Unioni civili e permesso di soggiorno: cosa dice la legge
Quali sono le regole sul permesso di soggiorno per il partner straniero di un'unione civile? Ecco quali sono le varie casistiche che si possono verificare e i diritti che derivano dalla legge Cirinnà.
Le unioni civili sono state introdotte in Italia dalla legge n. 76 del 20 maggio 2016, intitolata “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” e nota a tutti come legge Cirinnà, dal nome della senatrice del Partito Democratico Monica Cirinnà, che è stata la prima firmataria dell’iniziativa parlamentare.
L’unione civile consiste nell’unione tra due persone dello stesso sesso, maggiorenni, che avviene alla presenza di un ufficiale di stato civile e di due testimoni, e viene poi registrata nell’archivio di stato civile.
La nuova legge è stata molto importante in quanto ha esteso alle coppie dello stesso sesso i diritti previsti nel matrimonio civile. Come funziona, invece, la richiesta del permesso di soggiorno i conviventi che hanno contratto un’unione civile? Ecco cosa prevede la normativa in vigore.
Cosa prevede l’unione civile
Nonostante le unioni civili rappresentino un legame diverso rispetto a quello fra due persone che scelgono il vincolo del matrimonio, alla fine i loro diritti e doveri sono più o meno gli stessi.
L’unione civile prevede la convivenza stabile tra i membri della coppia e i doveri di assistenza morale e materiale nei confronti dell’altro. I due potranno anche decidere di stipulare un contratto di convivenza, che viene redatto in forma scritta davanti a un notaio.
All’interno del contratto si possono indicare:
- la residenza della coppia;
- la scelta del regime patrimoniale, che può essere di comunione o separazione dei beni, e che potrà essere modificato in qualsiasi momento;
- come si contribuirà alle necessità comuni in relazione alle proprie capacità di produrre reddito o di occuparsi delle faccende domestiche.
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Quali sono le regole sul permesso di soggiorno
Tra le modalità che permettono di ottenere il permesso di soggiorno, rientra anche quella relativa ai motivi familiari. Questa regola non è valida soltanto nel caso del matrimonio, ma può essere applicata anche alle coppie omosessuali che hanno ufficializzato il loro legame tramite un’unione civile.
Nella pratica ci potranno essere due ipotesi. La prima è quella in cui un cittadino straniero viva già in Italia e sia in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro, oppure di un permesso CE per soggiornanti di lungo periodo.
In questo caso si potrà richiedere il ricongiungimento familiare o presentare la richiesta di visto per familiare al seguito. Succede allora che per motivi familiari, quindi per permettere alla coppia di ritrovarsi, viene rilasciato il permesso di soggiorno anche all’altro partner in presenza di un’unione civile.
Nel caso in cui, invece, i cittadini stranieri si siano uniti in matrimonio in un Paese in cui ciò è possibile, chi si trova in Italia può registrare la loro unione civile al fine di procedere con il ricongiungimento della coppia.
Unione civile tra un italiano e uno straniero
Un’altra situazione che potrebbe verificarsi è quella nella quale un cittadino italiano o comunitario contragga un’unione civile con un cittadino straniero.
In questo caso, il compagno di un cittadino italiano, a prescindere dal fatto che sia il coniuge o il convivente unito tramite unione civile, non potrà rischiare di essere espulso dall’Italia, ma il suo ingresso nel nostro Paese sarà sempre garantito.
In questa evenienza, vengono applicate le regole del d. lgs. n. 30, del 06.02.2007 in materia di circolazione e stabilimento dei cittadini comunitari e dei propri congiunti nello Spazio economico europeo, e quelle previste dal Testo Unico dell’Immigrazione, all’art. 19, co. 3, che disciplina la inespellibilità del coniuge o del partner di un’unione civile che conviva con un cittadino italiano.
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Figli e genitorialità nelle unioni civili con partner straniero
La legge n. 184/1983 sull’adozione non prevede la possibilità di adozione congiunta per le coppie omosessuali. Le coppie dello stesso sesso possono però percorrere la strada della stepchild adoption – l’adozione del figlio biologico del partner – o richiedere l’affido di un minore.
Sul riconoscimento dei figli nati all’estero da coppie dello stesso sesso, la situazione è ancora in evoluzione. Le Sezioni Unite della Cassazione (ordinanza n. 4382/2018) hanno escluso che un provvedimento straniero che riconosca la filiazione nei confronti di entrambi i componenti di una coppia omosessuale possa essere automaticamente trascritto in Italia, ritenendo tale riconoscimento contrario all’ordine pubblico. Il quadro giurisprudenziale però si muove, e i giudici di merito applicano spesso il principio del superiore interesse del minore per tutelare situazioni già consolidate.
Se il partner straniero è genitore biologico di un figlio minore italiano, la presenza di quel figlio può comunque rappresentare un elemento rilevante ai fini del soggiorno e della protezione dall’espulsione.
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Cosa succede se l’unione civile si scioglie
Il permesso di soggiorno per motivi familiari è strettamente legato alla sussistenza del vincolo affettivo e della convivenza. Quando queste condizioni vengono meno, viene meno anche il presupposto su cui si regge il titolo di soggiorno, e le autorità possono procedere alla sua revoca o al diniego del rinnovo.
Detto questo, non è automaticamente tutto perduto. Il Testo Unico sull’Immigrazione (art. 30, comma 5) consente allo straniero che si trovi in questa situazione di chiedere la conversione del permesso in un altro tipo – per lavoro subordinato, autonomo o per studio. La conversione non avviene d’ufficio: deve essere il diretto interessato a farne richiesta, e spetta poi all’amministrazione valutare se esistono i presupposti.
C’è poi un caso specifico da tenere presente. La Corte di Cassazione (ordinanza n. 19893/2010), pronunciandosi su un caso analogo relativo al matrimonio con cittadino italiano, ha stabilito che lo straniero che si separa o divorzia dopo almeno tre anni di convivenza, di cui almeno uno in Italia, conserva il diritto di soggiorno. Questo principio, elaborato in materia di matrimonio, si applica per analogia anche alle unioni civili, visto che la legge Cirinnà equipara le due situazioni. Se stai attraversando questa situazione, è però bene rivolgerti a un avvocato per valutare il caso concreto.
Cosa cambia per le coppie di fatto
Le coppie di fatto sono quelle che scelgono di vivere insieme senza contrarre il matrimonio o l’unione civile. Come funziona la possibilità di ottenere il permesso di soggiorno in questo caso?
La legge Cirinnà distingue nettamente le unioni civili (coppie dello stesso sesso che si registrano davanti all’ufficiale di stato civile) dalle coppie di fatto (conviventi non legati da matrimonio né da unione civile). Solo le prime beneficiano dell’equiparazione piena al matrimonio.
Per le coppie di fatto la situazione è più incerta. La legge non prevede un diritto esplicito al permesso di soggiorno per il partner straniero convivente. Tuttavia, la giurisprudenza ha aperto qualche spiraglio: il Consiglio di Stato (sentenza n. 5040/2017) ha riconosciuto la possibilità di ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari anche dimostrando una convivenza stabile con documentazione ufficiale, come il contratto di convivenza registrato al Comune.
Il percorso è però più tortuoso rispetto all’unione civile, non esiste ancora una circolare ministeriale che ne chiarisca in modo uniforme l’operatività, e il risultato dipende spesso dalla Questura e, in caso di diniego, dall’esito del ricorso al Tribunale.
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