Affidamento condiviso e distanza massima tra i genitori
In caso di affidamento condiviso, può il genitore collocatario trasferirsi in un’altra città? I Giudici sono stati più volte chiamati a valutare la legittimità di tale comportamento quando questo può compromettere la stabilità emotiva del minore o pregiudicare il diritto di visita dell’altro genitore. Vediamo in quali casi le condizioni di affido potranno essere modificate.
- Non esiste una distanza massima prevista dalla legge per l’affidamento condiviso.
- Ogni caso viene valutato dal Giudice in base all’interesse del minore.
- Se i genitori vivono in città o in Regioni diverse, l’affidamento condiviso rimane la regola ma, in situazioni di distanza molto rilevante, le condizioni di affido possono essere modificate.
L’affidamento condiviso è la regola generale prevista dall’ordinamento italiano in caso di separazione o divorzio. Si tratta di un principio introdotto con la Legge n. 54 del 2006, che mira a garantire al figlio il diritto di mantenere rapporti equilibrati e continuativi con entrambi i genitori, anche dopo la fine del matrimonio o della convivenza.
Questo sta a significare che il genitore non collocatario dovrà essere sempre coinvolto nelle decisioni riguardanti gli aspetti più significativi della vita del figlio.
Una delle questioni che più spesso genera dubbi pratici riguarda la distanza geografica tra i genitori. Esiste davvero una distanza massima entro cui madre e padre devono vivere per rendere possibile l’affidamento condiviso? Cosa succede se i genitori risiedono in città lontane o addirittura in Regioni diverse?
In questo articolo analizzeremo il tema dell’affidamento condiviso e della distanza tra le abitazioni dei genitori, cercando di rispondere alle domande più frequenti.
Cos’è l’affidamento condiviso
Con l’affidamento congiunto, la responsabilità genitoriale viene esercitata da entrambi i genitori. Questo significa che le decisioni di maggiore interesse per il figlio (come la scelta della scuola, delle cure mediche, dell’educazione religiosa, delle attività sportive o extrascolastiche) devono essere prese insieme.
Diverso è il discorso del collocamento, cioè il luogo in cui il minore vive prevalentemente. Anche in regime di affidamento condiviso, di solito viene stabilita una casa principale (spesso quella della madre, ma non necessariamente), con diritto di frequentazione e permanenza presso l’altro genitore secondo tempi stabiliti dal Giudice.
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Esiste una distanza massima per l’affidamento condiviso?
La legge italiana non stabilisce alcuna distanza massima tra le abitazioni dei genitori per poter applicare l’affidamento condiviso. Non esiste, quindi, una regola che imponga un limite di chilometri, né la legge richiede il consenso del genitore non collocatario al trasferimento.
Quello che conta, secondo la giurisprudenza, è che la distanza non renda impossibile o eccessivamente gravoso per il minore mantenere rapporti equilibrati con entrambi i genitori.
Il Giudice, nel prendere la decisione, valuta caso per caso tenendo conto dei seguenti elementi:
- l’età del figlio e l’indipendenza da lui raggiunta: in età scolare si hanno più limiti di spostamento e comunque più il bambino è piccolo più avrà bisogno di una routine quotidiana;
- gli impegni scolastici ed extrascolastici;
- le esigenze di stabilità e continuità della vita quotidiana;
- la capacità dei genitori di collaborare;
- la disponibilità a favorire la frequentazione con l’altro genitore.
In sintesi, qualora il genitore collocatario decida di cambiare residenza e stabilirsi in un’altra città, il Giudice, nell’ottica di garantire continuità affettiva ed educativa, potrebbe rivalutare le condizioni di affido qualora questa scelta rendesse più difficoltosi i contatti tra il figlio e l’altro genitore. Nel caso in cui il trasferimento del genitore implicasse dei tempi di viaggio considerevoli, la nuova condizione potrebbe rivelarsi dannosa per il figlio.
Data la delicatezza della situazione e dei molteplici interessi in gioco, per il miglior equilibrio tra i diritti dei genitori e la stabilità emotiva del figlio, potrebbe essere opportuno consultare un avvocato esperto in diritto di famiglia e separazioni.
Quando la distanza diventa un ostacolo
Molti Tribunali e Corti d’Appello hanno affrontato casi in cui i genitori risiedevano lontani tra loro. Alcuni orientamenti giurisprudenziali hanno addirittura stabilito che l’eccessiva distanza può rendere impraticabile l’affidamento congiunto, rendendosi particolarmente difficoltosa la frequentazione del genitore non collocatario.
La distanza può diventare problematica quando incide in maniera significativa sulla quotidianità del minore. In tali casi, il Giudice privilegia sempre l’interesse del minore, evitando soluzioni che, seppur paritarie in teoria, si rivelerebbero dannose nella pratica. Quando i genitori risiedono in Regioni diverse, il tema si complica ulteriormente.
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Cos’è il criterio del “best interest of the child”?
In ogni decisione relativa all’affidamento, i Giudici italiani applicano il criterio del best interest of the child, ossia l’interesse superiore del minore.
Questo significa che non sono i diritti dei genitori a prevalere, ma le esigenze del figlio, al quale deve essere garantito di:
- crescere in un ambiente stabile;
- mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori;
- non subire stress e disagi legati a continui spostamenti.
Ne consegue che una distanza eccessiva, pur non vietata dalla legge, può indurre il Giudice a modificare le condizioni dell’affidamento in precedenza deliberate o comunque potrebbe essere necessario un nuovo accordo. Ai fini della decisione incideranno le motivazioni del trasferimento, la nuova distanza e l’impatto sulla vita del minore.
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La distanza eccessiva può portare all’affidamento esclusivo?
Se la distanza è tale da rendere impossibile una reale condivisione delle responsabilità, il Giudice potrebbe, in casi estremi, disporre l’affidamento esclusivo a un genitore.
Si tratta però di una misura eccezionale, applicata solo quando:
- non c’è collaborazione tra i genitori;
- uno dei due ostacola sistematicamente la relazione con l’altro;
- la distanza non consente alcuna forma di gestione condivisa nell’interesse del figlio;
- il trasferimento viene effettuato al solo scopo di allontanare la prole dall’altro genitore.
L’input, solitamente, arriva dal genitore non collocatario che potrebbe opporsi al trasferimento dell’altro chiedendo l’affidamento esclusivo qualora vi sia una totale compromissione del benessere del minore.
In questi casi il Giudice, prima di arrivare a una soluzione estrema, può imporre una diversa programmazione delle visite o stabilire un diverso collocamento del minore pur mantenendo l’affidamento congiunto.
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Affidamento condiviso e distanza – Domande frequenti
No, la legge non fissa un limite di chilometri tra i genitori.
Sì, ma il figlio avrà un collocamento prevalente presso un genitore, con periodi di visita programmati con l’altro..
Sì, ma il tribunale può modificare le condizioni di affidamento se il trasferimento incide negativamente sul diritto del minore a frequentare entrambi i genitori.
La distanza tra le residenze dei genitori può portare all’affidamento esclusivo solo in casi estremi, quando l’affidamento condiviso diventa impraticabile e contrario all’interesse del figlio.
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