Cancellazione da asilo nido e mancata restituzione anticipo pagato
È giusto che la quota di iscrizione al nido non venga restituita in caso di interruzione del servizio nei giorni dell'inserimento?
- Cancellare il proprio figlio dall’asilo nido al quale era stato iscritto è possibile in qualsiasi momento.
- Tuttavia, è molto importante leggere per bene il contratto proposto dall’asilo privato e le condizioni che lo caratterizzano perché potrebbe essere previsto il pagamento delle rette relative all’intero anno scolastico.
- Tale somma potrebbe infatti essere dovuta anche nel caso in cui si decidesse di ritirare l’alunno.
L’iscrizione a un asilo privato è una scelta che molti genitori compiono per motivazioni differenti: la procedura di iscrizione prevede la sottoscrizione di un contratto che comporterà una serie di clausole.
Come funziona il recesso dal contratto firmato con l’asilo privato? È possibile ottenere la restituzione di quanto pagato? Vediamo di seguito quali sono gli aspetti più significativi da tenere in considerazione e qualche consiglio pratico su come comportarsi.
Cancellazione asilo privato: il recesso dal contratto
La sottoscrizione di un contratto, a prescindere dalla tipologia, comporta diritti e obblighi da parte del firmatario: nel caso del contratto relativo all’asilo privato, il principale impegno che si è tenuti a rispettare consiste nel pagamento della retta di iscrizione e delle spese relative a eventuali servizi accessori, come per esempio la mensa.
Il contratto copre generalmente un intero anno di iscrizione e pertanto si sarà tenuti a sostenete le spese previste per tutto l’anno scolastico. La lettura del contratto in tutte le sue parti non è, pertanto, un passaggio che può essere evitato in quanto al suo interno sono contenute tutte le condizioni che si è tenuti a rispettare.
In particolare, bisogna prestare attenzione ai punti che si riferiscono al ritiro anticipato dell’alunno, ovvero al recesso dal contratto. Nello specifico, l’asilo ha la facoltà di richiedere, in caso di ritiro del bambino dalla scuola, a prescindere che si tratti dell’inizio, di metà o della fine dell’anno:
- il pagamento delle rate mensili successive al ritiro;
- il pagamento di eventuali spese accessorie che non sono state ancora saldate.
Il contratto si può dunque sciogliere in qualsiasi momento, ma a condizione che venga rispettata la clausola vessatoria contenuta al suo interno. Cosa si intende nel diritto per clausola vessatoria?
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Cancellazione asilo privato: la clausola vessatoria
La clausola vessatoria, nel contratto di un asilo privato, è quella per la quale devono essere pagate le rate relative all’interno anno scolastico anche in caso di cancellazione dell’iscrizione del proprio figlio. Si tratta di una clausola che determina una situazione di squilibrio fra i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto.
In considerazione di ciò, la clausola vessatoria è valida solo se rispetta le seguenti condizioni:
- deve essere inserita per iscritto nel contratto e prevede un’approvazione a parte;
- la clausola deve essere il frutto di una trattativa e del raggiungimento di un accordo tra le parti.
In base a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, al contratto di un asilo nido privato può essere applicata la clausola vessatoria presente nel Codice del consumo e che prevede l’applicazione di una sorta di penale in caso di ritiro dell’alunno, a prescindere dalle motivazioni con sono state date dalla controparte.
In assenza di tale clausola, l’asilo non ha diritto a richiedere il versamento delle rette relative al periodo che non sarà frequentato dal bambino in quanto non ha rispettato le condizioni formali e sostanziali che le sono richieste.
Iscrizione asilo privato: cosa sapere
In base a quanto riportato finora ci sono alcuni consigli pratici che è bene tenere a mente qualora si avesse intenzione di iscrivere il proprio figlio a un asilo privato. Gli step indispensabili da seguire sono i seguenti:
- non firmare mai un contratto prima di averlo letto in ogni sua parte: prendersi del tempo è fondamentale per capire quali sono le condizioni reali alle quali si potrebbe andare incontro in caso di recesso anticipato;
- spesso il contratto è disponibile online sul sito della scuola, ma in ogni caso è possibile richiederne una copia prima di sottoscriverlo;
- verificare la presenza della clausola vessatoria: nel caso in cui fosse presente e la si accettasse tramite la sua accettazione con relativa firma, diventerà piuttosto complicato riuscire a non pagare la retta scolastica dell’intero anno in caso di recesso dal contratto.
Nella pratica, l’attenta lettura del contratto permette di sapere in anticipo:
- se si avrà la possibilità di sciogliere il contratto senza incorrere in penali;
- se si potrà chiedere alla scuola la modifica delle condizioni contrattuali prima di accettarle;
- quali sono le conseguenze effettive di un ritiro anticipato: la trasparenza nei contratti è importante in quanto permetterebbe ai genitori la valutazione di un altro istituto, nel quale è invece possibile che vengano applicate misure differenti.
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Cancellazione da asilo nido e mancata restituzione anticipo pagato
Ci sono casi nei quali la retta di un asilo privato viene pagata di mese in mese, anche per andare incontro alle esigenze economiche delle famiglie, ma ce ne sono altri nei quali il versamento della retta viene effettuato in un’unica soluzione. Quali sono le conseguenze in questi casi, nell’ipotesi di cancellazione del proprio figlio dall’asilo nido in anticipo? È giusto che la quota di iscrizione al nido non venga restituita in caso di interruzione del servizio nei giorni dell’inserimento?
Facciamo un esempio pratico per rispondere alla questione sollevata. Supponiamo che una bambina di 12 mesi sia stata iscritta presso un asilo nido privato:
- al termine del secondo giorno, per un totale di 3 ore di frequenza, i genitori non hanno gradito le modalità della scuola nei confronti di bimbi tanto piccoli;
- hanno pertanto deciso di comunicare la loro decisione di interrompere da subito, senza nemmeno iniziare, il terzo dei 10 giorni di inserimento previsti.
Hanno così scoperto che non saranno loro restituiti né la quota annuale di iscrizione di 220 euro né il mese entrante quantificato in giorni 15 per un totale di 210 euro più 18 euro di riscaldamento, regolarmente pagati dalla coppia e per i quali sono state emesse n. 2 fatture. Cosa succede a questo punto?
Sicuramente, al momento dell’iscrizione della bambina al nido privato, la coppia ha sottoscritto un contratto che riporta il regolamento adottato dal nido; in esso dovrebbe essere menzionata, tra le altre, la regola della mancata restituzione dell’anticipo versato nel caso di recesso anticipato (alcuni nido addirittura prevedono il versamento di una penale).
Pertanto avendo sottoscritto e, quindi, accettato il regolamento del nido la mancata restituzione dell’anticipo, se in esso prevista, appare comportamento legittimo perché previsto nelle condizioni contrattuali. Se tale clausola non fosse stata inserita nel regolamento approvato e sottoscritto sarebbe allora possibile chiedere la restituzione di quanto versato.
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È possibile cancellare l’iscrizione all’asilo nido senza pagare la retta dell’intero anno?
Riportiamo un caso molto interessante della Corte di Cassazione che ha permesso a una coppia di non pagare la retta dell’intero anno scolastico in seguito al recesso dal contratto sottoscritto. Abbiamo detto che il motivo per il quale la scuola è legittimata a richiedere il pagamento della retta per l’intero anno scolastico è rappresentato dalla presenza della clausola vessatoria.
Nel caso riportato, una coppia aveva ritirato il proprio figlio dall’asilo nel quale era stato iscritto a metà anno, rifiutandosi di pagare le mensilità della retta per il restante anno scolastico:
- la coppia aveva così ricevuto un decreto ingiuntivo da parte della scuola;
- la richiesta di pagamento non è stata però considerata legittima da parte dei giudici proprio in relazione alla natura vessatoria della clausola che lo avrebbe previsto;
- nella pratica, trattandosi di una clausola vessatoria, e dunque onerosa per il sottoscrittore del contratto, non è considerata valida nel caso in cui non sia stata approvata dai genitori dell’allievo.
In altri termini, la coppia non ha pagato la retta dell’asilo per i mesi che non sono stati frequentati dal proprio figlio poiché la clausola vessatoria necessita dell’approvazione da parte di chi sottoscrive il contratto e, dunque, di una firma in più. In assenza di una firma aggiuntiva da parte del genitore relativa specificamente alla clausola, non si è tenuti a versare la quota dei mesi che non sono stati effettivamente frequentati dal proprio figlio.
Cancellazione asilo nido – Domande frequenti
L’iscrizione all’asilo nido comporta la sottoscrizione di un contratto che può essere sciolto in qualsiasi momento: a seconda delle condizioni che lo caratterizzano e che si è scelto di firmare, potrebbe essere previsto il pagamento della retta relativa all’intero anno scolastico, anche se non frequentato dal bambino.
Sì, ma solo nel caso in cui nel contratto sottoscritto sia presente una clausola vessatoria che è stata sottoscritta con una firma aggiuntiva rispetto a quella del contratto stesso.
Si tratta di una clausola nella quale il professionista ha il diritto di trattenere la somma versata dal consumatore in caso di recesso anticipato: la clausola nella quale l’asilo nido può trattenere i soldi della retta relativi all’intero anno scolastico, in caso di recesso anticipato, è proprio una clausola di tipo vessatorio.
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