In scadenza il 30 aprile 2025 la rottamazione quater dei debiti fiscali
Ancora qualche giorno per aderire alla rottamazione quater ed estinguere i debiti pendenti con il Fisco. Ecco ome presentare la domanda per non commettere errori, come pagare e a cosa fare attenzione dopo l’inoltro della richiesta di definizione
- Con la rottamazione quater si possono estinguere debiti fiscali affidati all’Agente della riscossione da 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
- Il termine per presentare la domanda di rottamazione quater scade il prossimo 30 aprile 2025.
- La domanda di ammissione può essere inoltrata utilizzando due canali alternativi: l’area riservata, più semplice e immediata, e l’area pubblica, più articolata e lunga.
Negli ultimi anni, sono state introdotte una serie di misure volte a riequilibrare i rapporti fra Fisco e contribuente e attuare una maggiore collaborazione fra le due parti del rapporto tributario.
Fra tali interventi si annovera la c.d. Pace fiscale, introdotta dal D.L. n. 119 del 2018, volta a chiudere i debiti fiscali pendenti, consentendo al contribuente di regolarizzare la propria posizione, aderendo a diverse procedure agevolative, come la rottamazione.
In particolare, la rottamazione è stata introdotta già qualche anno fa (Legge n. 197/2022, art. 1, commi da 231 a 252) e, ciclicamente, viene riaperta la possibilità di aderire alla definizione per regolarizzare i carichi pendenti con il Fisco.
Il prossimo 30 aprile 2025 scade la c.d. rottamazione quater, che non è una nuova rottamazione, poiché, nella sostanza, realizza il medesimo obiettivo delle precedenti, limitandosi a riaprire i termini per i debiti pendenti.
La rottamazione quater è scaduta, infatti, il 30 giugno 2023 ma, per effetto dell’art. 3 bis, D.L. n. 202/2024, è stata prevista la riapertura dei termini.
Cos’è la rottamazione quater
La rottamazione quater (nota anche come definizione agevolata) è una misura finalizzata ad aiutare i contribuenti (imprese e cittadini) a regolarizzare debiti fiscali e contributivi.
Nello specifico, in presenza dei presupposti, la rottamazione consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo, contenuti nelle cartelle di pagamento, versando le somme dovute senza pagare interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio, ma solo il tributo e le eventuali spese per le procedure esecutive. La rottamazione quater, in scadenza il 30 aprile 2025, è la quarta “versione” della definizione agevolata.
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Quali debiti si possono definire con la rottamazione quater
È possibile definire con la rottamazione quater tutti i carichi, ovvero i debiti, affidati all’Agente della riscossione (ex Equitalia) nel periodo compreso fra 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022, anche se non sono state ancora notificate le relative cartelle esattoriali.
Inoltre, è possibile definire con la rottamazione quater anche i debiti:
- per i quali è stato concesso un piano di rateizzazione o provvedimenti di sospensione;
- già interessati da una precedente misura agevolativa, come per esempio la rottamazione ter o la definizione con saldo e stralcio, che non si sia conclusa perché decaduta per mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate parte del precedente piano di rateizzazione.
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Quali debiti non rientrano nella rottamazione quater
Non si possono rottamare i carichi affidati all’Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022 e i debiti relativi a:
- aiuti di Stato;
- crediti conseguenti a pronunce di condanna, emesse dalla Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie stabilite da provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- tributi armonizzati poiché “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea (diritti doganali e accise) e l’IVA, riscossa all’importazione;
- i debiti nei confronti di casse/enti previdenziali di diritto privato, che non hanno deliberato l’adesione alla rottamazione quater entro il 31 gennaio 2023.
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Come si presenta la domanda per la rottamazione quater
Per essere ammessi alla definizione dei carichi pendenti con la rottamazione quater, occorre presentare la domanda entro il 30 aprile, esclusivamente online, sul sito dell’Agenzia delle Entrate. L’Amministrazione ha messo a disposizione due modalità alternative, a scelta del contribuente.
La prima è l’area riservata, una procedura più agevole, perché non richiede l’allegazione del documento di identità e consente una più rapida selezione dei carichi pendenti, direttamente riconducibili al contribuente; in automatico, mette anche in evidenza i debiti definibili con la rottamazione quater.
Se si opta per la presentazione della domanda nell’area pubblica, invece, si deve:
- allegare un documento di identità in corso di validità e la dichiarazione sostitutiva di certificazione di atto di notorietà, debitamente sottoscritta e resa ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000, distinguendo fra la richiesta in proprio, per le persone fisiche e richiesta a nome di altri, per le persone giuridiche (società ed enti ecc.);
- compilare un modulo;
- indicare i numeri identificativi delle cartelle esattoriali e degli avvisi per i quali si richiede l’ammissione alla rottamazione agevolata.
Indipendentemente dalla modalità con la quale si effettua l’invio della domanda, il contribuente deve scegliere la preferenza di pagamento: in una unica soluzione entro il 31 luglio 2025 o, a rate, indicandone il numero fino a un massimo di dieci (prima rata da pagare entro il 31 luglio, seconda rata entro il 30 novembre e le successive il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027).
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Rottamazione quater e conferma ricezione domanda
Effettuato l’inoltro telematico della domanda di ammissione alla rottamazione, il contribuente riceve una conferma di completamento della procedura, con modalità diverse in ragione del sistema (riservato o pubblico) utilizzato per l’invio.
Se la domanda è stata presentata nell’area riservata, il contribuente riceve una mail contenente la “Ricevuta di avvenuta presentazione della dichiarazione di adesione alla riammissione alla Definizione agevolata”.
Se, invece, è stata presentata la domanda mediante la procedura pubblica, sono necessari effettuare altri passaggi per avere la conferma della avvenuta presentazione della richiesta di ammissione, ovvero:
- il contribuente deve tenere costantemente monitorata la mail (compresa la cartella spam), poiché nell’indirizzo mail indicato è inoltrata in automatico dal sistema una prima comunicazione, contenente un link, che deve essere convalidato entro le successive 72 ore. Decorso inutilmente tale termine, il link non è più valido, con conseguente annullamento della domanda di ammissione alla rottamazione;
- a seguito della convalidata, il contribuente riceve una seconda mail, contenente la presa in carico, cioè l’affidamento della pratica agli Uffici competenti per la lavorazione, il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti;
- nei successivi 5 giorni, in caso di correttezza e completezza della domanda, il contribuente riceve una terza email con altro link, dal quale scaricare, entro i 5 giorni successivi, la “Ricevuta di avvenuta presentazione della dichiarazione di adesione alla riammissione alla Definizione agevolata”. Decorso tale termine, non sarà più possibile effettuare il download della ricevuta.
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Conclusione procedura di rottamazione quater
Entro il prossimo 30 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate e Riscossione invierà ai soggetti interessati una “Comunicazione”, indicando:
- l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata;
- i moduli di pagamento da utilizzare;
- l’indicazione del numero di rate selezionato nella domanda.
Gli importi indicati nella comunicazione saranno al netto di eventuali pagamenti, eventualmente versati nelle more o a seguito della decadenza della precedente procedura di rottamazione.
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