Vai al contenuto

La rinascita dell’anatocismo bancario: quando e come è possibile

Cosa significa il termine anatocismo? Quando è consentito in ambito bancario? Vediamo come funziona, quando si verifica e se è legale oppure no.

anatocismo

Il termine anatocismo viene utilizzato in ambito economico per indicare il calcolo degli interessi su altri interessi già maturati su una determinata cifra. 

Le norme relative al settore bancario vietano la produzione di interessi su eventuali interessi già dovuti dal cliente, che tradotto in altri termini significa che implicano il divieto di anatocismo

Analizziamo allora più da vicino il funzionamento dell’anatocismo bancario, al fine di comprendere cosa sia legale oggi e quali sono i casi in cui il divieto può non essere applicato. 

Cosa è il divieto di anatocismo?

Il  divieto  di  anatocismo  di  cui  all’art.  1283  c.c.  è  stato  oggetto  di  molteplici  interventi  del legislatore.  Da  ultimo,  le  modifiche  apportate  all’art.  120  TUB  hanno  segnato  la  rinascita dell’anatocismo rispetto agli interessi moratori nati da qualsiasi contratto bancario.

Secondo  le  norme  civilistiche,  in  particolare  l’art.  1283  c.c.,  non  sono  dovuti  gli  interessi composti,  ossia  gli  interessi  maturati  su  interessi  scaduti.  La  norma  prevede una clausola di chiusura e afferma il divieto di anatocismo “salvo usi contrari”.

Di base, gli interessi composti sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale  con  la  quale  si  chiedono  gli  interessi  scaduti  o  per  effetto  di  convenzione posteriore alla loro scadenza, sempre che si tratti, in entrambi i casi, di interessi dovuti per almeno sei mesi.

Consulenza Legale Online

Vuoi una consulenza legale sull'argomento? Chiedi Gratis ad un Avvocato

  • +3000 avvocati pronti ad ascoltarti
  • Consulenza Legale Online - Telefonica, in webcam, scritta o semplice preventivo gratuito
  • Anonimato e Riservatezza - La tua consulenza verrà letta solo dall'avvocato che accetterà di rispondere

Richiedi una Consulenza

Anatocismo: cosa sono gli usi contrari?

L’art. 1283 c.c. fa salvi dal divieto di anatocismo gli usi contrari. La dottrina prevalente e la giurisprudenza ritengono che gli usi che la norma fa salvi siano usi normativi.

La  giurisprudenza,  per  lungo  tempo,  ha  affermato  la  non  contrarietà  alla  norma  di  cui all’art. 1283 c.c. della prassi negoziale in base alla quale, nei rapporti tra banca e cliente, gli  interessi  a  carico  di  quest’ultimo  vengono  capitalizzati  ogni  trimestre,  sul  presupposto che un uso in tal senso, di natura normativa, si fosse formato anteriormente all’entrata in vigore del codice civile.

È  noto  che  la  Cassazione  ha  successivamente  operato,  a  partire  dal  1999,  un  radicale mutamento di indirizzo, affermando la nullità della clausola, contenuta nei contratti di conto corrente bancario, avente a oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, ritenendo che essa si basasse su di un mero uso negoziale e non su di una vera e propria norma consuetudinaria.

All’uso  in  esame  è  stata  dunque  negata  veste  normativa.  Ciò  in  quanto  le  c.d.  “Norme Bancarie  Uniformi”  hanno  previsto  la  capitalizzazione  trimestrale  degli  interessi  a  partire dagli  anni  ’50,  quindi,  dopo  l’entrata  in  vigore  del  codice  civile,  sicché  esse  non  sono idonee  a  determinare  la  nascita  di  un  uso  normativo  in  contrasto  con  una  sorta  di abrogazione  per  desuetudine  della  norma  imperativa,  che  l’ordinamento  certamente  non ammette.

Secondo la Corte di Cassazione, quindi, l’uso bancario di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi è il risultato di clausole imposte dalla banca al cliente, non riconducibili a un  comportamento  bilaterale  voluto  e  libero  come,  peraltro,  richiesto  per  la  sussistenza dell’uso normativo. La relativa clausola deve ritenersi nulla in quanto incompatibile con l’art. 1283 c.c.

LEGGI ANCHE Cos’è la cambiale ipotecaria

anatocismo bancario

La nullità della clausola che prevede l’anatocismo bancario 

La  giurisprudenza,  (Sez  Un.  24418  del  2010)  ha  poi  previsto  la  nullità  della  clausola  che prevedeva la possibilità di capitalizzazione degli interessi, quindi il fenomeno dell’anatocismo bancario.

Con  la  nullità,  la  banca  è  tenuta  a  restituire  l’intera  somma  richiesta  dal  cliente  a  titolo  di interessi anatocistici.

Si è posta poi la questione di stabilire quando decorre il termine di prescrizione, essendo indubbio  che  l’azione  di  nullità  è  imprescrittibile,  ma  comunque  l’azione  di  ripetizione dell’indebito si prescrive nel termine di 10 anni.

Dunque, era incerto se tale termine decorresse dalla data dell’addebito sul conto corrente degli interessi, oppure da quella della chiusura finale del conto.

La  questione  era  di  particolare  rilievo,  perché  ove  fosse  stata  accolta  la  prima  tesi,  le azioni  di  ripetizioni  sarebbero,  nella  stragrande  maggioranza  dei  casi,  già  prescritte.

Aderendo alla seconda impostazione, invece, le somme indebitamente corrisposte sarebbero  ripetibili  fino  a  dieci  anni  dopo  l’estinzione  del  rapporto,  con  allungamento  a tempo  indeterminato  dei  tempi  per  proporre  azione  di  ripetizione.  Inoltre,  ne  consegue anche il diritto del correntista a ottenere la restituzione di tutti gli interessi illegittimamente percepiti dalla banca.

LEGGI ANCHE Cosa fare in caso di banconote strappate

Le due teorie sulla prescrizione

In un primo momento, si è detto che la prescrizione dell’azione di ripetizione decorreva dai non singoli addebiti sul conto corrente degli interessi, ma dalla chiusura del rapporto. Ciò si  basava  sulla  concezione  unitaria  del  contratto,  il  quale  darebbe  luogo  a  un  unico rapporto giuridico, in cui i singoli accreditamenti e addebiti non sono rapporti individuali.

Altro orientamento minoritario, invece, sostenuto dalla giurisprudenza di merito, evidenziava  che  ogni  annotazione  sul  conto  corrente  comportava  una  modifica  del  saldo disponibile,  determinando  in  tal  modo  la  somma  esigibile  dal  correntista  ai  sensi  dell’art. 1852 c.c..

Esso si riteneva fosse equivalente a tutti gli effetti ad un pagamento, estinguendo l’eventuale debito della banca o del cliente. Quindi il diritto alla ripetizione nasceva dal momento della contabilizzazione.

Con  la  sentenza  del  2010,  le  Sezioni  Unite  hanno  accolto  la  seconda  tesi. La Cassazione ha sostenuto la natura meramente contabile del rapporto di conto  corrente,  escludendo  che  le  annotazioni  sul  conto  degli  interessi  possono  essere qualificate come pagamento.

anatocismo bancario oggi in Italia

La rinascita dell’anatocismo bancario

Il legislatore è nuovamente intervenuto in tema di anatocismo bancario. Il comma 2 dell’art. 120 TUB è una delle norme più significative in materia.

Nella sua versione iniziale, in vigore dal 1° gennaio 1994 al 18 ottobre 1999, la norma si limitava a prevedere la sola decorrenza delle valute e la produzione degli interessi, senza far cenno al fenomeno dell’anatocismo bancario.

In  seguito,  l’art.  25  co.  2  del  D.Lgs  4  agosto  1999  n.  342  ha  introdotto  il  comma  2,  che riconosce il c.d. anatocismo bancario, delegando al CICR (Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio ) l’emanazione di norme dispositive in materia. 

Il  comma  2  dell’art.  120 TUB  è  rimasto  immutato  fino  alla  sua  sostituzione nel gennaio 2014, introducendo la presente versione:

“Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: 

a) nelle operazioni in  conto  corrente  sia  assicurata,  nei  confronti  della  clientela,  la  stessa  periodicità  nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;

b) gli interessi periodicamente capitalizzati  non  possano  produrre  interessi  ulteriori  che,  nelle  successive  operazioni  di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.

Successivamente,  il  d.l.  24  giugno  2014,  n  91,  ha  introdotto  un’ulteriore  modifica  alla disposizione in esame, riconoscendo nuova operatività all’anatocismo abrogato.

L’ultimo intervento è stato però operato con l’art. 17 bis del d.l. 14 febbraio 2016, n. 18.

Per effetto della riforma, sotto un’apparente parvenza di conformità alla disciplina al divieto di produrre  interessi  sugli  interessi,  in  sede  bancaria  l’istituto  dell’anatocismo  è  tornato  a operare nei rapporti banca cliente.

LEGGI ANCHE Bancarotta fraudolenta: cos’è

Come è stato reintrodotto l’anatocismo?

Dopo aver brevemente elencato le norme che hanno consentito la reintroduzione

 dell’anatocismo bancario, passiamo ora alla loro analisi più nel dettaglio.

In  primo  luogo,  dobbiamo  evidenziare  che  la  prima  formulazione  del  2013  dell’art.  120 TUB non distingueva tra interessi debitori e creditori.

La norma, inoltre, imponeva un divieto assoluto di anatocismo, seppure sussistevano delle incertezza interpretative, in particolare rispetto all’espressione “periodicamente capitalizzati”.

Inoltre, proprio alla luce di tale formulazione, la lett. b) era letta alla luce della lett- a), il che portava a limitare il capo di applicazione alle sole operazioni di conto corrente.

Con  la  riforma  del  2016 (D.L. n. 18/2016),  il  legislatore  ha  espressamente  precisato che:

  • il divieto di capitalizzazione degli interessi si applica unicamente allo interessi debitori, fatta eccezione per gli interessi di more;
  • tali interessi si devono calcolare solo sul capitale. 
anatocismo

Dunque, il legislatore ha inteso certamente far riferimento agli interessi debitori in genere alla lett. b, senza limitazione ai rapporti di conto corrente e di conto pagamento, di cui alla precedente lett. a). Sono, quindi, rientranti nel divieto tutti i contratti bancari da cui hanno origine interessi, anche mutui e finanziamenti in genere.

Il legislatore ha però previsto un’eccezione a predetta regola, con riferimento agli interessi moratori.

È stato, quindi, previsto l’anatocismo bancario rispetto a tutti i contratti bancari, anche se limitatamente  agli  interessi  moratori,  che  però  costituiscono  l’aspetto  più  rilevante  dal punto di vista economico.

Questa  norma,  sia  pure  su  base  negoziale,  legittima  nei  rapporti  bancari,  oggi,  di nuovo una forma di anatocismo, perché quando il cliente autorizza l’addebito in conto, se

poi  nel  conto  non  c’è  capienza,  quegli  interessi  diventano  capitale  e  iniziano  a  produrre nuovi interessi. Quindi il 120 del TUB, nell’ultima formulazione, prevede indirettamente una forma di anatocismo bancario

LEGGI ANCHE Come funziona la fideiussione bancaria

Anatocismo – Domande frequenti

L’anatocismo è ammesso nel nostro ordinamento giuridico?

No, l’art. 1283 c.c. vieta espressamente l’anatocismo. Tuttavia, sono previste alcune limitate eccezioni, relative ai c.d. usi normativi, sorti prima dell’introduzione del codice.

Esiste l’anatocismo bancario?

L’anatocismo oggi  è  espressamente  previsto  dall’art.  120  TUB,  in  ipotesi  circoscritte  e limitate.  In  particolare,  opera  con  riferimento  ai  contratti  bancari.  Inoltre,  solo  gli  interessi moratori sono soggetti a capitalizzazione.

Consulenza Legale Online

Vuoi una consulenza legale sull'argomento? Chiedi Gratis ad un Avvocato

  • +3000 avvocati pronti ad ascoltarti
  • Consulenza Legale Online - Telefonica, in webcam, scritta o semplice preventivo gratuito
  • Anonimato e Riservatezza - La tua consulenza verrà letta solo dall'avvocato che accetterà di rispondere

Richiedi una Consulenza

Immagine profilo autore
Avv. Clelia Tesone
Avvocato civilista
Laureatasi in Giurisprudenza con la votazione di 110 e Lode presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e con approfondita conoscenza delle materie del Diritto Civile e del Diritto Amministrativo. Ha brillantemente conseguito l’abilitazione alla professione di avvocato, a seguito dell’espletamento della pratica forense in diritto civile e il tirocinio ex art. 73 d.l. 69/2013 presso la Procura della Repubblica di Napoli Nord.
Cerca
Effettua una ricerca all'interno del nostro blog, tra centinaia di articoli, guide e notizie
Ti serve il parere di un Avvocato sull'argomento?
Prova subito il nostro servizio di consulenza online. Più di 3000 avvocati pronti a rispondere alle tue richieste. Invia la tua richiesta.
Richiedi Consulenza

Newsletter

Iscriviti alla nostra newsletter settimanale per ricevere informazioni e notizie dal mondo legal.

Decorazione
Hai altre domande sull'argomento?
Se hai qualche dubbio da risolvere, chiedi una consulenza online a uno dei nostri Avvocati
Richiedi Consulenza

Altro su Diritto bancario e finanziario

Approfondimenti, novità e guide su Diritto bancario e finanziario

Leggi tutti
limite versamento contanti conto corrente
28 Marzo 2025
In Italia, è possibile pagare in contanti fino a un massimo di 4.999,99 euro. Per quanto riguarda, invece, i versamenti di contanti sul conto corrente, non ci sono limiti. Tuttavia, se si superano i 10.000 euro tra prelievi e versamenti sul conto in un mese, l'Agenzia delle Entrate ha l'obbligo…
quanto tempo dura la sofferenza bancaria
20 Marzo 2025
Per sofferenza bancaria si intende la situazione di difficoltà in cui può trovarsi un cliente/debitore, che non riesce a onorare al proprio debito con la banca. Lo stato di insolvenza non può conseguire in via automatica al verificarsi di singoli eventi quali uno o più ritardi nel pagamento del debito,…
mutuo singolo casa cointestata
28 Febbraio 2025
In caso di casa contestata dai coniugi, l’immobile spetta in comproprietà ad entrambi. Di conseguenza, può essere venduto solo con il consenso di tutti e due. Il mutuo può essere intestato ad uno solo dei coniugi, che sarà l’unico a dover saldare il debito anche se l’ipoteca viene iscritta sull’intero…
indebito utilizzo
27 Novembre 2024
L’indebito utilizzo è un reato collocato all’articolo 493 ter del codice penale, intitolato Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti. Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento è punito con la…
rogito pagamento con assegno
22 Novembre 2024
Al rogito notarile, va saldato il prezzo della casa, usando strumenti di pagamento tracciabili, assegno in primis. L’utilizzo di un assegno bancario per l'acquisto di una casa può comportare alcuni rischi e il venditore potrebbe difatti ricevere un assegno bancario non coperto. L'emissione di un assegno scoperto non è considerata…
casa con ipoteca vendita o donazione
07 Ottobre 2024
Quando si parla di immobili, è molto probabile che siano stati acquistati grazie a un mutuo concesso da una banca, che ha portato all’iscrizione di un’ipoteca sulla casa. In casi come questo, sorgono dubbi leciti in merito a cosa si possa fare con un immobile ipotecato.  Si può procedere con un…