Attacco preventivo: cos’è e quando è legittimo
Si parla spesso di attacco preventivo per giustificare le peggiori nefandezze. Quando lo si piò considerare davvero lecito? Esiste davvero un concetto giuridico di "attacco giusto"? Analizziamo questa questione particolarmente complessa e articolata.
- L’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite vincola il diritto alla legittima difesa all’esistenza di un “attacco armato in atto”, rendendo l’azione preventiva un’eccezione giuridica soggetta a requisiti probatori elevatissimi.
- La giurisprudenza internazionale traccia una linea netta tra la “difesa intercettiva” contro un pericolo irreversibile (talvolta ammessa) e la “guerra preventiva” contro minacce ipotetiche (sempre illegale e qualificabile come crimine di aggressione).
- La violazione dei principi di necessità e proporzionalità nell’uso della forza anticipata espone la leadership statale a responsabilità penale individuale dinanzi alla Corte penale internazionale ai sensi dell’articolo 8 bis dello Statuto di Roma.
Nel diritto internazionale contemporaneo, l’architrave della sicurezza collettiva è rappresentato dall’articolo 2, paragrafo 4, della Carta delle Nazioni Unite (firmata a San Francisco nel 1945). Questa norma stabilisce il divieto assoluto per gli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di qualsiasi altro Stato. Si tratta di una norma di ius cogens, ovvero di diritto imperativo, che non ammette deroghe se non quelle esplicitamente previste dalla Carta stessa.
L’unica eccezione codificata all’uso unilaterale della forza (senza, cioè, l’autorizzazione del Consiglio di Sicurezza ONU) è la legittima difesa, disciplinata dall’articolo 51. Il testo della norma è chirurgico e restrittivo: riconosce il “diritto naturale di autotutela individuale o collettiva” soltanto “nel caso che abbia luogo un attacco armato”.
La lettura testuale suggerisce che l’attacco debba essere già in corso. Tuttavia, l’evoluzione delle tecnologie belliche – dai missili balistici intercontinentali in grado di colpire in pochi minuti alle armi nucleari, fino alle recenti minacce cibernetiche – ha reso insostenibile per molti giuristi l’idea che uno Stato debba “attendere passivamente” la propria distruzione prima di reagire. Da qui nasce il complesso dibattito sulla legalità dell’anticipazione difensiva.
La formula webster e la consuetudine internazionale
Poiché la Carta ONU non definisce esplicitamente il “punto di non ritorno” oltre il quale la difesa è legittima prima dell’impatto fisico, la dottrina fa riferimento al diritto consuetudinario. Il parametro di riferimento universale è la Formula Webster, derivata dal celebre caso diplomatico del Caroline, del 1837.
In quella circostanza, le forze britanniche distrussero preventivamente una nave americana (la Caroline) che riforniva i ribelli canadesi, uccidendo cittadini statunitensi. Nel carteggio diplomatico successivo, il Segretario di Stato americano Daniel Webster stabilì che l’autodifesa anticipata è legale solo se si dimostra che la necessità di agire era:
- istantanea;
- travolgente;
- tale da non lasciare scelta di mezzi;
- tale da non lasciare tempo per deliberare.
Questi quattro criteri (immediatezza, necessità, proporzionalità, assenza di alternative) rimangono tuttora il metro di giudizio utilizzato dalla Corte Internazionale di Giustizia per valutare la liceità di un attacco. Se un’azione militare non soddisfa questi requisiti, non può essere classificata come difesa, ma scivola automaticamente nella definizione di aggressione armata.
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Legittima difesa anticipata vs guerra preventiva: l’abisso giuridico
Nel dibattito pubblico e giornalistico i termini vengono spesso usati come sinonimi, ma nel diritto internazionale esiste una distinzione sostanziale tra legittima difesa anticipata e guerra preventiva che determina la legalità o l’illegalità dell’azione.
La legittima difesa anticipata (Preemptive Self-Defense o interceptive self-defense) si verifica quando l’attacco nemico non ha ancora colpito il suolo, ma è stato avviato o è in procinto di esserlo in modo irreversibile. Un esempio classico citato dalla dottrina è l’attivazione di sistemi radar nemici agganciati ai propri aerei o il caricamento di combustibile su missili balistici pronti al lancio.
In questo scenario, la minaccia è “imminente” in senso temporale stretto. La dottrina maggioritaria e diversi Stati (inclusi Stati Uniti e Israele) considerano questa forma di difesa compatibile con l’articolo 51, interpretando il termine “attacco armato” come un processo complesso che inizia prima dell’impatto fisico. La condizione di legalità risiede nell’evidenza fattuale: l’attacco deve essere certo e non arrestabile con mezzi pacifici.
La guerra preventiva (Preventive War) si riferisce all’uso della forza contro una minaccia non imminente, ma ipotetica o futura. Si attacca oggi per impedire che il nemico diventi pericoloso domani. L’esempio storico più rilevante è la “Dottrina Bush” esposta nella National Security Strategy degli USA del 2002, utilizzata per giustificare l’invasione dell’Iraq nel 2003 sulla base del sospetto che il regime possedesse armi di distruzione di massa.
Sotto il profilo del diritto internazionale, la guerra preventiva è illecita. Il Segretario Generale dell’ONU Kofi Annan e il High-Level Panel on Threats, Challenges and Change (2004) hanno ribadito che l’articolo 51 non copre minacce latenti. Se una minaccia non è imminente, lo Stato deve rivolgersi al Consiglio di Sicurezza, non agire unilateralmente. L’azione preventiva unilaterale scardina il sistema di sicurezza collettiva e costituisce una violazione grave della Carta ONU.
Il caso del reattore di Osirak: un precedente storico
Per comprendere come il diritto internazionale applica questi concetti, è fondamentale analizzare il raid israeliano contro il reattore nucleare iracheno di Osirak nel 1981 (Operazione Opera). Israele giustificò il bombardamento sostenendo che l’Iraq avrebbe sviluppato armi atomiche in futuro e che, una volta operativo il reattore, non sarebbe stato più possibile colpirlo senza causare un disastro ambientale.
Il Consiglio di Sicurezza dell’ONU, con la Risoluzione 487 (1981), condannò unanimemente l’attacco come una violazione della Carta. La motivazione giuridica fu che Israele non aveva fornito prove di un attacco imminente: la minaccia era proiettata nel futuro (anni dopo), dunque non sussistevano i requisiti della Formula Webster (mancanza di tempo per deliberare). Israele avrebbe dovuto esaurire le vie diplomatiche o ricorrere al Consiglio di Sicurezza, anziché agire in via preventiva.
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Il crimine di aggressione e lo Statuto di Roma
Lanciare un attacco preventivo al di fuori dei ristretti limiti della legittima difesa anticipata non comporta solo la responsabilità internazionale dello Stato (con obbligo di riparazione e risarcimento), ma attiva anche la responsabilità penale individuale dei leader che hanno ordinato l’attacco.
L’articolo 8 bis dello Statuto di Roma definisce il “crimine di aggressione”. Questo reato si configura quando una persona in una posizione tale da controllare o dirigere l’azione politica o militare di uno Stato pianifica, prepara, inizia o esegue un atto di aggressione che, per carattere, gravità e portata, costituisce una violazione manifesta della Carta delle Nazioni Unite.
Gli elementi costitutivi del crimine includono:
- l’invasione o l’attacco militare;
- il bombardamento;
- il blocco dei porti;
- l’attacco contro le forze armate di un altro Stato.
Un leader che ordina una “guerra preventiva” basata su intelligence debole o su mere congetture strategiche rischia un’incriminazione per aggressione, considerato il “crimine supremo” dal Tribunale di Norimberga, poiché contiene in sé il male accumulato di tutti gli altri crimini di guerra.
Le nuove frontiere degli attacchi: droni e cyber-warfare
Il progresso tecnologico ha introdotto nuove variabili nell’equazione della difesa preventiva, complicando ulteriormente l’analisi legale. Per esempio, l’uso di droni per eliminare preventivamente leader di gruppi terroristici o generali nemici è spesso giustificato con la teoria della “minaccia imminente continua”.
Tuttavia, il Rapporteur Speciale ONU per le esecuzioni extragiudiziali ha spesso contestato tale prassi, notando che – in assenza di prove pubbliche di un attacco specifico in corso – tali azioni violano sia il diritto alla vita (diritto umanitario) sia il divieto di uso della forza.
Ci sono poi i cyber-attacchi preventivi, considerati leciti solo se l’attacco digitale nemico è imminente e se avrebbe conseguenze fisiche paragonabili a un attacco armato tradizionale – come la disattivazione dei sistemi di controllo di una diga o di una centrale elettrica.
Se uno Stato lancia un malware distruttivo contro le infrastrutture di un altro Paese solo per “degradarne le capacità future”, senza un pericolo imminente, commette un illecito internazionale e potenzialmente un crimine di guerra se l’attacco colpisce indiscriminatamente obiettivi civili.
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