il giudice fissa un termine per il deposito – non oltre novanta giorni, prorogabile fino a un massimo di sei mesi complessivi.
In ambito civile, la relazione del CTU segue le regole degli articoli 61-64 del c.p.c. e delle relative norme di attuazione: la nomina, il giuramento e le operazioni peritali si svolgono nel contraddittorio tra le parti, che possono farsi assistere dai propri consulenti tecnici.
Quando serve per il risarcimento danni
Un caso frequente riguarda il risarcimento per incidenti stradali o infortuni sul lavoro. La perizia medico-legale accerta la percentuale di invalidità e determina, insieme alle tabelle di riferimento adottate dai tribunali, l’entità del danno biologico da risarcire. Il fondamento normativo del risarcimento resta l’art. 2043 del Codice civile, insieme all’art. 2054 c.c. per la responsabilità da circolazione stradale.
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Qual è il rapporto tra medico legale e processo
La perizia medico-legale non vincola in modo automatico il giudice. Il perito e il CTU offrono un supporto tecnico-scientifico, ma resta il giudice a valutare se le conclusioni raggiunte siano coerenti con gli altri elementi di prova acquisiti nel processo.
Questo significa che la relazione può essere contestata dalle parti attraverso i propri consulenti tecnici, e il giudice può disporre supplementi di perizia o nominare un nuovo perito, se ritiene le conclusioni non sufficientemente motivate o in contrasto con altri elementi del fascicolo.
Il perito, inoltre, risponde delle proprie dichiarazioni: chi rende una falsa perizia è soggetto a sanzioni penali, che comportano anche l’interdizione dalla professione, secondo quanto previsto dal Codice penale per i delitti contro l’amministrazione della giustizia.
Se devi affrontare una perizia medico-legale, per un risarcimento danni o per una causa di responsabilità sanitaria, confrontati con un avvocato prima di procedere: potrà spiegarti quali documenti servono, quali sono i tuoi diritti durante l’accertamento e come muoverti se le conclusioni del perito non ti convincono.
Medico legale – Domande frequenti
Valuta fatti con rilevanza medica e giuridica insieme – lesioni, invalidità, cause di morte – e redige una perizia utilizzabile come prova in giudizio o per un risarcimento.
In sede penale è il giudice a nominarlo come perito (art. 220 c.p.p.); in sede civile come CTU (art. 61 c.p.c.); le parti possono nominare un proprio consulente tecnico.
No, il giudice può discostarsene con motivazione adeguata, se ritiene le conclusioni non coerenti con gli altri elementi del processo.
Il reddito varia molto in base al tipo di impiego: chi lavora nel Servizio Sanitario Nazionale come dirigente medico ha una retribuzione tabellare definita dal CCNL, mentre il libero professionista dipende dal numero di incarichi.
Riferimenti normativi
- Codice di procedura penale, artt. 220-233 (oggetto della perizia, nomina del perito, consulenti tecnici di parte);
- Codice di procedura civile, artt. 61-64 (consulente tecnico d’ufficio);
- Codice civile, artt. 2043 e 2054 (risarcimento del danno e responsabilità da circolazione dei veicoli);
- legge 8 marzo 2017, n. 24 (legge Gelli-Bianco), art. 15, sulla responsabilità sanitaria;
- Cassazione civile, sentenza n. 13060/2024.
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