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Legge Pinto e indennizzo per causa lunga: cosa prevede e quando si applica

Processo troppo lungo? Scopri come e quando chiedere l’indennizzo se la durata del giudizio è stata eccessiva secondo la Legge Pinto

legge pinto cos'è
  • La Legge Pinto tutela il diritto del cittadino nei casi di irragionevole durata del processo, garantendo un indennizzo in caso di eccessiva lentezza della giustizia.
  • L’indennizzo è riconosciuto anche alla parte soccombente, perché prescinde dall’esito del giudizio.
  • L’equa riparazione può essere richiesta per procedimenti civili, penali, amministrativi, tributari e contabili.

La durata dei processi in Italia è sempre stata un problema. Il monitoraggio trimestrale del Ministero della Giustizia evidenzia un importante arretrato della giustizia italiana. Secondo le stime del CEPEJ (Commissione europea per l’efficienza della giustizia), ci vogliono almeno 5-10 anni per i processi civili sino alla Cassazione e quasi4 per il rito penale. 

Negli ultimi anni, secondo l’indicatore statistico Disposition Time, utilizzato in ambito unionale, si è registrata una notevole riduzione per la giustizia civile, passata da quasi 7 anni nel 2019 a poco meno di 5 anni nel 2024–25. Medesimo trend positivo si riscontra anche in ambito penale, dove in passato si stimava una durata media di quasi 4 anni, oggi scesa a circa 2,4 anni nello stesso arco di tempo.

Nel nostro ordinamento, qualche anno fa, è stato compiuto un significativo passo in avanti con la c.d. Legge Pinto, grazie alla quale si può richiedere un indennizzo per causa lunga. La citata legge (n. 89/2001), oltre a incentivare una rapida risoluzione della controversia giudiziaria, riconosce anche il diritto a una equa riparazione in caso di durata eccessiva del processo.

Cos’è e a cosa serve la legge Pinto 

La Legge n. 89 del 24 marzo 2001, comunemente nota come Legge Pinto, disciplina il diritto all’equa riparazione per l’irragionevole durata del processo. La norma è stata introdotta per adeguare l’ordinamento italiano all’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), che garantisce a ogni cittadino il diritto a un processo celebrato entro un termine ragionevole

In base alla Legge Pinto, chi ha subito un processo eccessivamente lungo può chiedere allo Stato un indennizzo economico, indipendentemente dall’esito della causa principale. 

Non si tratta di un vero e proprio risarcimento, anche se comunemente, tale termine è utilizzato nella prassi, ma a livello giudico, è corretto inquadrarlo come un indennizzo, riconosciuto, in presenza di determinati presupposti, in qualsiasi giudizio civile, penale, amministrativo, contabile e tributario.

Il presupposto di tale reintegrazione è rappresentato dalla circostanza, ormai pacifica, che l’eccessiva durata dei processi costituisce una violazione dei diritti fondamentali della persona e che, in quanto tale, deve essere oggetto di riparazione.

Ti suggeriamo di leggere anche Come fare ricorso per instaurare un processo tributario

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Quando il processo è troppo lungo?

Il riconoscimento dell’indennizzo non è automatico, ma consegue alla oggettiva durata eccessiva dei processi. La Legge Pinto, all’art. 2, comma 2 bis, considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 se il processo non eccede la durata di:

  • 3 anni in primo grado;
  • 2 anni in secondo grado;
  • 1 anno nel giudizio di legittimità (Corte di Cassazione).

Si tratta di parametri che non possono essere considerati come assoluti, ma come linee guida di massima, per valutare la giusta durata dei processi. Per definire il c.d. termine ragionevole dei processi si deve considerare anche la complessità e gravità della fattispecie oggetto di giudizio.

Per esempio, se in un procedimento un elemento di non facile risoluzione è rilevante per l’intera causa e questo aspetto è controverso, il giudice può disporre lo svolgimento di perizie tecniche d’ufficio, oltre a quelle di parte. Questo può comportare un aumento delle tempistiche di giudizio, che potrebbero non legittimare il risarcimento. Ciò significa che il superamento di tali limiti non comporta automaticamente il diritto all’indennizzo.

Chi ha diritto all’indennizzo per processi troppo lunghi?

L’indennizzo è riconosciuto indipendentemente dall’esito del giudizio. Questo significa che anche se hai “perso”, puoi presentare domanda.

In linea generale, ha diritto alla equa riparazione chi è stato parte (persona fisica, società, enti ecc.) di qualsiasi processo (civile, penale, amministrativo, tributario), purché abbia subito un danno a causa della durata eccessiva del giudizio.

Possono presentare la domanda per l’ottenimento del ristoro anche gli eredi del de cuius o il legale rappresentante del beneficiario. 

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Come presentare la domanda di indennizzo

La domanda per l’indennizzo in caso di processo lungo devi presentarla alla Corte di Appello competente per territorio, entro 6 mesi dalla data in cui la sentenza diventa definitiva, cioè non è più impugnabile per scadenza dei termini.

La tua richiesta deve essere presentata con ricorso e deve contenere:

  • gli estremi del procedimento principale;
  • la durata complessiva del processo;
  • le motivazioni per le quali la durata è irragionevole;
  • la richiesta di indennizzo.

A livello pratico, la domanda si invia telematicamente e deve essere correlata di tutta la documentazione a supporto, accedendo al portale di ciascuna Autorità competente, tramite il Sistema Pubblico di Identità digitale. Prima che la tua domanda sia valutata nel merito, cioè nella sua fondatezza, deve superare il vaglio in ordine alla completezza.

Il pagamento dovrebbe avvenire entro 40 giorni dall’accettazione dell’istanza.

Chi citare in giudizio per ottenere l’indennizzo

Trattandosi di un vero e proprio atto processuale, ti consiglio l’assistenza di un avvocato, perché rischi di commettere errori anche formali, che possono compromettere l’esito della richiesta, pure se hai tutte le ragioni.

La tua controparte, cioè il soggetto a cui chiedi l’indennizzo, è:

  • il Ministero della giustizia, se si tratta di procedimenti del giudice ordinario;
  • il Ministero della difesa, quando si tratta di procedimenti del giudice militare:
  • il MEF in tutti gli altri casi (TAR, Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Sicilia, Corte dei Conti e Corti di giustizia tributaria).

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A quanto ammonta l’indennizzo

Atteso che l’indennizzo non ha effettivamente natura risarcitoria in senso stretto, ma compensativa, l’ammontare non viene calcolato sulla base dei parametri che solitamente si utilizzano per “misurare” il danno e attribuire un valore economico.

In base al consolidato orientamento della giurisprudenza, l’importo riconosciuto varia indicativamente da un minimo di 400 euro a un massimo di 800 euro per ogni anno o frazione di anno di ritardo, rispetto alla durata considerata ragionevole.

L’importo, tuttavia, potrebbe essere aumentato o ridotto dal giudice in base a diversi fattori, come complessità della causa, numero delle parti nel giudizio e anni ulteriori rispetto ai termini individuati. Per esempio:

  • si può arrivare a una riduzione pari al 20% in caso di numero delle parti pari o maggiori di 10 o al 40%, se vi sono più di 40 parti;
  • l’indennizzo può essere, invece, aumentato a discrezione del giudice, tenuto conto della complessità del caso, del 20% per gli anni successivi al terzo e del 40% per gli anni successivi al settimo.

Le eventuali riduzioni o aumenti non sono scontati o automatici al ricorrere delle condizioni indicate, ma sono sempre oggetto di valutazione da parte del giudice.

a chi spetta l'indennizzo per processi troppo lunghi

Opposizione al rigetto di indennizzo

Nel caso in cui il giudice rigetti la tua domanda, perché non fondata nel merito (non sussistenza della prova del danno o mancanza dei presupposti) o viziata da un punto di vista formale, puoi presentare opposizione.

In tal caso, entro 30 giorni, devi presentare un altro ricorso all’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto di rigetto – il quale, però, non farà parte del collegio giudicante sull’opposizione. 

Il giudizio avverso il rigetto si svolge in Camera di consiglio. Il Collegio ha ampi poteri, perché può disporre accertamenti tecnici per valutare la ragionevolezza della durata del processo. La Corte si pronuncia entro 4 mesi dal deposito del ricorso. 

Puoi eventualmente ricorrere anche in Corte di Cassazione, come ultima istanza, nel caso di ulteriore rigetto, entro 60 giorni dalla notifica della decisione.

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Avv. Debora Mirarchi
Esperta in diritto tributario
Laureata all’Università di Bologna, sono iscritta all’Ordine degli Avvocati di Milano dal 2012. Negli anni, ho collaborato con studi operanti nel settore tributario, acquisendo una significativa esperienza nella consulenza nazionale e internazionale, con focus in materia di fiscalità. Unitamente all’esercizio della professione, ho coltivato la passione per la scrittura, collaborando, in qualità di autrice, con le principali riviste specialistiche di settore.
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