Obbligato in solido: significato, esempio, conseguenze
Qual è il significato di obbligato in solido, in quali circostanze può ritrovarsi a pagare, come per esempio quello delle associazioni, e come funziona nel caso specifico delle violazioni del Codice della Strada e delle multe e nel caso delle obbligazioni dei condomini per le spese di manutenzione.
- Le obbligazioni solidali sono obbligazioni caratterizzate o dalla presenza di più debitori o di più creditori.
- Nell’ambito del codice civile, il legislatore ha dedicato maggiore attenzione alle obbligazioni solidali passive, perché presentano maggiori problemi applicativi.
- La caratteristica principale delle obbligazioni solidali è che il creditore può chiedere l’adempimento per intero ad uno dei debitori: questo potrà poi rivalersi nei confronti degli altri obbligati in solido.
Le obbligazioni solidali sono una categoria particolarmente complessa di obbligazioni, che il codice civile descrive in modo compiuto. Sono anche obbligazioni soggettivamente complesse, così definite in quanto, dal lato attivo o dal lato passivo, ci sono più soggetti.
Per esempio, le obbligazioni solidali passive sono quelle dove sono obbligati in solido più debitori. Il creditore può, in questo caso, rivalersi, nei confronti di un unico debitore, poi questo agisce in rivalsa verso gli altri creditori.
Nella prassi, è possibile individuare molte ipotesi di obbligazioni solidali e talvolta sorgono persino dei dubbi se esse siano tali, oppure parziarie. Un’obbligazione è parziaria quando è, in primo luogo, divisibile, cioè è suscettibile di essere eseguita pro quota dai debitori. In questo caso, il creditore non può agire per l’intero verso uno dei co-debitori.
In altre ipotesi, invece, non è risultato immediatamente chiaro se certe obbligazioni siano parziarie o solidali, come nelle obbligazioni dei condomini per le spese di manutenzione.
Ci sono diverse casistiche in cui la natura solidale è evidente. Per esempio, nel Codice della Strada in cui si sente spesso parlare di obbligato in solido. Un caso potrebbe essere quello di una trasgressione rappresentata dalla guida senza patente, nella quale viene notificato un verbale contenente una sanzione amministrativa.
Nel seguente articolo approfondiremo la fattispecie delle obbligazioni solidali, per poi trattare due casi specifici: quello delle multe e quello delle obbligazioni dei condomini.
- Cosa significa obbligazione solidale?
- Obbligazioni soggettivamente complesse: cosa sono?
- Beneficium excussionis
- Beneficium ordinis
- Solidarietà eguale e diseguale
- Rivalsa: surroga o regresso
- Obbligato in solido: eccezioni
- Obbligato in solido nel Codice della Strada
- Obbligato in solido e multe
- Obbligazioni condominiali: parziarie o solidali?
Cosa significa obbligazione solidale?
Secondo l’insegnamento tradizionale, le obbligazioni solidali passive sono obbligazioni:
- caratterizzate da una pluralità di parti nel lato passivo;
- in cui ciascun debitore è tenuto alla medesima prestazione. Dunque, uno dei tratti essenziali delle obbligazioni solidali è “idem debitum”.
Inoltre, le obbligazioni solidali si connotano per la facoltà del creditore di chiedere l’integrale adempimento ad uno dei debitori: questo poi ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri co-debitori.
Nel momento in cui l’obbligato in solido paga il debito, libera in automatico anche l’altro (o gli altri) soggetti debitori, fermo restando la sua facoltà di poter esercitare l’azione di regresso e farsi restituire dagli altri obbligati la quota corrispondente alla loro parte di debito.
La solidarietà risponde, dunque, ad un favor creditoris, in quanto circoscrive il rischio di inadempimento all’obbligazione, individuando molteplici debitori, i quali sono chiamati ad adempiere per intero alla prestazione dovuta.
L’obbligazione plurisoggettiva, inoltre, si presume solidale, se dal titolo o dalla legge non è differentemente previsto. Ciò è espressamente stabilito all’art. 1294 c.c..
Non necessariamente le obbligazioni solidali devono nascere dal medesimo titolo. Per esempio, nel caso della fideiussione, l’obbligazione principale e quella fideiussoria nascono da titolo diverso. Tuttavia, in questa ipotesi, viene meno la presunzione di solidarietà, la quale deve essere espressamente prevista.
Per approfondire l’argomento ti consigliamo anche di leggere: Le obbligazioni solidali: la guida completa
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Obbligazioni soggettivamente complesse: cosa sono?
Si parla di obbligazioni soggettivamente complesse, o plurisoggettive, quando una delle parti del rapporto obbligatorio – creditore o debitore – è costituita da più soggetti. Tale definizione non è accolta da tutti. Infatti, secondo un orientamento, l’obbligazione plurisoggettiva è costituita da una pluralità di rapporti obbligatori, non da un singolo rapporto.
Sono obbligazioni plurisoggettive le obbligazioni indivisibili, solidali e parziarie. Tale tassonomia codicistica, però, si fonda sull’adozione di criteri tra loro disomogenei:
- la dicotomia divisibili e indivisibili riguarda la natura materiale della prestazione;
- la dicotomia parziarie e solidali, invece, si riferisce alle modalità di esecuzione della prestazione e degli effetti liberatori.
Obbligazioni indivisibili
Le obbligazioni indivisibili sono definite all’art. 1316 c.c.; sono tali le obbligazioni quando la prestazione, per sua natura o per come è concepita dalle parti, non è suscettibile di divisione, cioè non è suscettibile di esecuzione frazionata.
Queste obbligazioni indivisibili possono, dunque, essere:
- solidali, se la prestazione è adempiuta in solido da debitori. La solidarietà presuppone che il creditore possa richiedere l’adempimento ad un solo debitore, che poi ha diritto di rivalsa verso gli altri co-debitori;
- ad esecuzione congiunta, se i debitori sono tenuti ad adempimento contestuale alla propria parte della prestazione, per esempio in un’orchestra, ciascun membro rende dà esecuzione alla prestazione contestualmente agli altri musicisti.
Obbligazioni divisibili
Le obbligazioni divisibili, cioè suscettibili di frazionamento, invece possono essere:
- solidali – la solidarietà normalmente si presume, costituisce la regola generale;
- parziarie, dove la parzialità è definita all’art. 1314 c.c., nel quale si afferma che, se l’obbligazione divisibile non è solidale, il creditore può esigere la prestazione pro parte da ciascun debitore;
- ad esecuzione congiunta: le obbligazioni divisibili comunque sono compatibili con questa modalità di esecuzione. Un esempio di adempimento ad esecuzione congiunta di un’obbligazione divisibile è quello dell’orchestra, ciascuno dei musicisti. Infatti, deve eseguire la propria parte di prestazione (cioè suonare al concerto), ma devono compierla tutti contestualmente.
Beneficium excussionis
Il beneficium exussionis si realizza quando il creditore può escutere, quindi ottenere il parziale soddisfacimento, prima da un debitore e poi agire de residuo rispetto agli altri condebitori.
Il beneficium excussionis è incompatibile con la solidarietà, in quanto fa venire meno l’identità della prestazione:
- quantitativamente: il coeditore sarà chiamato ad adempiere de residuo, cioè rispetto alla parte di prestazione che residua dalla escussione. Non è, quindi, tenuto ad eseguire l’integrale originaria prestazione;
- qualitativamente, in quanto l’obbligo del beneficiario non sarebbe quello di adempiere alla medesima prestazione, ma è gravato della prestazione di adempiere quanto l’altro debitore non sia stato in grado di pagare. Quindi, le due prestazioni sono diverse fin dall’origine, non solo quantitativamente, anche perché, se la prima escussione è del tutto infruttuosa, non vi è differenza quantitativa tra le due prestazioni.
Beneficium ordinis
Si distingue dalla figura precedente, il Beneficium ordinis. In questo caso, il creditore non procede ad escutere prima un debitore e poi l’altro. Il BO presuppone che il creditore non abbia facoltà di scelta del debitore chiamato per primo ad adempiere.
Dunque, il beneficium ordinis è un ordine nella richiesta di adempimento, non comporta una prioritaria escussione. Quando è contemplato un beneficium ordinis, si parla di sussidiarietà, nel senso che il condebitore è chiamato ad adempiere solo dopo che sia stata fatta richiesta all’altro co-debitore.
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Solidarietà eguale e diseguale
Nell’ambito della solidarietà, si distingue tra solidarietà eguale e diseguale:
- nella solidarietà eguale, l’obbligazione è assunta per un interesse comune di tutti i debitori;
- nella solidarietà diseguale, l’obbligazione è assunta nell’interesse esclusivo di un condebitore. L’altro o gli altri condebitori sono obbligati a titolo di garanzia.
La solidarietà eguale e diseguale si differenziano per:
- la causa obligandi: è la stessa nella solidarietà eguale, mentre è diversa in quella diseguale;
- nella solidarietà uguale il peso del debito nei rapporti interni si ripartisce pro quota tra tutti i debitori. Il debitore che paga l’intero, ha diritto di rivalsa per ridistribuire il peso del debito nei rapporti interni. Nella solidarietà diseguale, il garante ha diritto di rivalsa integrale, il garantito non ha diritto di rivalsa;
- diverso è il regime delle eccezioni opponibili, in quanto nella solidarietà eguale il condebitore non può opporre al creditore le eccezioni personali agli altri debitori. Nella solidarietà diseguale, il condebitore di garanzia può opporre le eccezioni personali;
- diverso è anche il modo di propagarsi delle vicende estintive. Per quanto riguarda, invece, il Beneficium ordinis nelle obbligazioni solidali diseguali, normalmente, queste, si reputano caratterizzate da solidarietà.
Il Beneficium ordinis è espressamente previsto con riguardo alla delegazione, all’art. 1268 c.c. Nell’ambito della delegazione cumulativa (cioè quando il delegante non è estromesso, ma resta come garante dell’adempimento) si contempla un ordine tra gli obbligati. Il creditore che ha colto l’obbligazione del terzo non può rivolgersi al delegante, se prima non ha richiesto al delegato l’adempimento. Tale previsione, invece, non è espressamente contemplata in materia di accollo ed espromissione.
La giurisprudenza di Cassazione, tuttavia, ha sostenuto che la sussidiarietà è una caratteristica naturale delle obbligazioni solidali diseguali. Infatti, anche in questi casi, il condebitore opera come garante, quindi la facoltà di richiedere il suo adempimento presuppone l’inadempimento dell’obbligato principale.
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Rivalsa: surroga o regresso
Quando un condebitore paga, questo potrà rivalersi sugli altri debitore mediante:
- 1) surroga;
- 2) regresso.
1) La surroga
La surroga è una vicenda modificativa del lato attivo del rapporto obbligatorio. Il condebitore adibente subrentra nella posizione del creditore e può richiedere l’adempimento integrale ad un altro condebitore o pro quota.
Produce un effetto conservativo del rapporto obbligatorio, cioè conserva il credito che sopravvive in capo a colui che ha effettuato il pagamento.
Ciò implica che, per effetto della surroga, non sorga una nuova obbligazione, quindi:
- il termine di prescrizione è inalterato;
- si hanno medesimi accessori;
- in merito alle eccezioni, potranno essere fatte valere nei confronti del nuovo creditore tutte le eccezioni che potevano essere fatte valere nei confronti del creditore originario.
2) Il regresso
Il regresso, invece, comporta il sorgere di una nuovo diritto in capo al condebitore adempiente, nuovo e autonomo rispetto al diritto di credito originario. Opera pro quota, quindi, il condebitore adempiente non può esigere per intero la prestazione da un solo debitore, ma può richiedere l’adempimento a ciascun condebitore nei limiti della quota personale.
Costituendo un diritto di credito nuovo, esso ha:
- un proprio termine di prescrizione;
- sarà privo delle garanzie e degli accessori che aveva l’originario diritto di credito.
Obbligato in solido: eccezioni
Anche per le eccezioni, dovrebbe valere il principio per cui, essendo un diritto nuovo e autonomo, non potrebbero essere fatte valere le eccezioni relative all’originario rapporto obbligatorio.
Tuttavia, ciò potrebbe comportare che:
- creditore e condebitore si accordino, in modo tale che il condebitore non faccia valere le eccezioni, ponendo in essere una condotta scorretta e abusiva nei confronti degli altri condebitori;
- il condebitore erroneamente adempia, anche quando non è dovuto l’adempimento, trasferendo le conseguenze della propria condotta in capo agli altri condebitori.
Si è allora ipotizzato di estendere il meccanismo contemplato in materia di fideiussione (all’art. 1952 c.c.) a tutte le obbligazioni solidali. La norma prevede un dovere di preavviso al debitore garantito in caso di adempimento.
Ove tale onere non sia adempiuto:
- perde il diritto di regresso, se, per aver omesso di denunziargli il pagamento, il debitore ha pagato comunque;
- se il debitore non ha pagato, questo può eccepire al fideiussione adempiente le eccezioni che lo stesso avrebbe potuto opporre al creditore, in sede di regresso.
Dunque, tale onere di preavviso e le relative conseguenze sono estese a tutti i debitori solidali.
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Obbligazione solidale nelle associazioni
Nelle associazioni è prevista la regola per la quale, nel caso di debito, risponderanno in solido tutti i soggetti che hanno agito per nome e per conto dell’ente.
In particolare, tale regola è prevista dall’articolo 38 del Codice civile, nel quale si legge che:
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.
Obbligato in solido nel Codice della Strada
Il concetto di obbligato in solido è molto diffuso nel Codice della Strada, perché capita spesso una situazione simile: il trasgressore che ha violato il CdS non corrisponde al proprietario del veicolo utilizzato.
In una simile evenienza, potrà essere richiesto il pagamento totale della multa non solo a chi ha commesso la violazione, ma anche al proprietario dell’auto, che per la legge rappresenta l’obbligato in solido.
Non ci sarà, dunque, nessun obbligo di dover agire contro il trasgressore: al contrario, si potrà notificare il verbale della multa a uno o all’altro, indifferentemente.
La responsabilità in solido per le violazioni riguardanti il Codice della Strada si ha anche nei casi di:
- usufrutto;
- leasing dell’auto;
- acquisto con patto di riservato dominio.
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Cosa succede nei casi di omessa notifica all’obbligato in solido
A partire dal 13 agosto 2010, quando si verifica una violazione in cui ci sia una contestazione immediata, l’autorità che se ne occupa ha l’obbligo di notificare la copia del verbale anche all’obbligato in solido.
Il termine da rispettare è pari a 100 giorni: nel caso di omessa notifica, non si potranno più avere pretese per il pagamento della sanzione amministrativa da parte dell’obbligato in solido.
Obbligato in solido e multe
Può capitare che le multe vengano notificate a due soggetti differenti: il primo è la persona che ha commesso la violazione, il secondo è l’obbligato in solido, il quale viene considerato dalla legge corresponsabile dell’illecito amministrativo.
In questa ipotesi, la multa non dovrà essere saldata due volte e qualora fosse il responsabile in solido a pagarla, avrà il diritto di poter richiedere un rimborso alla persona che ha commesso la violazione. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha fornito un importante chiarimento sul soggetto al quale spetta il pagamento di una multa nel caso di una situazione un po’ particolare.
Il caso preso in esame è quello di una persona che ha commesso una violazione del CdS con l’utilizzo della macchina aziendale, ma che ha ricevuto la multa dopo il termine massimo previsto, che è pari a 90 giorni.
La multa viene invece ricevuta per tempo dalla società, che la paga, chiedendo poi al dipendente la restituzione di quanto versato; quest’ultimo si rifiuta ritenendo la multa illegittima nei suoi confronti, accusando l’azienda di non averlo consultato e di non avergli dato la possibilità di poter fare ricorso.
Secondo le Sezioni Unite è la società ad avere ragione in quanto ha ricevuto la multa entro i 90 giorni di tempo e, avendola pagata, avrà il diritto di richiedere la restituzione dell’importo al dipendente che ha commesso la violazione.
Obbligazioni condominiali: parziarie o solidali?
La giurisprudenza si è occupata della questione delle obbligazione dei condomini relative alle spese, in genere, di manutenzione delle cose comuni. La Cassazione a Sezioni Unite ha concluso affermandone la natura parziaria. Le SS UU hanno argomentato tale conclusione sulla base di una pluralità di motivazioni.
In primo luogo, si è detto che le obbligazioni dei condomini sono obbligazioni propter rem, cioè sono identificate sulla base di un diritto reale.
Inoltre, è stato anche evidenziato che i condomini hanno una comunione sulle parti dell’edificio, che dipende dalla quota di comproprietà. Quest’ultima è individuata sulla base della proprietà della porzione di piano consistente nell’unità abitativa, con l’ausilio delle tabelle millesimali. Dunque, i condomini partecipano alle spese in base a predetta quota.
Obbligazioni solidali in condominio e rapporto con l’amministratore
Sono state poi condotte alcune osservazioni circa il rapporto condomini-amministratore:
- il condominio, ancora oggi, non è considerato un soggetto giuridico, ma, al più, un ente di gestione;
- quindi l’amministratore non è un organo, agisce in qualità di mandatario dei condomini, dunque può obbligarli nei limiti del mandato;
- i limiti del mandato sono sempre determinati in base alla quota.
Vi è, poi, anche una motivazione di giustizia sostanziale. Si è detto che è giusto allocare il rischio di insolvenza, prevedendo la parziarietà, in caso, al fornitore che concluda il contratto con il condominio. Questo, infatti, è in grado di valutare la solvibilità dei condomini prima della conclusione del negozio. I condomini, invece, non possono valutare la solvibilità degli altri condomini.
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Obbligazioni pecuniarie in condominio
Infine, la Cassazione fa una valutazione di tipo strutturale sulle obbligazioni pecuniarie, che sono divisibili, la quale, però, è stata criticata ampiamente in dottrina. Si è affermato che le obbligazioni divisibili sono naturalmente parziarie. La solidarietà è una sovrastruttura giuridica imposta alle divisibili, ma che è, al contrario, una caratteristica propria delle indivisibili.
Sul punto, è anche intervenuto il legislatore, tendenzialmente confermando la natura parziaria delle obbligazioni. Infatti, ha previsto, nella riforma al diritto condominiale, che le obbligazioni dei condomini siano caratterizzata da beneficium excussionis, perché il creditore deve prima agire in via esecutiva verso il condomino moroso, poi in via residuale verso gli altri condomini. Come abbiamo avuto modo di osservare, però, il beneficium excussionis non è compatibile con la solidarietà.
Obbligato in solido – Domande frequenti
Il responsabile in solido è una persona alla quale un creditore può richiedere il pagamento per una violazione commessa da un soggetto terzo.
Il pagamento della multa potrà essere richiesto in modo indifferente sia al trasgressore sia all’obbligato in solido.
Il proprietario del veicolo obbligato in solido è una persona alla quale potrà essere richiesto il pagamento di una multa commessa da qualcun altro con il suo veicolo.
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