Riforma pensioni Quota 103: cosa significa e come funziona

Dopo anni di proposte e discussioni in materia, dirette a introdurre modifiche alla Legge Fornero, è entrata in vigore con il decreto legge n. 4 del 29 Gennaio 2019 la c.d. Quota 100.
La Quota 100 è una misura che prevede la possibilità di anticipare l’accesso al pensionamento da parte di coloro la cui somma tra età pensionabile e anni di contributi sia pari ad almeno 100, a condizione:
Quota 100 non sostituisce, ma si affianca alle forme di pensionamento previste dalla Legge Fornero, cioè pensione anticipata e pensione di vecchiaia. Il decreto legge n. 4/2019 che introduce la Quota 100 è stato convertito in legge del Parlamento il 27 marzo 2019.
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Come anticipato, la pensione Quota 100 è una misura che consente a tutti i lavoratori con determinati requisiti di anticipare l’età pensionabile.
Possono accedere alla “Quota 100” i lavoratori iscritti presso:
I requisiti previsti dalle nuove norme, 62 anni di età e 38 di contributi, devono essere posseduti almeno entro il 31 dicembre 2021. Coloro che hanno tali requisiti entro il 31 dicembre 2021 acquistano il diritto al pensionamento anche successivamente a tale data.
Per fare ciò è stato usato come criterio di calcolo la Quota 100, secondo il quale la somma tra l’età del lavoratore e gli anni di contributi deve essere pari almeno a 100. Tuttavia, come anticipato, è necessario che il lavoratore abbia versato almeno 38 anni di contributi e abbia almeno 62 anni di età.
Sono così esclusi dal beneficio, e non potranno accedere a questa forma di pensionamento, coloro che hanno 37 anni di contributi e 63 di età o 36 anni di contributi e 64 di età, per fare un esempio.
Questi lavoratori potranno andare in pensione secondo gli attuali canali di pensionamento, ossia:
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I soggetti in possesso dei requisiti richiesti per avere accesso alla pensione Quota 100 potranno fare domanda in qualsiasi momento in quanto una volta raggiunto il diritto a tale forma di pensionamento, entra in vigore la cristallizzazione della pensione.
In altri termini, non sono previste scadenze e si potrà andare in pensione con Quota 100 anche nel caso in cui la misura venisse cancellata. I lavoratori dipendenti potranno presentare la relativa domanda soltanto nel caso di cessazione dell’attività lavorativa.
Sono inoltre previste delle finestre mobili che corrispondono a:
Per raggiungere il requisito dei 38 anni di contributi, la norma stabilisce che è valida la contribuzione a qualsiasi titolo accreditata a favore dell’assicurato (obbligatoria, volontaria, da riscatto e figurativa).
Per i dipendenti del settore privato è necessario il possesso di almeno 35 anni di contributi, ad esclusione dei periodi di disoccupazione e malattia.
Nel caso delle gestioni speciali dei lavoratori commercianti, artigiani e coltivatori diretti, della gestione separata dell’INPS nonché delle gestioni sostitutive ed esclusive dell’AGO (ad esclusione delle casse professionali) è possibile cumulare gratuitamente la contribuzione mista, cioè presente nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti,
Tra le novità, si annovera il divieto di cumulo tra reddito da lavoro e pensione sino al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia, pari a 67 anni, e ciò al fine di rafforzare l’ingresso nel mercato del lavoro dei giovani. Viene invece ammesso il cumulo con redditi di lavoro autonomo di natura occasionale entro 5mila euro lordi.