Un pregiudicato può aprire la partita IVA? Precedenti penali e attività autonoma: cosa dice la legge
La risposta non è sì o no: dipende dal tipo di condanna, dal reato e da quanto tempo è passato: in queste righe ti spieghiamo cosa puoi fare se hai precedenti penali, a partire dalla partita IVA.
Chi ha avuto guai con la giustizia e vuole ricominciare, costruirsi una fonte di reddito legale, magari avviare una piccola attività, si è sicuramente posto questa domanda. La risposta non è semplice come potrebbe sembrare, perché aprire la partita IVA con precedenti penali dipende da molti fattori: il tipo di reato, la pena comminata, se è già stata scontata, e – in certi casi – se si è ottenuta la riabilitazione. Facciamo chiarezza.
Partita IVA e precedenti penali: quando la legge non pone ostacoli
Partiamo da un dato che molti non conoscono: la partita IVA in sé non è un’attività regolamentata. È semplicemente un codice fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, che identifica chi svolge un’attività economica in modo continuativo. L’Agenzia delle Entrate non effettua controlli sul casellario giudiziale al momento dell’apertura.
Questo significa che chi ha precedenti penali non gravi, o ha già scontato la pena da più di cinque anni, può aprire la partita IVA senza particolari impedimenti fiscali. Il problema si pone però nel momento in cui si vuole esercitare una specifica attività che richiede un’autorizzazione, una licenza, o un’iscrizione a un albo professionale. Ed è lì che i precedenti penali possono bloccare tutto.
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Quando i precedenti penali impediscono l’esercizio dell’attività: i requisiti di onorabilità
Per le attività commerciali – vendita al dettaglio, somministrazione di alimenti e bevande, commercio all’ingrosso – la legge di riferimento è il D.Lgs. 114/1998 (decreto Bersani) e il successivo D.Lgs. 59/2010, che all’art. 71 elenca i soggetti che non possono esercitarle. 2
Non può aprire un’attività commerciale chi non possiede i cosiddetti “requisiti di onorabilità“, ovvero che:
- è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, salvo riabilitazione ottenuta dal tribunale;
- ha riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per delitto non colposo con pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che in concreto sia stata applicata una pena superiore al minimo edittale;
- ha riportato condanne definitive per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- ha subito condanne per reati contro l’igiene e la sanità pubblica;
- ha riportato due o più condanne nel quinquennio per specifici reati in materia di commercio (artt. 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 c.p.);
- è sottoposto a misure di prevenzione (come la sorveglianza speciale).
Il divieto dura cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata. Trascorso questo periodo, il divieto cade automaticamente – salvo che si tratti di delinquente abituale o professionale, nel qual caso è sempre necessaria la riabilitazione formale.
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Cos’è l’interdizione dall’esercizio di una professione o arte
Accanto ai requisiti di onorabilità per le attività commerciali, c’è un altro istituto che può bloccare l’accesso all’attività autonoma: la pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio di una professione o arte, prevista dall’art. 30 c.p.
Questa pena accessoria può essere applicata dal giudice – per un periodo da un mese a cinque anni – quando il reato è stato commesso con abuso dei poteri connessi all’esercizio di una professione, arte, industria o commercio che richiedono uno speciale permesso o autorizzazione (art. 31 c.p.). Durante il periodo di interdizione, il condannato decade dall’eventuale licenza o abilitazione già posseduta e non può ottenerne di nuove.
Se quindi un commerciante viene condannato per frode commessa nell’esercizio della sua attività, il giudice può vietargli di riaprire per un periodo determinato. È una pena che va letta attentamente nella sentenza di condanna, perché spesso passa inosservata.
Professioni ordinistiche e albi professionali: quali sono le regole
Chi vuole esercitare una libera professione ordinistica – avvocato, medico, ingegnere, commercialista, notaio – deve fare i conti con le norme dei singoli ordini professionali, che spesso prevedono requisiti di onorabilità ancora più stringenti rispetto a quelli del diritto commerciale.
In linea generale, una condanna penale definitiva per reati dolosi di una certa gravità comporta la cancellazione dall’albo o l’impossibilità di iscriversi. Le regole variano da ordine a ordine, ma il principio è uniforme: le professioni regolamentate richiedono non solo competenza tecnica, ma anche integrità morale certificata. Per rientrare è quasi sempre necessaria la riabilitazione penale.
A questo proposito, leggi Avvocati e pubblicità: cosa si può fare in base al Codice deontologico?

La riabilitazione penale: cos’è e quando sblocca tutto
La riabilitazione penale è l’istituto previsto dall’art. 178 c.p. che estingue le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna. In pratica, è il modo legale per “cancellare” gli ostacoli che una condanna pone all’esercizio di attività economiche e professionali.
Per ottenerla è necessario presentare un ricorso al Tribunale di Sorveglianza competente. Le condizioni richieste dalla legge sono:
- aver scontato la pena principale (o averla estinta in altro modo, come per indulto o grazia);
- che siano trascorsi almeno tre anni dall’esecuzione della pena (cinque per i recidivi, dieci per i delinquenti abituali o professionali);
- aver dato prova costante di buona condotta nel periodo successivo.
Se il tribunale accoglie la domanda, la riabilitazione rimuove le pene accessorie ancora in corso e cancella gli effetti ostativi della condanna, rendendo possibile – tra le altre cose – l’apertura di un’attività commerciale o l’iscrizione a un albo professionale.
Approfondisci leggendo Riabilitazione penale: cos’è, quando si applica e come funziona
Il caso del fallimento
Chi ha attraversato una procedura fallimentare (oggi chiamata liquidazione giudiziale dopo la riforma del Codice della crisi d’impresa, D.Lgs. 14/2019) non è automaticamente un pregiudicato penale, ma subisce comunque limitazioni simili. Il fallito, fino alla riabilitazione civile, non può essere amministratore di società di capitali né esercitare determinate attività commerciali regolamentate. La riabilitazione civile per il fallito segue un percorso separato rispetto a quella penale, disciplinato dagli artt. 142 e seguenti del D.Lgs. 14/2019.
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Domande frequenti su partita IVA e precedenti penali
Per la maggior parte delle condanne, il divieto dura cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata. Trascorso questo periodo, il divieto cade automaticamente. Fanno eccezione i delinquenti abituali o professionali, per i quali serve sempre la riabilitazione penale concessa dal Tribunale di Sorveglianza.
L’art. 71 del D.Lgs. 59/2010 elenca i casi ostativi: condanne per delitti non colposi con pena minima edittale di tre anni (se in concreto applicata in misura superiore al minimo), condanne per ricettazione, riciclaggio, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, estorsione, reati contro l’igiene pubblica, e due o più condanne nel quinquennio per specifici reati in materia commerciale.
Sì, salvo che la condanna comporti l’interdizione dai pubblici uffici o l’incapacità di esercitare uffici direttivi ai sensi dell’art. 2382 c.c. Per le SPA le limitazioni sono più stringenti.
Il fallimento (oggi liquidazione giudiziale) non è un precedente penale, ma produce effetti simili sul piano commerciale. Fino alla riabilitazione civile, il fallito non può essere amministratore di società di capitali né svolgere alcune attività regolamentate.
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