Totalizzazione dei contributi INPS: cos’è e come funziona
Cosa si intende per totalizzazione dei contributi INPS? Vediamo come funziona, per esempio per la pensione di anzianità o di vecchiaia, e quali sono le differenze con il cumulo e la ricongiunzione.
- La totalizzazione dei contributi graantisce a chi ha versato contributi in casse, gestioni o fondi previdenziali differenti il diritto di accedere a una sola pensione.
- Questa può essere di vecchiaia, di anzianità, di inabilità, ai superstiti.
- Si rivolge a tutti i lavoratori dipendenti, ma anche agli autonomi e ai liberi professionisti.
Si parla di totalizzazione dei contributi per indicare la possibilità, concessa ai lavoratori dipendenti, autonomi e ai liberi professionisti, di presentare una domanda di pensione unica nonostante abbiano versato i contributi in casse, gestioni o fondi previdenziali differenti.
In altri termini, si può accedere a un solo trattamento pensionistico, gratuitamente. A differenza della cosiddetta “ricongiunzione”, infatti, che è a pagamento, la totalizzazione dei contributi è a costo zero.
Nelle prossime righe, riassumiamo:
- chi sono i destinatari del regime di totalizzazione;
- quali sono i requisiti da possedere per richiederlo e come fare;
- le differenti forme di pensioni alle quali si può accedere;
- ulteriori dettagli sull’argomento.
Chi può richiedere la pensione in regime di totalizzazione
La facoltà di totalizzare i periodi contributivi e ricevere un’unica pensione può essere esercitata dai lavoratori che sono iscritti a:
- l’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), quindi il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) e il Gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- le forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO);
- le forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti previdenziali privatizzati per soggetti iscritti in albi o elenchi professionali;
- la Gestione Separata dei lavoratori parasubordinati;
- il Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.
L’anzianità contributiva richiesta a seconda della tipologia di trattamento pensionistico al quale si vorrebbe accedere può inoltre tenere conto pure dei contributi che sono stati versati all’estero. Non in tutti gli Stati, ma nei Paesi comunitari e in quelli legati all’Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale.
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Quando non si può richiedere la totalizzazione
Non possono richiedere la totalizzazione dei contributi i lavoratori che siano già titolari di una pensione diretta erogata da una delle gestioni di cui sopra o nel caso in cui sia già stata richiesta e accettata la ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge 29/1979 e della legge 45/1990.
Può invece essere normalmente richiesta anche dal lavoratore che abbia già raggiunto il diritto alla pensione in una sola delle gestioni previste dalla normativa sulla totalizzazione.
LEGGI pure Pensione ai superstiti indiretta e di reversibilità: che differenza c’è?
Trattamenti pensionistici e regime di totalizzazione: quali sono
Tra le forme di pensione alla quali si ha diritto in regime di totalizzazione, troviamo:
- la pensione di vecchiaia;
- la pensione di anzianità;
- la pensione di inabilità;
- la pensione ai superstiti.
Abbiamo schematizzato i requisiti da perfezionare, caso per caso, nella tabella che segue.
Trattamento pensionistico | Requisito anagrafico | Anzianità contributiva | Ulteriori requisiti |
pensione di vecchiaia (finestra temporale di 18 mesi) Non si può procedere con la totalizzazione nel caso in cui l’assegno ordinario di invalidità venga trasformato in pensione di vecchiaia | 65 anni di età | almeno 20 anni | ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, eventualmente previsti dai singoli ordinamenti (es. cessazione del rapporto di lavoro, cancellazione dall’albo professionale) |
pensione di anzianità (finestra temporale di 21 mesi) | almeno 40 anni (dai quali si devono escludere i contributi figurativi accreditati per disoccupazione e malattia), che corrispondono a 2.080 contributi settimanali dal 1° gennaio 2013, comunque, il requisito contributivo è adeguato alla speranza di vita: per il biennio 2025-2026 il requisito contributivo minimo richiesto è di 41 anni | ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, eventualmente previsti dai singoli ordinamenti | |
pensione di inabilità (prevista anche dal titolare di assegno ordinario di invalidità) | sia per i requisiti anagrafici, sia per quelli contributivi, si deve fare riferimento alla tipologia di assicurazione alla quale il lavoratore è iscritto nel momento in cui si verifica lo stato di inabilitazione | ||
pensione ai superstiti (decorre dal primo giorno del mese successivo al decesso dell’assicurato) | sia per i requisiti anagrafici, sia per quelli contributivi, si deve fare riferimento alla tipologia di assicurazione alla quale il lavoratore era iscritto al momento della morte |
Come richiedere la totalizzazione dei contributi
La domanda per procedere con la totalizzazione dei contributi può essere presentata dall’assicurato o dal familiare superstite all’ultimo ente pensionistico al quale risultano versati gli ultimi contributi.
Qualora le iscrizioni fossero più di una, si avrebbe il diritto di scegliere quella alla quale fare domanda di pensione diretta o di inabilità. Nello specifico, si dovranno indicare tutti gli enti presso i quali è stata accreditata la contribuzione. Nel caso della pensione di reversibilità, la richiesta deve essere indirizzata all’INPS.
Per quanto riguarda l’importo dell’assegno pensionistico, che è corrisposto dall’INPS, viene determinato “pro-quota” da ogni gestione interessata, ma il calcolo avviene con il sistema retributivo/misto nell’ipotesi in cui il lavoratore abbia raggiunto i requisiti per accedere a una autonomia pensione prima del 1996.
Nell’ipotesi in cui fosse più conveniente, in caso di diritto autonomo, potrebbe comunque richiedere che il calcolo venga effettuato con il sistema contributivo. Per approfondire la questione, potresti comunque rivolgerti a un avvocato esperto in diritto previdenziale e del lavoro. Te lo consigliamo.
Specificazioni sul regime di totalizzazione
I pensionati che continuano a lavorare dopo l’erogazione della pensione in totalizzazione, potranno richiedere il supplemento dovuto per i nuovi contributi che verseranno.
Le pensioni erogate in regime di totalizzazione poi:
- sono soggette alla normale tassazione IRPEF e a eventuali trattenute sindacali;
- vanno incontro ad aumento di rivalutazione automatico;
- possono eventualmente prevedere delle maggiorazioni sociali.
Non si operano, invece, le trattenute per redditi da lavoro dipendente o autonomo e l’integrazione al trattamento minimo.
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Differenza con il cumulo e la ricongiunzione
Oltre alla totalizzazione, esistono altri due modi per ricevere una sola pensione nonostante i contributi siano stati versati presso enti previdenziali diversi, ossia:
- il cumulo;
- la ricongiunzione.
Quali sono le differenze? Il cumulo è una procedura gratuita che si è affiancata alla totalizzazione e alla ricongiunzione tramite una modifica alla legge 228/2012. In pratica, permette di conseguire una pensione unica per la liquidazione della pensione di vecchiaia nel caso di periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso più di una forma di assicurazione obbligatoria.
Anche la ricongiunzione (che è a pagamento) consiste nell’unificazione di periodi di assicurazione che il lavoratore ha maturato in settori di attività differenti, tramite il loro trasferimento presso un’unica gestione previdenziale.
Il costo della ricongiunzione dei contributi, che prima del 2010 era gratis, è pari al 50% della differenza tra la riserva matematica, ovvero il valore da accantonare per garantire il pagamento della pensione maturata dopo la ricongiunzione, e i contributi che si vogliono trasferire.
Data la complessità della materia trattata, rinnoviamo nuovamente l’invito a rivolgerti a un esperto, per esempio a avvocato competente in diritto previdenziale.
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