Diritto di regresso: cos’è e come si esercita l’azione di regresso
Vediamo insieme cosa si intende per azione di regresso, quali sono gli articoli del Codice Civile che la disciplinano, quando può essere esercitata e le differenze con la fideiussione e l'azione di rivalsa.
- Il diritto di regresso sorge ove un soggetto adempia per conto di altri al pagamento di un debito.
- La principale ipotesi in cui viene in evidenza il diritto di regresso è nell’ambito delle obbligazioni solidali.
- Il codice civile disciplina il diritto di regresso sia in via autonoma sia con riferimento alla fideiussione.
Supponiamo l’esistenza di più debitori che debbano dei soldi allo stesso creditore: il diritto di regresso consiste nella possibilità da parte di uno dei condebitori di rivalersi sugli altri condebitori solidali qualora abbia effettuato per intero il pagamento del debito al creditore.
Di conseguenza, l’azione di regresso consiste nel richiedere il rimborso della cifra versata corrispondente alle quote degli altri debitori, i quali sono tenuti al pagamento della loro parte di prestazione.
Un esempio di azione di regresso è contenuta nell’articolo 1910 del Codice Civile, rubricato Assicurazione presso diversi assicuratori, in base al quale il coassicuratore che ha pagato l’indennizzo può esercitare il diritto di regresso sugli altri assicuratori.
In tale articolo, si legge infatti che: “L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori”.
Azione di regresso nel Codice Civile
Il diritto di regresso è contenuto nell’articolo 1299 del Codice Civile, rubricato Regresso tra condebitori, nel quale si legge che Il debitore in solido che ha pagato l’intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi.
Se uno di questi è insolvente, la perdita si ripartisce per contributo tra gli altri condebitori, compreso quello che ha fatto il pagamento. La stessa norma si applica qualora sia insolvente il condebitore nel cui esclusivo interesse l’obbligazione era stata assunta.
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Come si esercita l’azione di regresso
L’azione di regresso può essere esercitata in casi e situazioni differenti. Vi rientra quello degli assegni bancari nel quale l’azione di regresso viene esercitata se non è stato ottenuto il pagamento del titolo nonostante la presentazione dell’assegno, oppure nei casi in cui:
- l’assegno non sia stato presentato in modo tempestivo;
- non sia stato fatto né il protesto né la constatazione equivalente.
L’azione di regresso può essere esercitata nei confronti di uno qualunque degli obbligati, anche se in genere si punta su quello che ha maggiori disponibilità economiche, che sarà tenuto a pagare la cambiale e potrà esercitare a sua volta l’azione di regresso verso gli altri.
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Diritto di regresso: prescrizione
In questo caso specifico, la prescrizione del diritto di regresso è pari a:
- un anno dalla scadenza del termine per la presentazione per quanto riguarda la cambiale;
- 6 mesi per quanto riguarda l’assegno bancario.
Le azioni di regresso nei confronti dei soggetti obbligati al pagamento dell’assegno hanno un termine di prescrizione pari a 6 mesi dal giorno in cui uno degli obbligati abbia pagato l’assegno. Una volta trascorso tale termine, è eventualmente possibile agire con un’azione legale.
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Azione di rivalsa e azione di regresso: differenze
Il diritto di rivalsa è un diritto dell’assicuratore e si differenzia dal diritto di regresso in quanto prevede la possibilità di rivalersi sul proprio assicurato, dopo aver pagato a terzi il danno provocato dal’incidente stradale, se quest’ultimo ha commesso gravi violazioni del Codice della Strada, come per esempio:
- la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti;
- la guida con patente scaduta o senza aver fatto la revisione al proprio veicolo, e così via.
Azione di regresso e fideiussione
Prendiamo come ipotesi un contratto di tipo fideiussorio: anche in questo caso, nell’ipotesi di inadempienza, il creditore può esercitare l’azione di regresso su uno dei giranti, ovvero verso uno dei soggetti che ha stipulato la fideiussione tramite cambiale, titolo o contratto.
Il creditore si rivolgerà al soggetto con maggiori disponibilità economiche in quanto quello con più probabilità di saldare il suo debito. Quest’ultimo potrà poi rivolgersi ai giranti minori per ottenere i soldi di tutti.
In particolare, nell’articolo 1954 del Codice Civile, si legge che:
Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e per un medesimo debito, il fideiussore che ha pagato ha regresso contro gli altri fideiussori per la loro rispettiva porzione. Se uno di questi è insolvente, si osserva la disposizione del secondo comma dell’articolo.
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L’azione di regresso comporta anche il pagamento di eventuali somme derivanti dagli interessi legali o dal protesto. Potrà essere esercitata:
- per via extra giudiziale: in questa ipotesi uno dei giranti effettua il pagamento e poi si rivale sugli altri al fine di ottenere il rimborso che gli spetta;
- per via giudiziale: in questo caso il creditore citerà in giudizio i soggetti debitori.
L’azione di regresso dovrà essere esercitata entro un anno dall’inizio del protesto, altrimenti cadrà in prescrizione.
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Come funziona il diritto di regresso nella fideiussione?
Il fideiussore che abbia pagato il diritto di regresso contro il debitore principale è surrogato nei diritti che il creditore aveva contro di questi. Dunque, il fideiussore può agire sia in rivalsa sia in regresso. Qualvolta ci si trovi di fronte a una pluralità di coobbligati, il pagamento dell’intero debito da parte di uno di essi determina l’insorgenza dell’azione di regresso.
Il fideiussore può agire in regresso per ottenere la restituzione del capitale pagato, gli interessi e le spese. Con interessi si intendono:
- interessi maturati sul capitale;
- interessi propri sulla somma dovuta al fideiussore, ove non sia adempiuta entro il termine.
Il fideiussore perde il diritto di regresso quando:
- ha omesso di denunciare il pagamento;
- il debitore ha contestualmente provveduto al pagamento.
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Cosa succede se il debitore non paga
Se, invece, il debitore non procede al pagamento, ma comunque non è effettuato l’avviso il debitore, in sede di regresso, può opporre al fideiussore tutte le eccezioni che egli avrebbe potuto opporre al creditore – sono eccezioni di cui non ha avuto conoscenza, perché non ha preventivamente informato il debitore del pagamento.
In questa seconda ipotesi, si presume che il debitore, edotto della possibilità di procedere all’adempimento da parte del fideiussore, gli comunichi le eccezioni che possono essere edotte. Il fideiussore resta comunque libero di decidere di non pagare o di pagare, per esempio nel caso in cui ritenga non fondate le eccezioni. Tuttavia, in questo secondo caso, il debitore può opporle in sede di regresso.
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Obbligazioni solidali e regresso
Uno dei momento in cui viene in evidenza il diritto di regresso è quello delle obbligazioni solidali. Secondo l’insegnamento tradizionale, le obbligazioni solidali dal lato passivo sono obbligazioni caratterizzate da:
- una pluralità di parti nel lato passivo;
- ciascun debitore è tenuto alla medesima prestazione. Dunque, uno dei tratti essenziali delle obbligazioni solidali è “idem debitum”.
Inoltre, le obbligazioni solidali si connotano pure per la facoltà del creditore di chiedere l’integrale adempimento ad uno dei debitori: questo poi ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri co-debitori. La solidarietà risponde, dunque, ad un favor creditoris, in quanto circoscrive il rischio di inadempimento all’obbligazione, individuando molteplici debitori, i quali sono chiamati ad adempiere per intero alla prestazione dovuta.
L’obbligazione plurisoggettiva, inoltre, si presume solidale, ove non sia differentemente disposto dalla legge o dal titolo, come previsto dall’art. 1294 c.c..
Le obbligazioni solidali possono anche sorgere da titoli diversi. Per esempio, nel caso della fideiussione, l’obbligazione principale e quella fideiussoria si fondano su un diverso titolo. Tuttavia, in questa ipotesi, viene meno la presunzione di solidarietà – ne consegue che tale connotato debba essere espressamente previsto.
Nel caso in cui uno dei debitori adempia all’obbligazione solidale, egli può ottenere la rivalsa nei confronti degli altri debitori, mediante due modalità:
- surroga;
- regresso.
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1. Surroga
La surroga è una vicenda modificativa del lato attivo del rapporto obbligatorio. Il condebitore adempiente subentra nella posizione del creditore e può richiedere l’adempimento integrale ad un altro condebitore o pro quota. Produce un effetto conservativo del rapporto obbligatorio, cioè conserva il credito che sopravvive in capo a colui che ha effettuato il pagamento.
Ciò implica che, per effetto della surroga, non sorge una nuova obbligazione, quindi:
- il termine di prescrizione è inalterato;
- si hanno medesimi accessori;
- anche per le eccezioni, potranno essere fatte valere nei confronti del nuovo creditore tutte le eccezioni che potevano essere fatte valere nei confronti del creditore originario.
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2. Regresso
Il regresso, invece, comporta il sorgere di una nuovo diritto in capo al condebitore adempiente, nuovo e autonomo rispetto al diritto di credito originario. Opera pro quota: quindi, il condebitore adempiente non può esigere per intero la prestazione da un solo debitore, ma può richiedere l’adempimento a ciascun condebitore nei limiti della quota personale.
Costituendo un diritto di credito nuovo, esso:
- ha un proprio termine di prescrizione;
- sarà privo delle garanzie e degli accessori che aveva l’originario diritto di credito.
Per quanto riguarda le eccezioni, invece? Anche per le eccezioni dovrebbe valere il principio per cui, essendo un diritto nuovo e autonomo, non potrebbero essere fatte valere le eccezioni relative all’originario rapporto obbligatorio.
Tuttavia, ciò potrebbe comportare che:
- creditore e condebitore si accordino, in modo tale che il condebitore non faccia valere le eccezioni, ponendo in essere una condotta scorretta e abusiva nei confronti degli altri condebitori;
- il condebitore erroneamente adempia, anche quando non è dovuto l’adempimento, trasferendo le conseguenze della propria condotta in capo agli altri condebitori.
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Dunque, si è ipotizzato di estendere il meccanismo contemplato in materia di fideiussione all’art. 1952 c.c. a tutte le obbligazioni solidali. La norma prevede un dovere di preavviso al debitore garantito in caso di adempimento. Ove tale onere non sia adempiuto:
- perde il diritto di regresso, ove, per aver omesso di denunziargli il pagamento, il debitore abbia pagato comunque;
- se il debitore non ha pagato, questo può eccepire la fideiussione adempiente le eccezioni che lo stesso avrebbe potuto opporre al creditore, in sede di regresso.
Dunque, tale onere di preavviso e le relative conseguenze sono estese a tutti i debitori solidali.
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Azione di regresso – Indice
Il diritto di regresso è il diritto di chi ha adempiuto all’obbligazione di chiedere la restituzione al debitore originario.
Il diritto di regresso è un diritto del condebitore nuovo rispetto al diritto originario: ciò comporta un nuovo termine di prescrizione e nuovi accessori.
A differenza del diritto di regresso, nel caso di surroga, non sorge un diritto nuovo del condebitore, ma questi subentra al creditore originario.
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