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Sofferenza bancaria: cos’è, quanto dura, come uscirne

La sofferenza bancaria è una situazione difficile e complicata, dalla quale è possibile uscire. Ecco tutte le possibili soluzioni per risolvere e cancellare lo stato di insolvenza.

quanto tempo dura la sofferenza bancaria
  • Per sofferenza bancaria si intende la situazione di difficoltà in cui può trovarsi un cliente/debitore, che non riesce a onorare al proprio debito con la banca.
  • Lo stato di insolvenza non può conseguire in via automatica al verificarsi di singoli eventi quali uno o più ritardi nel pagamento del debito, ma presuppone una valutazione complessiva della situazione economico-finanziaria del cliente/debitore.
  • Per uscire dallo stato di insolvenza bancaria occorre effettuare il pagamento integrale del debito o provare a trovare con la banca un accordo in via transattiva (c.d. saldo e stralcio).

La sofferenza bancaria è una situazione molto frequente, soprattutto in momenti storici di particolare contrazione economica e finanziaria. Nello specifico, si tratta di una condizione in cui può trovarsi sia una persona fisica sia giuridica, nel momento in cui viene considerata “insolvente”, cioè non in grado di onorare i propri debiti.

In tal senso, la sofferenza bancaria si differenzia dal c.d. incaglio bancario, in cui lo stato di difficoltà ha carattere temporaneo o transitorio, per il verificarsi di un accadimento, che ha generato un provvisorio disagio economico.

In alcuni casi, l’incaglio può evolversi in una sofferenza bancaria, se il cliente debitore non ha gli strumenti necessari per saldare le rate insolute o quando gli addebiti risultino molto più elevati rispetto alla effettiva disponibilità o liquidità economica posseduta, risultante dal conto corrente, configurandosi, nella sostanza, la situazione di scoperto bancario

Il passaggio da incaglio bancario a sofferenza bancaria si realizza nelle ipotesi in cui l’istituto di credito, accertato il ritardo nel pagamento, fissa un ulteriore termine entro il quale il cliente debitore è tenuto a rientrare e, pertanto, a saldare il suo debito e anche tale nuova scadenza non viene onorata.

La sofferenza bancaria è un problema di instabilità sistemica e, pertanto, con importanti impatti non solo nei confronti del soggetto debitore, ma anche a livello nazionale ed europeo, poiché “frena” l’economia. Vediamo più nel dettaglio quali sono le sue caratteristiche, le conseguenze e come si contrasta.

Quando un debitore è in sofferenza bancaria

La classificazione di un debitore come “insolvente” presuppone una valutazione ad hoc della situazione economica e finanziaria complessiva da effettuarsi sulla base di tutte le informazioni disponibili (Circolare della Banca d’Italia 11 febbraio 1992, n. 139). 

Il mero ritardo, ancorché prolungato o l’omesso versamento, per esempio, di una rata del mutuo non comporta in via automatica la dichiarazione di insolvenza, che deve invece valutarsi come incapacità di adempiere al proprio debito, indipendentemente da una eventuale decisione del giudice in tal senso.

In altri casi, l’inadempimento di una o più obbligazione di pagamento nei confronti della banca o, in generale, di un istituto di credito o intermediario finanziario può essere giustificato, oltre che da condizioni contingenti, anche da eventuali compensazioni in controcredito con la banca stessa, situazioni queste non indicative di uno stato di difficoltà economico-finanziaria. 

In altre parole, la situazione di crisi deve consistere in una grave e non transitoria difficoltà economica del soggetto segnalato, equiparabile, anche se non coincidente, con la situazione d’insolvenza richiesta dalla legge fallimentare, e dal nuovo Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Ciò tuttavia non significa che la situazione di difficoltà economica alla base della sofferenza bancaria deve essere considerata irrecuperabile, trattandosi, invece, di una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come deficitaria, ovvero come di grave difficoltà economica, senza alcun riferimento al concetto di incapienza o irrecuperabilità.

Nella valutazione dello stato di insofferenza bancaria si prescinde dall’esistenza di garanzie reali (pegno, ipoteca e privilegio) o personali (fideiussione) dei crediti.

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Conseguenze della sofferenza bancaria e segnalazione alla CR

Accertata l’insolvenza e, dunque, la grave difficoltà ad assolvere al proprio debito, l’intermediario finanziario procede con la segnalazione del cliente/debitore in sofferenza alla Centrale dei Rischi (CR), gestita e supervisionata dalla Banca d’Italia.

La CR è essenzialmente una banca dati, ovvero un archivio, contenente tutte le informazioni sui debiti contratti da famiglie e imprese nei confronti del sistema bancario e finanziario. Tale banca dati è alimentata da informazioni inserite dagli intermediari partecipanti (banche, società finanziarie e altri intermediari), relativamente ai crediti e alle garanzie concessi ai propri clienti, alle garanzie ricevute da questi e ai finanziamenti o garanzie acquistati da altri istituti di credito.

L’iscrizione del debitore in sofferenza non è subordinata al preventivo consenso da parte dell’interessato (art. 6, lettera e) del GDPR): la banca procede con la segnalazione in totale autonomia, senza dunque dover acquisire alcuna autorizzazione, al fine di tutelare un interesse pubblico e senza che ciò rappresenti violazione di norme di legge in materia di privacy (art. 2-ter del Codice privacy). 

L’iscrizione presso la CR dello stato di insolvenza deve essere preceduta da un obbligo informativo scritto a favore del cliente debitore, contenente anche un invito alla regolarizzazione della posizione debitoria.

La segnalazione alla CR è effettuata nel caso in cui il debito non onorato sia superiore a 30 mila euro. Nei casi in cui il debitore è considerato in sofferenza bancaria, la soglia si riduce nettamente fino a 250 euro.

Altra conseguenza di non poco conto della dichiarazione di insofferenza bancaria è rappresentata dalla impossibilità per il debitore di accedere ad altre forme di credito.

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Come contestare la segnalazione alla Centrale dei Rischi

In ragione degli effetti negativi sulla reputazione creditizia, che conseguono alla segnalazione del debitore alla CR, le banche che vi provvedono devono rispettare una precisa procedura, la quale prevede, in caso di pagamento, anche un aggiornamento della posizione del debitore in tempi il più possibile rapidi.

In caso di errori o contestazioni nella segnalazione, l’interessato deve rivolgersi direttamente all’intermediario – che è tenuto a cancellare e correggere l’iscrizione, anche mediante apposito reclamo, da valutarsi in base alla tipologia di irregolarità commessa dalla banca – o, in ultima istanza, all’arbitro bancario finanziario (ABF) o anche al giudice onorario.

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Quanto dura una sofferenza bancaria?

La sofferenza bancaria ha una durata variabile, poiché dipende strettamente dalla situazione del debitore. In linea generale, l’insolvenza si risolve con l’estinzione del debito mediante il pagamento dell’intero importo dovuto, comprensivo degli interessi nel frattempo maturati. 

Al riguardo, è importante precisare che il pagamento anche integrale del debito non comporta l’automatica e la veloce cancellazione della segnalazione presso la CR

A tutela dell’interesse pubblico, è previsto che la Banca d’Italia mantenga l’iscrizione fino a un massimo di mesi 36 dopo la risoluzione del debito, salvo il caso in cui ci siano ragioni sopravvenute, che giustifichino il permanere della segnalazione di insolvenza del debitore.

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Saldo e stralcio per uscire dalla sofferenza bancaria

Nelle ipotesi in cui non sia possibile, per mancanza di fondi, estinguere il debito, effettuando il pagamento integrale, è prevista una ulteriore strada percorribile per uscire dalla situazione di sofferenza bancaria, comunemente nota come saldo e stralcio.

Si tratta, essenzialmente, di un accordo concluso fra cliente/debitore e l’istituto di credito, con il quale il primo si impegna a versare un importo a saldo per risolvere in via transattiva il rapporto debitorio con la Banca e, conseguentemente, regolarizzare la propria posizione creditizia.

Trattandosi di un accordo, concluso in via stragiudiziale, l’effettivo perfezionamento dipende dalla volontà delle parti e, in particolare, della Banca che deve decidere di accordare un minor importo a stralcio della posizione debitoria del proprio cliente.

Le parti possono convenire a favore di un pagamento in una unica soluzione o, in mancanza di risorse necessarie, possono concordare anche un piano di rientro, stabilendo il numero di rate, l’ammontare di ciascuna e le relative scadenze.

In linea di massima, l’importo pattuito fra le parti in sede di saldo e stralcio è sensibilmente inferiore al totale che il debitore avrebbe dovuto versare, considerando anche gli interessi. Ciò nondimeno, la conclusione di un accordo di saldo e stralcio, sebbene preveda un importo più basso, può risultare vantaggioso anche per la Banca.

La Banca, infatti, “accontentandosi” di un importo inferiore rispetto a quanto avrebbe dovuto ricevere in restituzione, in ogni caso, seppur in parte, può soddisfare le proprie ragioni creditorie ed evitare di intraprendere lunghe e costose procedure giudiziarie, che prevedono la notifica di un decreto ingiuntivo e di un atto di precetto nei confronti del cliente.

Anche nel caso di pagamento mediante saldo e stralcio è prevista la visibilità della segnalazione presso la banca dati CR per ulteriori 36 mesi dalla regolarizzazione della posizione, intesa come pagamento in un’unica soluzione dell’importo concordato o pagamento dell’ultima rata nell’ipotesi di dilazione di versamento.

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Come cancellare la sofferenza bancaria

Il primo passo per eliminare i dati e le informazioni a fondamento della segnalazione al CR è, certamente, estinguere il debito e attendere il decorso di 36 mesi, duranti i quali, come rilevato, la situazione di insolvenza è segnalata presso l’archivio. L’intermediario, infatti, sospende la segnalazione del debito alla CR nel mese corrente in cui il debito è stato pagato.

Una volta trascorso tale ulteriore termine, la banca creditrice dovrebbe procedere alla cancellazione della sofferenza in via automatica. 

Non di rado tuttavia accade che tale meccanismo, ancorché automatico, non funzioni perfettamente e, pertanto, ai fini della cancellazione, occorre superare un ulteriore step, ovverosia contattare l’istituto che ha provveduto alla segnalazione per ottenere una più rapida risoluzione.

Altre cause di cancellazione della sofferenza bancaria

Oltre all’intervenuto pagamento da parte del debitore, la sofferenza bancaria può essere cancellata anche in questi casi:

  1. pagamento del debito da parte di terzi;
  2. cessione del credito;
  3. rinuncia da parte della banca di proseguire con le azioni esecutive per il recupero del credito;
  4. credito oggetto di esdebitazione.

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sofferenza bancaria cos'è

Iscrizione illegittima della sofferenza bancaria 

Considerati gli effetti che la sofferenza bancaria ha in termini reputazionali, le banche devo rispettare e attenersi a un preciso protocollo, prima di procedere alla segnalazione.

Il mancato rispetto delle procedure – omesso invio dell’obbligo di informativa scritta prima di comunicare la segnalazione o, ancora, mancata istruttoria in merito alla situazione complessiva del cliente/debitore – comporta l’illegittimità della segnalazione.

In tal caso, il cliente ha la possibilità di rivolgersi al giudice ordinario, con una azione d’urgenza ex art. 700 c.p.c., dimostrando l’insussistenza dei presupposti per lo stato di insolvenza, vale a dire l’erroneità della dichiarazione di sofferenza (fumus boni iuris) e il grave e irreparabile danno (periculum in mora) derivante dalla iscrizione illegittima.

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Prescrizione del credito in sofferenza

Un credito vantato da una banca o da un intermediario finanziario è soggetto a prescrizione decennale decorrente dalla data di chiusura del rapporto fra la banca e il cliente (chiusura del finanziamento, mutuo o del conto corrente).

Ciò significa che, decorso inutilmente tale termine, il credito si prescrive, con la conseguenza che la Banca non ha più titolo per segnalare il credito che, tuttavia, analogamente a quanto avviene in caso di pagamento, rimane visibile nei 36 mesi successivi.

Al fine di non far maturare tale prescrizione, l’intermediario finanziario può compiere atti interruttivi, con la conseguenza che il termine decennale comincia a decorrere nuovamente dall’ultimo atto interruttivo.

In tal senso, fra gli atti interruttivi si annoverano lettere di sollecito di pagamento, notifica del decreto ingiuntivo, notifica dell’atto di precetto, esecuzione di pignoramenti immobiliari, di stipendi o pensioni, ecc.

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Avv. Debora Mirarchi
Esperta in diritto tributario
Laureata all’Università di Bologna, sono iscritta all’Ordine degli Avvocati di Milano dal 2012. Negli anni, ho collaborato con studi operanti nel settore tributario, acquisendo una significativa esperienza nella consulenza nazionale e internazionale, con focus in materia di fiscalità. Unitamente all’esercizio della professione, ho coltivato la passione per la scrittura, collaborando, in qualità di autrice, con le principali riviste specialistiche di settore.
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