DPCM 16 gennaio: le nuove regole in vigore

Supponiamo l’esistenza di più debitori che debbano dei soldi allo stesso creditore: il diritto di regresso consiste nella possibilità da parte di uno dei condebitori di rivalersi sugli altri condebitori solidali qualora abbia effettuato per intero il pagamento del debito al creditore.
Di conseguenza, l’azione di regresso consiste nel richiedere il rimborso della cifra versata corrispondente alle quote degli altri debitori, i quali sono tenuti al pagamento della loro parte di prestazione.
Un esempio di azione di regresso è contenuta nell’articolo 1910 del Codice Civile, rubricato Assicurazione presso diversi assicuratori, in base al quale il coassicuratore che ha pagato l’indennizzo può esercitare il diritto di regresso sugli altri assicuratori.
In tale articolo, si legge infatti che: “L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennitĂ dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori”.
L’azione di regresso può essere esercitata in casi e situazioni differenti. Vi rientra quello degli assegni bancari nel quale l’azione di regresso può essere esercitata se non è stato ottenuto il pagamento del titolo nonostante la presentazione dell’assegno, oppure nei casi in cui:
L’azione di regresso può essere esercitata nei confronti di uno qualunque degli obbligati, anche se in genere si punta su quello che ha maggiori disponibilitĂ economiche, che sarĂ tenuto a pagare la cambiale e potrĂ esercitare a sua volta l’azione di regresso verso gli altri.Â
In questo caso specifico, la prescrizione del diritto di regresso è pari a:
Le azioni di regresso nei confronti dei soggetti obbligati al pagamento dell’assegno hanno un termine di prescrizione pari a 6 mesi dal giorno in cui uno degli obbligati abbia pagato l’assegno. Una volta trascorso tale termine, è eventualmente possibile agire con un’azione legale.Â
Prendiamo come ipotesi un contratto di tipo fideiussorio: anche in questo caso, nell’ipotesi di inadempienza, il creditore può esercitare l’azione di regresso su uno dei giranti, ovvero verso uno dei soggetti che ha stipulato la fideiussione tramite cambiale, titolo o contratto.Â
Il creditore si rivolgerĂ al soggetto con maggiori disponibilitĂ economiche in quanto quello con piĂą probabilitĂ di saldare il suo debito. Quest’ultimo potrĂ poi rivolgersi ai giranti minori per ottenere i soldi di tutti.Â
In particolare, nell’articolo 1954 del Codice Civile, si legge che: “Se piĂą persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e per un medesmo debito, il fideiussore che ha pagato ha regresso contro gli altri fideiussori per la loro rispettiva porzione. Se uno di questi è insolvente, si osserva la disposizione del secondo comma dell’articolo”.
L’azione di regresso comporta anche il pagamento di eventuali somme derivanti dagli interessi legali o dal proteso. Potrà essere esercitata:
L’azione di regresso dovrĂ essere esercitata entro un anno dall’inizio del protesto, altrimenti cadrĂ in prescrizione.Â
Il diritto di rivalsa è un diritto dell’assicuratore e si differenzia dal diritto di regresso in quanto prevede la possibilitĂ di rivalersi sul proprio assicurato, dopo aver pagato a terzi il danno provocato dal’incidenti stradale, se quest’ultimo ha commesso gravi violazioni del Codice della Strada, come per esempio:
Il diritto di regresso è contenuto nell’articolo 1299 del Codice Civile, rubricato Regresso tra condebitori, nel quale si legge che:Â
“Il debitore in solido che ha pagato l’intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi.
Se uno di questi è insolvente, la perdita si ripartisce per contributo tra gli altri condebitori, compreso quello che ha fatto il pagamento.
La stessa norma si applica qualora sia insolvente il condebitore nel cui esclusivo interesse l’obbligazione era stata assunta”.
Il diritto di regresso è poi citato in diversi altri articoli del Codice Civile: vediamo di seguito alcuni dei più interessanti.
“Chi deve somministrare gli alimenti ha la scelta di adempiere questa obbligazione o mediante un assegno alimentare corrisposto in periodi anticipati, o accogliendo e mantenendo nella propria casa colui che vi ha diritto.
L’autoritĂ giudiziaria può però, secondo le circostanze, determinare il modo di somministrazione.
In caso di urgente necessitĂ l’autoritĂ giudiziaria può altresì porre temporaneamente l’obbligazione degli alimenti a carico di uno solo tra quelli che vi sono obbligati, salvo il regresso verso gli altri”.
“FinchĂ© non sono determinati definitivamente il modo e la misura degli alimenti, il presidente del tribunale può, sentita l’altra parte, ordinare un assegno in via provvisoria ponendolo, nel caso di concorso di piĂą obbligati, a carico di uno solo di essi, salvo il regresso verso gli altri”.
“Trascorso un mese dalla trascrizione prevista nell’articolo 484 o dall’annotazione disposta nello stesso articolo per il caso che l’inventario sia posteriore alla dichiarazione, l’erede, quando i creditori o legatari non si oppongono ed egli non intende promuovere la liquidazione a norma dell’articolo 503, paga i creditori e i legatari a misura che si presentano, salvi i loro diritti di pozioritĂ .
Esaurito l’asse ereditario, i creditori rimasti insoddisfatti hanno soltanto diritto di regresso contro i legatari, ancorchĂ© di cosa determinata appartenente al testatore, nei limiti del valore del legato.
Tale diritto si prescrive in tre anni dal giorno dell’ultimo pagamento, salvo che il credito sia anteriormente prescritto”.
“Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.
Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravitĂ della rispettiva colpa e dall’entitĂ delle conseguenze che ne sono derivate.
Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali”.