Il nuovo decreto sicurezza è legge: possiamo considerarlo repressivo?
L'approvazione a 162 voti contro 102 fotografa bene le fratture attorno a questo provvedimento, nato sull'onda dell'emergenza sicurezza percepita dall'opinione pubblica ma arrivato in porto con numerosi aggiustamenti rispetto all'impostazione iniziale. Vediamo cosa prevede il nuovo decreto sicurezza.
- Il Decreto Sicurezza (d.l. n. 23/2026), convertito con la legge 24 aprile 2026, n. 54, introduce un pacchetto ampio di misure su ordine pubblico, coltelli, tutela del personale scolastico e sanitario, immigrazione e forze di polizia.
- La norma più discussa – l’art. 30-bis sui rimpatri volontari assistiti – è già oggetto di un decreto correttivo separato, dopo le tensioni con il Quirinale sui profili di incostituzionalità.
- Il testo è stato approvato dalla Camera il 24 aprile 2026 con 162 voti favorevoli, 102 contrari e 1 astenuto.
La legge 24 aprile 2026, n. 54, di conversione del decreto-legge 23/2026, è stata approvata. Un provvedimento nato a febbraio, dopo l’omicidio di Rogoredo e gli scontri a Torino seguiti allo sgombero di Askatasuna, e che ha attraversato un iter parlamentare tutt’altro che lineare: polemiche sui coltelli, frizioni interne alla maggioranza, e uno scontro aperto sull’articolo riguardante i rimpatri, risolto solo con l’intervento del Presidente della Repubblica e un decreto correttivo varato a tempo di record. Vediamo cosa prevede il testo definitivo, punto per punto.
Il Daspo urbano diventa più chirurgico
Una delle modifiche più significative rispetto al testo originario riguarda il Daspo urbano. La versione definitiva abbandona l’approccio “tutto o niente”: il divieto di accesso non deve più necessariamente coprire l’intero centro abitato, ma può essere applicato con riferimento a una o più zone specificamente individuate.
La misura scatta in caso di reiterazione di condotte pericolose per la sicurezza pubblica. L’obiettivo dichiarato è offrire a sindaci e forze dell’ordine uno strumento più proporzionato, evitando che chi rappresenta un rischio solo in determinate aree venga penalizzato in modo sproporzionato rispetto al concreto pericolo che rappresenta. Un cambiamento di impostazione che risponde anche alle critiche di chi, in passato, aveva contestato la scarsa selettività dello strumento.
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Coltelli: torna il “giustificato motivo”
Questo è stato uno dei punti più travagliati dell’intero iter. Una prima bozza governativa era stata giudicata eccessivamente rigida – e ritirata dopo un confronto interno alla maggioranza – prima di approdare alla versione definitiva.
La legge stabilisce che chi viene sorpreso fuori dalla propria abitazione con lame di lunghezza superiore a 8 centimetri e/o lame pieghevoli di lunghezza pari o superiore a 5 centimetri, senza un giustificato motivo (lavoro, attività venatoria o sportiva, altre ragioni concrete e verificabili) rischia la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il punto centrale, e più discusso, è proprio il “giustificato motivo”: era stato eliminato in precedenti bozze, suscitando critiche trasversali, e alla fine è stato reintrodotto. Nella pratica, sarà compito del pubblico ministero dimostrare l’assenza di una valida ragione, non dell’imputato provarla. Chi porta con sé un coltello da lavoro, un attrezzo da cucina o un utensile per attività sportive non rischia nulla, a patto che il contesto sia coerente con l’uso dichiarato.
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Personale scolastico e sanitario: tutele più ampie
Su iniziativa del Senato, il decreto rafforza in modo sensibile la protezione penale per chi lavora nelle scuole e nei trasporti pubblici. Le aggravanti previste in caso di aggressioni o lesioni personali, prima riservate a dirigenti scolastici e docenti, vengono estese a tutto il personale scolastico ed educativo, compresi gli addetti ATA (amministrativi, tecnici e ausiliari).
L’estensione riguarda anche il personale impegnato nella prevenzione e nell’accertamento delle infrazioni nel trasporto pubblico locale. Una risposta legislativa ai numerosi episodi di violenza che hanno coinvolto lavoratori di questi settori negli ultimi anni, con l’obiettivo di rafforzare la deterrenza attraverso sanzioni più gravi per chi aggredisce queste categorie nell’esercizio delle loro funzioni.
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Maltrattamenti sugli animali e violenza giovanile: un collegamento esplicito
Nel pacchetto antidevianza entra una novità che merita attenzione. La legge collega espressamente i maltrattamenti sugli animali alle misure contro la violenza giovanile, codificando un legame che studi criminologici segnalano da tempo: i comportamenti violenti verso gli animali sono spesso indicatori precoci di disagio sociale e di possibile escalation verso condotte criminali, in particolare tra i minori.
L’approccio scelto dal legislatore è prevalentemente preventivo e rieducativo: l’obiettivo non è solo punire il singolo atto, ma intercettare situazioni di rischio prima che degenerino.
Nuovi strumenti per le forze dell’ordine
Un ordine del giorno approvato dal Senato con il parere favorevole del Governo impegna l’esecutivo a valutare la sperimentazione di nuovi dispositivi per la gestione delle manifestazioni pubbliche.
Tra gli strumenti indicati, già in uso in altri Paesi europei, ci sono:
- lanciatori a CO2 con capsule irritanti;
- lanciatori calibro 40 mm con proiettili a deformazione programmata;
- marcatori selettivi a distanza;
- protezioni esoscheletriche per gli operatori;
- scudi con sistemi a led ad alta intensità, per disorientare temporaneamente.
Non si tratta di una modifica diretta al testo del decreto, ma di un indirizzo politico che orienterà le prossime scelte del Governo in materia di dotazioni delle forze di polizia. Il tema del bilanciamento tra efficacia operativa e tutela dei manifestanti resterà al centro del dibattito nelle prossime settimane.
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L’art. 30-bis sui rimpatri
Questo è il capitolo più complicato dell’intera vicenda. L’art. 30-bis, frutto di un emendamento di maggioranza, prevedeva un compenso di 615 euro agli avvocati che assistessero un migrante nella pratica di rimpatrio volontario, ma condizionato all’esito positivo della procedura – cioè al rimpatrio effettivo.
Il meccanismo ha sollevato da subito obiezioni serie: legare il compenso del difensore al risultato del procedimento configura un conflitto di interessi strutturale, difficilmente compatibile con il diritto alla difesa garantito dall’art. 24 della Costituzione. Quando l’avvocatura si è dissociata pubblicamente e ha chiesto un passo indietro, la polemica è esplosa. Il Quirinale ha fatto sapere – senza dichiarazioni ufficiali, ma in modo inequivocabile – le proprie riserve sulla costituzionalità della norma.
A quel punto il governo ha scelto la strada del decreto correttivo separato, partendo dal Senato per evitare di rimandare il decreto sicurezza alla terza lettura – con il rischio concreto di farlo decadere. Il testo correttivo:
- mantiene il contributo di 615 euro per chi assiste un migrante nella procedura di rimpatrio volontario;
- elimina la condizione dell’esito positivo: il compenso spetta indipendentemente dall’esito della richiesta;
- allarga la platea dei beneficiari, che non sono più solo gli avvocati ma potenzialmente anche associazioni e onlus;
- prevede un decreto ministeriale del Viminale per definire i termini della collaborazione;
- stanzia in tutto 1,4 milioni di euro fino al 2028 (281.055 euro per il 2026, 561.495 per ciascuno degli anni successivi).
Il decreto correttivo dovrà essere convertito in legge entro fine giugno 2026. Se non lo fosse, tornerebbe in vigore la versione originaria dell’art. 30-bis – quella che il Quirinale ha già fatto sapere di considerare problematica.
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Il testo definitivo della legge n. 54/2026 è consultabile sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2026.
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