Pensioni degli avvocati: tipologie, come funzionano e requisiti
Quali sono le tipologie di trattamento previdenziale per gli avvocati? Quali sono i requisiti da possedere? Se sei un legale prossimo alla pensione, questa guida potrebbe toglierti qualche dubbio.
- Il principale cambiamento introdotto dall’ultima riforma della previdenza forense (2025) è il passaggio al sistema contributivo.
- Le tipologie di trattamenti previdenziali riservate agli avvocati sono diverse e vanno dalla pensione di vecchiaia alla pensione modulare.
- Sono previsti anche contributi volontari, volti ad incrementare quella che sarà la pensione futura degli avvocati.
La normativa che disciplina i trattamenti pensionistici che Cassa Forense riserva agli avvocati è cambiata diverse volte nel corso degli anni. Con la riforma della previdenza forense del 2025, il sistema pensionistico degli avvocati è interamente contributivo, nel senso che più il professionista versa, più riceverà in futuro. Lo scopo è assicurare la sostenibilità finanziaria del sistema previdenziale a lungo termine.
Sono state pure introdotte nuove opzioni di pensione anticipata e vi è stato un progressivo innalzamento delle aliquote del contributo soggettivo (16% nel 2025, 17% nel 2026 e 18% nel 2027). In questa guida, oltre ad analizzare i tipi di pensione che Cassa Forense eroga ai suoi iscritti, ti spiego come funzionano e quali sono i requisiti.
Quali tipi di pensione spettano agli avvocati
Nel 2026, la previdenza forense vede l’applicazione della riforma introdotta nel 2025, basata prevalentemente sul metodo contributivo. Sono diversi i tipi di pensione di cui possono beneficiare gli avvocati. Te li illustro dettagliatamente di seguito.
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1. La pensione di vecchiaia
La pensione di vecchiaia spetta agli avvocati che abbiano compiuto 70 anni di età e raggiunto almeno 35 anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione alla Cassa. Vi è, però, la possibilità di anticipare il pensionamento a partire dal compimento del 65° anno di età, in presenza di almeno 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione (con decurtazione dello 0,41% per mese di anticipo, azzerata con 40 anni di contributi).
Qualora l’importo della pensione sia inferiore al minimo stabilito, è possibile richiedere l’integrazione al trattamento minimo, purché i redditi complessivi dell’iscritto e del coniuge non siano superiori al doppio della pensione minima dell’anno di maturazione del diritto.

2. La pensione di vecchiaia contributiva
La pensione di vecchiaia contributiva può essere richiesta a 70 anni di età con un minimo di 5 e meno di 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione. Questa forma pensionistica non contempla il diritto all’integrazione al trattamento minimo.
3. La pensione di anzianità
Questo tipo di trattamento previdenziale è erogato a domanda dell’interessato che abbia maturato 62 anni di età e almeno 40 anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione. La corresponsione della pensione di anzianità è subordinata alla cancellazione dagli albi forensi e viene sospesa in caso di reiscrizione agli albi. È prevista l’integrazione al trattamento minimo di cui all’art. 72 del Regolamento Unico Della Previdenza Forense.
4. La pensione unica di vecchiaia contributiva
Per coloro che si sono iscritti per la prima volta alla Cassa dal 1° gennaio 2025, i cui trattamenti pensionistici sono erogati esclusivamente secondo il sistema contributivo, le pensioni di vecchiaia retributiva, vecchiaia retributiva anticipata e vecchiaia contributiva sono sostituite da un’unica prestazione denominata “pensione di vecchiaia”. Il diritto alla pensione unica di vecchiaia contributiva si consegue al compimento di 70 anni di età, con almeno 5 anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione. Non è prevista l’integrazione al trattamento minimo.
Questo tipo di pensione può spettare anche al compimento di 65 anni, con almeno 35 anni di iscrizione e integrale contribuzione, purché l’importo della pensione calcolata ai sensi dell’art. 69, commi 1, 2, 3 e 4, risulti non inferiore alla pensione integrata al minimo.
LEGGI ANCHE: Chi può avere la pensione di vecchiaia senza contributi?

5. La pensione di invalidità
L’iscritto può godere della pensione di invalidità nei seguenti casi:
- capacità all’esercizio della professione ridotta, in modo continuativo, a meno di 1/3;
- causa invalidante sopravvenuta all’iscrizione o, se preesistente, aggravata dopo l’iscrizione, o sopraggiunte nuove infermità tali da ridurre la capacità lavorativa a meno di 1/3;
- prima iscrizione alla Cassa con decorrenza anteriore al compimento di 40 anni di età (per le pensioni con decorrenza dal 1° febbraio 2025);
- effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa da almeno 5 anni, sia che l’infermità derivi da malattia sia che dipenda da infortunio;
- regolarità della posizione contributiva nei confronti della Cassa.
Il riconoscimento della pensione di invalidità non implica obbligo di cancellazione dall’albo.
Approfondisci con: Pensione di invalidità, si può pignorare?
6. La pensione di inabilità
La pensione di inabilità spetta all’avvocato nei seguenti casi:
- incapacità all’esercizio della professione dovuta a malattia o infortunio in modo permanente e totale;
- malattia o infortunio sopravvenuti all’iscrizione;
- prima iscrizione alla Cassa con decorrenza anteriore al compimento di 40 anni di età (per le pensioni con decorrenza dal 1° febbraio 2025)
- effettiva iscrizione e contribuzione per almeno 5 anni;
- cancellazione da tutti gli albi forensi;
- regolarità della posizione contributiva nei confronti della Cassa.
I beneficiari della pensione di inabilità possono fruire di una maggiorazione aggiungendo al montante individuale, posseduto al momento dell’ammissione al trattamento, un’ulteriore quota di contribuzione pari a 5 anni, fino a concorrenza di 40 anni di contribuzione qualora la posizione contributiva dell’iscritto sia regolare per tutti gli anni di iscrizione maturati presso Cassa Forense.
6. La pensione indiretta
La pensione indiretta spetta al coniuge superstite e ai figli dell’iscritto defunto. Al fine della sua erogazione, è necessario che:
- l’iscritto abbia maturato almeno 10 anni di effettiva iscrizione e contribuzione;
- la prima iscrizione alla Cassa decorra da data anteriore al compimento di 40 anni di età (per le pensioni con decorrenza dal 1° febbraio2025) ;
- l’eventuale cessazione dell’iscrizione alla Cassa non sia intervenuta prima di 3 anni anteriori alla morte.
È inoltre possibile fruire della maggiorazione di un’ulteriore quota di contribuzione pari a 5 anni, fino a concorrenza di 40 anni di contribuzione qualora la posizione contributiva del de cuius sia regolare per tutti gli anni di iscrizione maturati presso la Cassa.

7. La pensione di reversibilità
La pensione di reversibilità in caso di decesso del pensionato spetta:
- al coniuge, anche se separato legalmente, a condizione che non gli sia stata addebitata la responsabilità della separazione;
- al coniuge superstite separato con addebito che sia titolare di assegno alimentare a carico del coniuge deceduto;
- al coniuge divorziato titolare dell’assegno alimentare, di cui all’art. 5 della legge n. 898/1970 e non passato a nuove nozze;
- ai figli minorenni;
- ai figli studenti di scuola media o professionale che non abbiano più di 21 anni, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino lavoro retribuito;
- ai figli studenti universitari, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino lavoro retribuito, per gli anni del corso legale di laurea e comunque non oltre il compimento di 26 anni;
- ai figli maggiorenni inabili, che risultino (in quanto affetti da inabilità permanente ed assoluta a proficuo lavoro) a carico dell’iscritto pensionato al momento del suo decesso.
LEGGI ANCHE: Differenza tra assegno di invalidità e pensione di inabilità
Cosa sono i trattamenti previdenziali integrativi
Cassa Forense prevede per i suoi iscritti anche alcuni contributi volontari volti ad incrementare quella che sarà la pensione futura del professionista.
Si tratta:
- dei supplementi triennali, che vengono calcolati con il metodo contributivo su un montante pari alla metà dei contributi soggettivi versati, entro il tetto reddituale;
- del contributo modulare, cioè una quota aggiuntiva del reddito professionale netto, opzionata nel Modello 5, per incrementare la pensione futura, che dal 2025 va dall’1 al 20%;
- del trattamento minimo della pensione, vale a dire un’integrazione che la Cassa riconosce, su domanda dell’iscritto, quando l’importo della rendita pensionistica risulta inferiore a un minimo considerato vitale. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2028, l’importo del trattamento minimo sarà di 12.500,00 euro per le pensioni il cui diritto sia maturato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026 e a 11.400,00 euro per le pensioni il cui diritto sia maturato dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2028.
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