Come difendersi da recensioni false, impersonificazioni e review bombing
La reputazione digitale si difende con tempestività e con gli strumenti giusti. La legge italiana - integrata dal diritto europeo - offre tutele concrete: saperle usare fa la differenza. Ecco cosa puoi fare se hai ricevuto recensioni false online.
Reputazione online e identità digitale sono oggi beni preziosi, sia per le persone fisiche, sia per le imprese. Quando qualcuno pubblica una recensione falsa, si finge un’altra persona o organizza una campagna coordinata per distruggere la reputazione di un professionista o di un’azienda, non si tratta solo di un fastidio: può configurarsi un vero e proprio illecito civile e penale. In questo articolo vediamo cosa dice la legge italiana, quali strumenti esistono per tutelarsi e come muoverti concretamente.
Cosa si intende per recensione falsa, impersonificazione e review bombing
Prima di parlare di rimedi, vale la pena capire di cosa stiamo parlando. Una recensione falsa è un giudizio negativo (o positivo) pubblicato online che non corrisponde a un’esperienza reale. Chi la scrive non è mai stato cliente, non ha mai usato il servizio, oppure descrive fatti inventati o profondamente distorti.
L’impersonificazione (o impersonation) è invece il fenomeno per cui qualcuno crea un profilo falso – su Google, sui social network, su piattaforme di e-commerce – spacciandosi per un’altra persona o per un’azienda esistente. L’obiettivo può essere ingannare i clienti, danneggiare la reputazione dell’originale o commettere truffe.
Il review bombing è una tecnica più aggressiva: un gruppo organizzato di persone – talvolta coordinate su forum o gruppi privati – inonda di recensioni negative un profilo, un’app, un ristorante o un servizio professionale in un brevissimo lasso di tempo. L’obiettivo non è dare un’opinione autentica, ma sabotare.

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Cosa rischia chi scrive recensioni false e chi organizza campagne diffamatorie
Sul piano penale, il riferimento principale è l’articolo 595 del Codice penale, che punisce la diffamazione: chiunque, comunicando con più persone, offende la reputazione altrui. La pena va dalla multa alla reclusione fino a tre anni, con aggravanti quando il fatto è commesso con il mezzo della stampa o – come chiarito dalla giurisprudenza – attraverso internet e i social network.
Se chi pubblica si spaccia per un’altra persona, entra in gioco anche l’articolo 494 c.p., che punisce la sostituzione di persona: indurre qualcuno in errore sostituendosi a un’altra persona fisica o giuridica è un reato autonomo, punito con la reclusione fino a un anno.
Nei casi più gravi, in cui la campagna diffamatoria è organizzata e persistente, i magistrati hanno applicato anche il reato di stalking (art. 612-bis c.p.), soprattutto quando il bersaglio è un singolo professionista.
Sul piano civile, il Codice civile tutela la reputazione come diritto della personalità (art. 2 Cost., art. 2059 c.c.). Chi subisce un danno – economico o non patrimoniale – può agire per ottenere il risarcimento del danno e, nei casi più urgenti, un provvedimento cautelare che ordini la rimozione immediata dei contenuti lesivi.
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Come raccogliere le prove
Questo è spesso il passaggio più delicato. Le prove digitali sono volatili: un profilo può essere cancellato, una recensione rimossa, uno screenshot alterato. Ecco cosa fare subito:
- effettuare una marcatura temporale certificata (timestamp) delle pagine tramite un servizio di notarizzazione digitale o un notaio;
- conservare gli screenshot con la barra dell’indirizzo visibile e la data/ora del sistema;
- richiedere a un perito informatico forense una copia conforme, soprattutto se si intende procedere penalmente;
- annotare tutti gli URL, i nomi dei profili e le date di pubblicazione.
La posta elettronica certificata (PEC) e i servizi di timestamping possono dare valore probatorio ai documenti digitali.

Come richiedere la rimozione dei contenuti
La prima via da percorrere è quella stragiudiziale: molte piattaforme – Google, Trustpilot, TripAdvisor, Amazon – hanno procedure interne per segnalare contenuti falsi o abusivi. La segnalazione va fatta indicando con precisione perché la recensione viola le loro policy (contenuto falso, spam, conflitto di interessi, linguaggio offensivo).
Se la piattaforma non interviene, si può inviare una diffida formale – meglio se tramite avvocato – al gestore del sito, con richiesta di rimozione e avvertimento delle conseguenze legali. In caso di inadempimento, si può ricorrere al giudice civile con un ricorso d’urgenza ex art. 700 del Codice di procedura civile, che permette di ottenere in tempi rapidi un ordine di rimozione, anche prima che si instauri il giudizio di merito.
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Il Regolamento DSA: le nuove regole europee per le piattaforme digitali
Dal 2024 è pienamente operativo il Digital Services Act (Regolamento UE 2022/2065), che impone alle grandi piattaforme online obblighi precisi in materia di contenuti illeciti.
Le piattaforme di grandi dimensioni – come Google, Meta, TripAdvisor – devono:
- offrire meccanismi di segnalazione accessibili e rapidi;
- rispondere alle segnalazioni con motivazione;
- collaborare con le autorità nazionali competenti;
- rendere disponibili strumenti di ricorso per gli utenti.
In Italia, l’autorità di coordinamento per il DSA è l’AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni). Chi ritiene che una piattaforma non abbia rispettato gli obblighi del DSA può presentare un reclamo all’AGCOM.

Cosa fare se qualcuno finge di essere la tua azienda
L’impersonificazione di un brand o di un professionista è un problema serio, soprattutto sui social network. Se qualcuno ha creato un profilo fake che si spaccia per te o per la tua attività, le strade percorribili sono:
- la segnalazione diretta alla piattaforma tramite le procedure di violazione di identità (tutte le principali piattaforme le prevedono);
- l’invio di una diffida formale al gestore del profilo, se identificabile;
- la denuncia querela per sostituzione di persona (art. 494 c.p.) e, se vi sono danni patrimoniali, anche per truffa (art. 640 c.p.);
- un’azione civile per concorrenza sleale (art. 2598 c.c.) se il soggetto è un concorrente commerciale.
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Il danno reputazionale si può quantificare?
Sì, anche se non è sempre semplice. I tribunali italiani riconoscono il danno non patrimoniale legato alla lesione della reputazione, che comprende sia il danno morale sia il danno all’immagine. Per le imprese, si può provare anche il danno patrimoniale: calo del fatturato, perdita di clienti, mancati contratti documentabili nel periodo successivo alla campagna diffamatoria. Una perizia economico-forense può aiutare a quantificare le perdite. Più la documentazione è precisa – estratti conto, contratti saltati, mail di clienti che si sono allontanati citando le recensioni – più il risarcimento sarà concreto.
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