Spese processuali penali: cosa sono, a chi spettano, a quanto ammontano e quando si prescrivono
Chi paga le spese processuali penali? A quanto ammontano? Quando si prescrivono? Cosa succede in caso di gratuito patrocinio? Ecco tutto quello che devi sapere su quelli che sono i costi del processo penale.
- Per spese processuali penali si intendono gli importi anticipati dall’Erario per lo svolgimento del procedimento penale e che al termine del giudizio vengono pagati dal condannato.
- Se il condannato ha il gratuito patrocinio è tenuto lo stesso al pagamento delle spese in questione.
- Le spese processuali penali si prescrivono in 10 anni.
Le spese processuali penali sono l’insieme dei costi vivi che lo Stato sostiene per lo svolgimento di un procedimento penale (per esempio, notifiche, periti, testimoni, ecc.). In caso di condanna, tali spese vengono addebitate all’imputato, distinguendosi nettamente dagli onorari dovuti al proprio avvocato difensore.
In questo articolo ti spiego nel dettaglio:
- a quanto ammontano le spese processuali penali;
- come funzionano in caso di gratuito patrocinio;
- quando si prescrivono.
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Cosa sono le spese processuali penali
Le spese processuali penali sono i costi sostenuti dallo Stato per lo svolgimento del procedimento e che, in caso di condanna, l’imputato è tenuto a rimborsare.
Gli importi in questione si distinguono in:
- spese forfettarie, cioè i costi, fissati dalla legge, che il condannato deve pagare allo Stato a titolo di rimborso per le spese sostenute per l’amministrazione della giustizia, (per esempio, le notifiche e i diritti di cancelleria);
- spese di mantenimento in carcere, vale a dire i costi per vitto ed eventuale assistenza durante la custodia cautelare in istituto penitenziario.
Tali spese non includono gli onorari e le spese del proprio difensore, che vanno concordati e pagati direttamente al proprio avvocato, ed eventuali rimborsi disposti dal giudice a favore della parte civile (le spese di costituzione di parte civile o il risarcimento del danno).
Potresti approfondire leggendo: Pagamento delle spese processuali: cos’è, come funziona, a chi spetta e quali sono i termini

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A chi spettano?
Come detto, le spese processuali penali sono a carico dell’imputato condannato. Nel caso in cui il procedimento si estingua per remissione della querela, le spese del procedimento penale spettano al querelato, salvo che sia stato diversamente convenuto.
Le spese processuali penali sono anticipate dallo Stato, tranne quelle che riguardano gli atti chiesti dalle parti private (ad esempio, la perizia effettuata su istanza dell’imputato) e di quelle relative alla pubblicazione della sentenza. Lo Stato procede al recupero delle spese processuali solo al termine del giudizio. Se l’imputato viene assolto, le spese processuali rimangono a carico dell’Erario.
L’imputato condannato ammesso al gratuito patrocinio è tenuto ugualmente al pagamento delle spese processuali, in quanto il gratuito patrocinio gli permette soltanto di non sostenere la parcella del proprio difensore, che, invece, viene liquidata dallo Stato.
Leggi anche: Controparte col gratuito patrocinio: chi paga le spese del processo?
A quanto ammontano^
Per le spese ordinarie, la legge (D.M. n. 124/2014) prevede il recupero attraverso i seguenti importi fissi:
- 60 euro per il patteggiamento;
- 150 euro per il giudizio abbreviato;
- 180 euro per il giudizio ordinario;
- 60 euro per il giudizio di Cassazione.
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Cosa faccio se non posso pagare?
Se non puoi pagare le spese processuali penali, l’art. 233 del DPR 115/2002 contempla la possibilità di richiedere al giudice la rateizzazione del debito. Per l’istanza di dilazione devi presentare una richiesta formale al magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui risiedi. L’istanza ti permette di suddividere il pagamento in rate mensili, tuttavia dimostrando la tua condizione di difficoltà economica.
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Spese processuali penali: quando si prescrivono?
Il debito per le spese processuali penali si prescrive in 10 anni. Il termine comincia a decorrere dalla data in cui la sentenza di condanna diventa definitiva e irrevocabile. La prescrizione estingue il credito dello Stato, ma può essere interrotta da eventuali atti di sollecito o di riscossione. Ciò significa che qualunque atto formale di recupero del credito interrompe la prescrizione e fa ripartire il conteggio da capo.
Per far valere l’avvenuta prescrizione, l’opposizione va presentata al giudice civile (attraverso l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.) e non al giudice dell’esecuzione penale. La prescrizione del reato estingue la punibilità, ma non cancella l’obbligo di pagare le spese processuali o il risarcimento alla parte civile.
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Spese processuali penali – Domande frequenti
No, la responsabilità per le spese penali deve essere commisurata solamente ai reati per cui vi è condanna. Le spese riferibili esclusivamente a capi d’accusa per cui si è stati assolti sono escluse.
Dal 2021 è stato istituito un fondo statale per il rimborso delle spese legali per gli imputati assolti con formula piena, ma l’accesso a questo rimborso è soggetto a determinati requisiti.
L’avviso di pagamento per le spese processuali penali arriva direttamente attraverso una cartella esattoriale notificata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione. L’Ente incaricato provvede alla riscossione recuperando le somme anticipate dall’Erario a seguito di una sentenza di condanna diventata definitiva.
Il versamento delle spese processuali penali a seguito di una condanna o di un patteggiamento può essere effettuato online o presso i canali fisici tramite il sistema pagoPA.
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