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Prestazione occasionale senza partita IVA: cos’è e come funziona

La prestazione occasionale è una tipologia di collaborazione lavorativa flessibile di grande interesse per chi svolge prestazioni di lavoro saltuarie e limitate nel tempo. In questa guida analizziamo chi può effettuare le prestazioni occasionali e gli aspetti fiscali e previdenziali da conoscere.

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  • Le prestazioni occasionali sono forme di lavoro flessibili e semplificate, ma sono utilizzabili entro determinati limiti.
  • Il regime fiscale e previdenziale delle prestazioni occasionali è diverso dalle prestazioni effettuate con partita IVA.
  • Per i compensi entro i 5.000 euro non è prevista imposizione fiscale, né l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS.

La prestazione occasionale è una forma di collaborazione flessibile, utilizzabile per tipologie di impiego non continuativo, tendenzialmente sporadico e saltuario e prevede per questo delle modalità semplificate per la sua esecuzione. Per questo motivo, è una tipologia di lavoro molto interessante per coloro che non ricercano un impegno stabile e continuativo.

Tuttavia, le attività lavorative che rientrano nell’alveo della prestazione occasionale devono essere di ridotta entità, sia temporale che economica, per non incorrere in conseguenze negative dal punto di vista previdenziale e fiscale.

Le disposizioni vigenti più rilevanti in materia di prestazioni occasionali sono contenute nell’articolo 54 bis del decreto Legge n. 50 del 2017, che analizzeremo per meglio comprendere questa particolare tipologia di collaborazione.

Chi può ricorrere alle prestazioni occasionali?

Possono effettuare le prestazioni occasionali senza l’obbligo di aprire una partita IVA i lavoratori autonomi, i lavoratori dipendenti con impiego part-time (ma solo per committenti diversi dal proprio datore di lavoro) e gli imprenditori. I professionisti iscritti ad albi nazionali, invece, sono obbligati ad aprire una partita IVA anche per singole prestazioni lavorative.

Il contratto di prestazione occasionale è rivolto a diverse categorie di utilizzatori, cioè di soggetti che possono ricevere tali prestazioni, tra cui:

  • professionisti;
  • lavoratori autonomi;
  • imprenditori;
  • associazioni, fondazioni e altri enti di natura privata;
  • pubbliche amministrazioni ed enti locali, con le limitazioni previste per legge;
  • aziende alberghiere e strutture ricettive, nonché aziende che operano nei settori dei congressi ed eventi;
  • onlus.

Vi sono inoltre particolari tipologie di aziende che non possono ricorrere a contratti di prestazione occasionale, come le imprese che superano le soglie di dipendenti previste dalla legge (10 o 25 dipendenti a seconda dei casi), le imprese che operano nel settore dell’edilizia e i soggetti che eseguono attività di appalti di opere o servizi.

Il ricorso a tali contratti è, in ogni caso, vietato rispetto a soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Ti consigliamo di leggere anche Collaborazioni occasionali e ritenuta d’acconto: regole e istruzioni

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Quali sono i limiti per le prestazioni occasionali? 

La normativa vigente ammette la possibilità di svolgere prestazioni di lavoro occasionale, osservando i seguenti limiti con riferimento ad un periodo di un anno civile (1° gennaio – 31 dicembre di ciascun anno):

  • per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, i compensi non devono superare la somma di 5.000,00
  • per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, i compensi non devono essere superiori ad 5.000,00
  • per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, i compensi non devono superare la somma di € 2.500,00.

Va considerato, però, che i compensi per prestazioni di lavoro occasionale rese dai titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità, dai giovani con meno di 25 anni di età, dai disoccupati (art. 19 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150), nonché dai percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito sono computati in misura pari al 75% del loro importo.

Scopri di più su Ritenuta d’acconto: cos’è, esempio e come si calcola

Cosa cambia rispetto alle prestazioni con partita IVA?

Quando il rapporto di lavoro non ha più carattere saltuario o occasionale, quando si è iscritti a un albo professionale oppure se si superano i limiti previsti per legge per le prestazioni occasionali, può essere necessaria l’apertura di una partita IVA.

In tal caso, bisognerà pagare una tassazione che varia in scaglioni a seconda del reddito e l’emissione di vere e proprie fatture per le prestazioni rese.

Tuttavia, aprendo la partita IVA in regime forfettario si può accedere a una tassazione agevolata, con un’aliquota del 5% per i primi 5 anni e del 15% per i restanti.

Scopri di più su Ricevuta di pagamento: cos’è, come funziona e quando è obbligatoria

come funziona la prestazione occasionale

Qual è il regime fiscale delle prestazioni occasionali?

I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sullo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Difatti, se i compensi totali non superano i 5.000 euro annui e rappresentano l’unica fonte di reddito del prestatore, la dichiarazione dei redditi non è obbligatoria.

Le somme che vengono versate dal committente come ritenuta d’acconto corrisponderanno quindi a un credito del prestatore occasionale nei confronti del fisco.

Se, invece, i compensi superano tale soglia oppure il prestatore percepisce altri redditi, è obbligatorio inserirli nella dichiarazione dei redditi. In questo caso, i compensi determineranno l’IRPEF da pagare, con aliquote che variano a seconda del reddito complessivo. 

Potrebbe interessarti ISCRO partita IVA 2025: cos’è, requisiti, a quanto ammonta, durata, domanda

Prestazioni occasionali e regime previdenziale

Per quanto riguarda i contributi previdenziali, se i compensi annui non superano  la soglia di 5.000 euro, non c’è obbligo di versamento dei contributi INPS. Tuttavia, quando questa soglia viene superata, scatta l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS e il versamento sulla quota eccedente i 5.000 euro. 

Le aliquote contributive variano in base alla situazione previdenziale del prestatore:

  1. se il prestatore non è assicurato presso altre forme pensionistiche obbligatorie, l’aliquota è del 33,72% (o del 35,03% se è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL);
  2. se il prestatore è provvisto di altra tutela pensionistica obbligatoria, l’aliquota è del 24%. 

È importante ricordare che il prestatore ha l’obbligo di comunicare al committente il superamento della soglia dei 5.000 euro. In tal caso, sarà obbligo del committente iscrivere il lavoratore alla Gestione Separata INPS e versare i contributi, che saranno per 1/3 a carico del lavoratore e per 2/3 a carico del committente.

LEGGI pure Partita IVA e lavoro dipendente: quando sono compatibili legalmente

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Esempio di ricevuta per prestazione occasionale

Ecco un esempio delle voci che deve contenere una ricevuta per prestazione occasionale.

DescrizioneImporto
Competenze concordate€ 1.000,00
Ritenuta d’acconto al 20%€ 200,00
Trattenuta INPS (solo al superamento della soglia di € 5.000,00)€ 0,00
Netto da pagare€  800,00

Se hai dubbi o perplessità sul funzionamento dei contratti di prestazione occasionale, puoi rivolgerti a un avvocato esperto in diritto del lavoro, oppure, per gli aspetti fiscali, a un avvocato specializzato in diritto tributario.

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Avv. Rossella Russo
Esperta di diritto del lavoro e della previdenza sociale
L’Avv. Rossella Russo ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli Federico II nel dicembre 2018 ed è iscritta all’albo degli Avvocati del Foro di Santa Maria Capua Vetere dal 2022. Nel 2023, ha frequentato il Master di II livello in diritto del lavoro presso l’Università degli Studi di Roma – La Sapienza. Si dedica principalmente al diritto del lavoro e della previdenza sociale e ha collaborato con studi legali operanti nel settore in ambito nazionale ed internazionale. Si occupa inoltre di diritto civile, con riferimento in particolare alla contrattualistica, risarcimento danni e tutela dei consumatori.
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