Scadenze fiscali regime forfettario: calendario 2025
Ecco quali sono le date più importanti che i professionisti in partita IVA che rientrano nel regime forfettario o nel regime dei minimi devono assolutamente rispettare se non intendono incorrere in degli interessi.
- Come ogni anno, le scadenze fiscali sono un tema di particolare importanza per tutti i contribuenti.
- I professionisti che operano con la partita IVA e operano all’interno del regime forfettario sono tenuti a rispettare il consueto calendario delle scadenze.
- È possibile effettuare il pagamento di imposte e contributi dovuti sia in un’unica soluzione, sia a rate.
Le partite IVA che hanno scelto il regime forfettario devono pagare ogni anno l’imposta sostitutiva e i contributi previdenziali tramite un meccanismo di saldo e acconto.
Nei prossimi paragrafi faremo un recap sulle norme alla base del meccanismo che regola il pagamento delle imposte per i professionisti che hanno optato per la flat tax e per il regime dei minimi, ricordando quali sono tutte le scadenze fiscali del 2025.
Calcolo imposta sostitutiva regime forfettario
I titolari di partita IVA in regime forfettario devono pagare un’imposta sostitutiva che corrisponde:
- al 5%, nei primi 5 anni di attività;
- al 15% in tutti gli altri casi.
Per il calcolo dell’imposta sostitutiva, si può fare riferimento al:
- metodo storico, in base al quale si prende come riferimento l’imposta dell’anno precedente;
- metodo previsionale, in base al quale gli acconti vengono calcolati sulla base di una previsione del reddito nell’anno in corso.
In alternativa al modello 730, sarà necessario presentare il modello redditi persone fisiche (ex modello unico), entro la scadenza del 30 settembre 2025.
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Calendario pagamenti regime forfettario gestione separata INPS
I professionisti che rientrano nel regime forfettario e intendono rateizzare i pagamenti dell’imposta sostitutiva – da versare tramite modello F24, possono farlo nel rispetto del seguente calendario:
- I rata saldo 2024 e primo acconto 2025: 30 giugno 2025 (ai sensi del Decreto fiscale del 12 giugno 2025, questa scadenza è stata posticipata al 21 luglio 2025);
- II rata (seconda rata saldo 2024 e acconto 2025): 16 luglio 2025;
- III rata (terza rata saldo 2024 e acconto 2025): 20 agosto 2025;
- IV rata (quarta rata saldo 2024 e acconto 2025): 16 settembre 2025;
- V rata (quinta rata saldo 2024 e acconto 2025): 16 ottobre 2025;
- VI rata (sesta rata saldo 2024 e acconto 2025): 16 novembre 2025.
Il 1° dicembre 2025 è, invece, previsto il versamento del 2° acconto dei contributi INPS 2025. Nel caso di pagamento in un’unica soluzione, entro il 30 giugno 2025 (ovvero, per quest’anno, entro il 21 luglio) deve essere versato il saldo e primo acconto, mentre il secondo acconto è dovuto entro il 30 novembre 2025.
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Calendario contributi artigiani e commercianti
Per quanto riguarda, invece, gli scritti alla cassa artigiani e commercianti, le scadenze da annotare al calendario dei prossimi mesi sono le seguenti:
- 30 giugno 2025: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025;
- 16 luglio 2025: versamento seconda rata saldo 2024 e primo acconto 2025;
- 20 agosto 2025: versamento terza rata saldo 2024 e primo acconto 2025;
- 16 settembre 2025: versamento quarta rata saldo 2024 e primo acconto 2025;
- 16 ottobre 2025: versamento quinta rata saldo 2024 e primo acconto 2025;
- 16 novembre 2025: versamento sesta rata saldo 2024 e primo acconto 2025;
- 1° dicembre 2025: versamento secondo acconto 2025.
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Pagamento imposta di bollo fatture elettroniche
Il pagamento dell’imposta di bollo legata alla fatturazione elettroniche è invece previsto entro:
- il 31 maggio 2025, per il 1° trimestre 2025;
- il 30 settembre 2025, per il 2° trimestre 2025;
- il 1° dicembre 2025, per il 3° trimestre 2025.
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Codici tributo F24 forfettari
I pagamenti dell’imposta sostitutiva dovranno essere effettuati con l’utilizzo del modello F24, facendo riferimento ai seguenti codici tributo, che variano nel caso di regime dei minimi o regime forfettario.
I codici tributo in regime forfettario sono i seguenti:
- 1790 nel caso di primo acconto;
- 1791 nel caso di secondo acconto o pagamento in un’unica soluzione;
- 1792 per il saldo dell’anno precedente.
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